Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19398 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 26/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsi iscritto al n. 7121 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

s.p.a. Edison, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Livia Salvini, presso lo studio della quale in

Roma, alla piazza Mazzini, n. 11, elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Umbria, depositata in data 1 agosto 2012, n.

126/1/12;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2021

dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

lette le considerazioni del sostituto procuratore generale Giacalone

Giovanni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– emerge dalla sentenza impugnata che la Edison ha fornito, nella qualità di cliente grossista, gas naturale destinato alla produzione e all’autoproduzione di energia elettrica della propria centrale termoelettrica di (OMISSIS) nel periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 maggio 2007, e che ha corrisposto all’erario la relativa accisa;

– successivamente la società ha chiesto il rimborso di quanto versato, sulla base dell’affermato contrasto, per il periodo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, dell’assoggettamento a tassazione del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica con la Dir. del Consiglio n. 2003/96/CE, art. 14, comma 1, lett. a), che appunto prevede l’esenzione dall’accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica, e ha impugnato il diniego opposto dall’Agenzia;

– la Commissione tributaria provinciale di Terni ha accolto il ricorso limitatamente alle annualità 2006 e 2007, ritenendo, invece, maturata la decadenza per il periodo antecedente, laddove la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto quello incidentale della società;

– a fondamento della decisione il giudice d’appello ha considerato che col D.Lgs. n. 26 del 2007, il legislatore nazionale ha fruito della possibilità di deroga al regime di esenzione dalla tassazione di prodotti energetici per motivi di politica ambientale, che rendono legittima la pretesa impositiva (ha fatto leva, in particolare, sul D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 9, introdotto dal D.Lgs. n. 26 del 2007), e ha convenuto col giudice di primo grado in ordine alla maturazione della decadenza per gli anni 2004 e 2005;

– contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. Edison per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, e illustra con memoria, cui l’Agenzia delle dogane replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– vanno preliminarmente disattese le richieste di rimessione in pubblica udienza, oppure alle sezioni unite, proposte dalla Procura generale, in quanto non è ravvisabile contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, come di seguito chiarito, né si ravvisa una questione di massima di particolare importanza, tale da suggerire di sottoporre al Primo Presidente l’opportunità di devolvere la cognizione del giudizio alle sezioni unite; e ciò perché questa Corte si è già espressa in maniera convincente, e nella sostanza univoca, in ordine ad entrambe le questioni poste col ricorso;

– fondati sono i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, con i quali la società rispettivamente denuncia la violazione e falsa applicazione della Dir. del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 96, art. 14, paragrafo 1, lett. a), in combinazione con il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 24, comma 1, e art. 26, del medesimo decreto, art. 21, e della tabella A ad esso allegata, nonché la corrispondente insufficiente motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla natura non ambientale della finalità perseguita con la L. 23 dicembre 1998, n. 448;

– il legislatore dell’Unione ha operato la scelta d’imporre agli Stati membri la tassazione dell’energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust. 7 marzo 2018, causa C-31/17, Cristal Union, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma della Dir. n. 2003 del 1996 (punto 31 della medesima sentenza), art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase;

– la Dir. n. 96 del 2003, art. 14, nella parte in cui stabilisce l’esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, causa C-226/07, Flughafen Koln/Bonn GmbH), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell’esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale;

– nella fattispecie considerata, si applica non già il D.Lgs. n. 26 del 2007, che è entrato in vigore il 1 giugno 2007 (mentre nel caso in esame si discute delle accise versate dal 1 gennaio 2004 al 31 maggio 2007), bensì la L. n. 448 del 1998;

– emerge quindi dalla relazione del progetto di L. n. 5267, all’art. 8, che è poi sfociato nella legge in questione, la quale dà conto della necessità di tassazione energetica cd. ambientale, che “Nel settore della produzione di energia elettrica la tassa colpisce solo il consumo di carbone e di olio combustibile; per contro non grava sul gas naturale. Si è inteso in tal modo internalizzare i costi ambientali associati ai combustibili ad elevato contenuto di carbonio”;

