Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19398 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3187/2010 proposto da:

V.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato ROMANO GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA GAVIMM G.B. INVEST SPA (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCIONI 4, presso

lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RASCIO Nicola, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2654/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

15/07/09, depositata il 03/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatre Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il curatore del fallimento della società Gavim GB Invest s.p.a, con citazione del 30.12.2000, ha chiesto al Tribunale di Napoli di condannare V.N. al rilascio dell’immobile in (OMISSIS), occupato in forza di preliminare di vendita intervenuto con la società Gavim in bonis cui non era seguita la stipula del definitivo, nonchè al pagamento dell’indennità d’occupazione in ragione di Euro 1.100,00 mensili a far tempo dal marzo 1992.

Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione dell’azione e la sua infondatezza.

In riconvenzionale ha chiesto dichiararsi l’intervenuto acquisto del cespite in conseguenza del pagamento integrale del prezzo convenuto.

Il Tribunale adito con sentenza n. 1732/04 ha accolto integralmente la domanda principale condannando il convenuto al pagamento dell’indennità d’occupazione in Euro 33.773,92 dal maggio 1998, data in cui il curatore aveva comunicato la sua volontà di sciogliersi dal preliminare ai sensi della L. Fall., art. 72, sino al soddisfo.

Il curatore fallimentare ha impugnato la decisione innanzi alla Corte d’appello di Napoli: 1.- per sottolineare errore nell’indicazione dell’immobile; 2.- per ottenere la condanna del V. al rilascio dell’immobile, non pronunciata dal primo giudice; 3.- per anticipare la decorrenza degli interessi al 1 gennaio 1992, data dell’immissione in possesso da parte del convenuto ovvero dal 21.6.03 o dall’1.4.92, a cui lo stesso occupante aveva fatto risalire l’inizio del godimento dell’immobile, in subordine dal 9.4.98; 4.- per ottenere rivalutazione ed interessi, accessori a debito di valore.

La Corte territoriale, radicatosi ritualmente il contraddittorio, in parziale riforma della precedente decisione, con sentenza n. 2654 depositata il 15 luglio 2009, ha pronunciato condanna del V. al rilascio dell’immobile, ed al pagamento dell’indennità d’occupazione dal 9.4.98 al 30.6.2009, oltre all’indennità maturanda dal mese di luglio 2009 sino al rilascio in Euro 564,18 mensili.

Il V. ha impugnato per cassazione la statuizione con tre motivi.

Ha resistito il curatore della procedura fallimentare intimata chiedendone il rigetto.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando che:

“Il ricorrente denuncia:

1.- il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, preso atto della sua costituzione dopo la prima udienza, ha sostenuto che le generiche censure sollevate in comparsa di costituzione circa l’avvenuto acquisto dell’immobile sono inammissibili in quanto si è formato il giudicato ordine alla qualificazione del rapporto ed alla declaratoria di scioglimento del contratto ai sensi della L. Fall., art. 72. Assume, a sostegno del motivo, che le censure formulate in sede di costituzione furono chiare e puntuali.

Il fallimento replica deducendo l’inammissibilità del motivo. Il motivo appare inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendo.

Ad avviso della Corte territoriale l’appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale; si è costituito invece tardivamente e non vi ha provveduto. Questo passaggio logico non è fatto segno di critica. Si discute infatti nel motivo sulla puntualità delle difese esposte in appello, peraltro neppure riferite, ma non certo della tardività della costituzione in appello, passaggio logico decisivo dell’approdo.

2.- vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’inconferenza dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore. Enunciata genericamente questa censura, il ricorrente ripercorre la vicenda di fatto, che lo vede promissario acquirente dell’immobile il cui prezzo ha interamente versato alla società in bonis, per sottolineare l’ingiustizia della decisione assunta dalla Corte d’appello.

Il curatore resistente rileva a smentita che la censura si riferisce ad azione che non è stata esperita.

Il motivo è inammissibile. Introduce questione non pertinente in quanto si è dibattuto e quindi provveduto nelle sedi di merito in ordine alla legittimità dell’esercizio da parte del curatore fallimentare della facoltà di scioglimento dal contratto preliminare prevista dalla L. Fall., art. 72. Assolutamente estranea al thema decidendum e al decisum è l’azione revocatoria, non omologabile all’azione in concreto esercitata.

3.- violazione del D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 4. Il ricorrente invoca l’applicazione del disposto della L. Fall., artt. 72 e 72 bis, nel testo riformato dal decreto correttivo in rubrica, in forza del quale il curatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo ove, come nel caso di specie, l’immobile è destinato ad abitazione principale del promissario acquirente. Ripercorre la vicenda sostanziale alla luce delle richiamate disposizioni.

Il curatore fallimentare resistente deduce l’infondatezza del motivo siccome invoca, sulla scorta di nuove circostanze di fatto, disposizioni normative inapplicabili.

Il motivo è infondato.

Le disposizioni invocate, secondo quanto prescritto nella norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, non si applicano alle procedure già aperte alla data del 1 gennaio 2008 in cui esso è entrato in vigore”.

Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da argomenti di confutazione, osservando ulteriormente che la censura espressa nel terzo motivo introduce problematica non pertinente al tema controverso.

Ne discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della curatela fallimentare delle spese del presente giudizio liquidandole nell’importo di Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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