Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19398 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19398 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 3399-2011 proposto da:
EQUITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANIA
STEFANI, rappresentata e difesa dall’Avvocato SANDRA CASSONI giusta
procura speciale estesa in calce al ricorso

ricorrente

contro
DI RUSSO ERASMO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato GIANFRANCO TESTA, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale estesa in calce al ricorso
– con troricorrentee

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente e ricorrente incidentale-

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 3399/2011

avverso la sentenza n. 746/40/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 28.12.2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
RI LEVATO CHE
Equitalia Gerit S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza indicata in

accolto l’appello di Erasmo Di Russo avverso la sentenza n. 23/5/2008 della
Commissione Tributaria Provinciale di Latina in rigetto del ricorso avverso
cartella di pagamento relativa ad imposte IVA IRPEF IRAP anno 2004;
Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 345 c.p.c. per essersi la CTR pronunciata su
domande nuove (<

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