– in ogni caso, la L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 4, che ha previsto la rideterminazione della misura delle aliquote di accisa per il gas metano destinato alla produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, contemplato dal D.Lgs. n. 504 del 1995, n. 11 della Tabella A allegata, e invocato dall’Agenzia a fondamento della pretesa impositiva (si veda in particolare pag. 8 del controricorso), è stato abrogato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 514;

– quindi, nessuna finalità ambientale di tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale e comunque la disposizione invocata dall’Agenzia a fondamento della pretesa è stata abrogata;

– coerentemente questa Corte ha già escluso la natura ambientale dell’accisa in questione, sia pure facendo leva, quanto agli anni d’imposta 2005-2007, sul contrasto della L. n. 448 del 1998, art. 8, con la Dir. n. 2003/96/CE, art. 14, par. 1, lett. a), perché munita di efficacia diretta (Cass. 19 dicembre 2019, n. 34089; in linea, Cass. 28 febbraio 2019, n. 5956);

– nessun contrasto si configura, diversamente da quanto argomentato dalla Procura generale, con la decisione che si legge in Cass. 16 luglio 2020, n. 15135, che si riferisce alla tassazione del carbone, perdipiù per anni successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 26 del 2007;

– la complessiva censura va quindi accolta;

– infondato e’, invece, il terzo motivo di ricorso, col quale si denuncia la statuizione concernente la decadenza dal rimborso per gli anni 2004 e 2005, con riguardo al dies a quo di decorrenza del termine biennale per la presentazione della relativa istanza;

– la decisione sul punto del giudice d’appello è conforme al principio stabilito, in fattispecie identica, dalla giurisprudenza di questa Corte (con la richiamata Cass. n. 34089 del 2019), in base al quale nell’ipotesi di esenzione dall’accisa sui prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica in forza della efficacia diretta della Dir. del Consiglio n. 2003/96/CE, art. 14, n. 1, lett. a), anche prima della adozione del D.Lgs. n. 26 del 2007, in base ai principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17 luglio 2008, causa C-226/07, il termine di decadenza della domanda di rimborso decorre dalla data del singolo versamento, poiché il versamento dell’imposta rappresenta un pagamento indebito ab origine;

– inconferente e’, al riguardo, la giurisprudenza, che la società richiama in memoria, la quale riguarda la modalità ordinaria di pagamento dell’imposta, che si riferisce a un debito unico, il cui ammontare è accertato in base alla dichiarazione annuale, ma in base ai consumi dell’anno precedente;

– questa Corte ha già avuto occasione di distinguere, difatti, tra pagamento indebito in senso proprio, perché non dovuto dall’origine, e come tale inidoneo a rappresentare, come vorrebbe la contribuente, una posta destinata a confluire nel saldo creditorio che matura al momento della dichiarazione annuale, e pagamento indebito da dichiarazione;

– in questo secondo caso, difatti, e a differenza del primo, il pagamento dell’imposta avviene anticipatamente e in via frazionaria (o mediante acconti) rispetto al maturare (e alla liquidazione) dell’imposta complessivamente dovuta e solo a posteriori, al momento della dichiarazione finale, diviene possibile verificare se la somma dei versamenti sia pari o superiore al dovuto; i pagamenti eseguiti medio tempore non cessano quindi di essere dovuti, giustificati e legittimi, sicché l’eccedenza non nasce come “patologia” dei singoli atti di riscossione, ma costituisce un tratto fisiologico dell’imposizione (Cass. 18 giugno 2020, n. 11813);

– né sussiste il contrasto rappresentato dalla Procura generale, che evoca, quale termine del contrasto, un orientamento concernente la diversa fattispecie della successiva abrogazione delle addizionali provinciali sull’accisa sull’energia elettrica;

– il motivo in questione va quindi rigettato;

– le considerazioni che precedono escludono qualsiasi dubbio tale da suggerire d’interpellare la Corte di giustizia come pure la Procura generale propone;

– la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al profilo accolto e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario limitatamente agli anni 2006 e 2007;

– la circostanza, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Corte sia maturata successivamente al deposito del ricorso comporta l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario limitatamente agli anni 2006 e 2007. Compensa tutte le voci di spesa dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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