Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19398 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/08/2017, (ud. 22/11/2016, dep.03/08/2017),  n. 19398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasqule – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18284-2015 proposto da:

COMUNE DI VITORCHIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 9, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO PUCCI, che lo rappresenta e

difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.I.A., AQ.FE., AQ.FA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAISIELLO 27, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO FEDERICO, che li rappresenta e difende,

per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.A., Q.A.A., A.L.,

B.F.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti nn.

17/2013 e 22/20123 del COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI

CIVICI PER IL LAZIO, L’UMBRIA E LA TOSCANA;

udito l’Avvocato Pietro FEDERICO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale chiede dichiararsi l’inammissibilità ed

in subordine il rigetto del ricorso, sussistendo la giurisdizione

del Commissario agli Usi civici di Roma.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Davanti al commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio l’Umbria e la Toscana sono state avviate due cause contrapposte.

Con il ricorso n. prot. 654/13 del 13 agosto 2013 (causa n. 17/2013) il comune di Vitorchiano ha agito contro A.D.I., A.A.M., Aq.Fa., Aq.Fe., A.T. (deceduto nelle more, cfr ricorso pag. 19) e Q.A.A. per far dichiarare l’apparenza al demanio collettivo della popolazione di Vitorchiano i terreni distinti al catasto comunale al fg 22, part. 48 e 70 e al fg 23, part 32 e 33 e disporre la trascrizione della sentenza di accertamento della qualitas soli demaniale.

Con il ricorso introduttivo della causa n. 22/13 Aq.Fa., Aq.Fe. e A.D.I. hanno convenuto il comune di Vitorchiano per far accertare la insussistenza della natura demaniale civica del terreno in località (OMISSIS), terreni, gli uni e gli altri, meglio identificati negli scritti di parte.

Le due cause sono state riunite. Sono stati evocati in giudizio A.L. e B.F., non costituiti nella causa a quo.

Dopo l’acquisizione di consulenza tecnica, il comune di Vitorchiano ha proposto il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 7/7/15, chiedendo che sia dichiarato che non spetta alla giurisdizione del Commissario agli Usi civici l’accertamento e l’attribuzione ad un privato del dominio diretto sul comprensorio fondiario denominato (OMISSIS), già in Catasto al n.1109 della sezione 3^ di mappa.

Aq.Fa., Aq.Fe. e A.D.I. hanno resistito con controricorso.

La causa è stata avviata a trattazione camerale previa acquisizione della requisitoria scritta del Procuratore Generale, il quale ha concluso per la inammissibilità dell’istanza di regolamento e in subordine per il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell’adunanza camerale. 2) Il ricorso concerne uno dei profili dell’oggetto del contendere, relativo al n. 1109 Sez. 3 del catasto cessato, al fine di negare che il Commissario possa pronunciarsi sul dominio diretto del comprensorio fondiario o possa determinare chi siano i soggetti privati eventualmente titolari del dominio sul comprensorio de quo.

Secondo il Comune il regolamento preventivo può essere proposto anche in relazione a un segmento del petitum, che in questo caso consisterebbe nell’accertare la giurisdizione sull’accertamento di una situazione giuridica soggettiva privatistica qualificabile come “diritto del concedente in capo alle controparti provate del Comune”. L’interesse sarebbe sorto dalle tesi di parte A.- D. volte ad escludere la demanialità civica del comprensorio fondiario o sostenerne l’allodialità. Tali tesi sarebbero nient’altro che “argomentazioni di rivendica della titolarità di un dominio diretto o di un diritto del concedente sul bene”. Tale accertamento sarebbe irrilevante ai fini dell’accertamento della qualitas soli e “ai fini di una eventuale declaratoria di demanialità collettiva”.

3) Il ricorso è infondato.

Esso fa leva su un precedente di questa Corte (SU n. 7894 del 20/05/2003), secondo il quale “Ove in un giudizio instaurato davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici, tra un comune e un privato, relativo alla “qualitas soli”, sia accertata la natura non demaniale di un fondo ed il privato, in tale giudizio, proponga nei confronti del comune domanda diretta a rivendicare il fondo per intervenuta usucapione, la relativa controversia, eccedendo dalla questione della demanialità del bene e riguardando esclusivamente aspetti di natura privatistica, esula dalla cognizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.”.

Si trattava di ipotesi in cui il Commissario aveva dichiarato l’usucapione a favore di privati a fronte di specifica domanda in tal senso.

Come ha rilevato il controricorso nel caso in esame non sussiste questo presupposto, giacchè la controversia verte, da ambo i lati, sull’accertamento della qualitas soli e la demanialità civica del fondo, negata dai controricorrenti e affermata dall’ente.

Un accertamento siffatto implica necessariamente la ricostruzione storico giuridica delle vicende del fondo, ma al fine limitato che è stato evidenziato.

Un eventuale pronuncia che non si limitasse agli accertamenti incidentali necessari e alla enunciazione nei limiti della giurisdizione commissariale, ma esorbitasse da quest’ultima costituirebbe violazione dei limiti della giurisdizione, ma tale violazione non può essere denunciata preventivamente.

Il regolamento non può divenire un modo surrettizio per arrivare a una restrizione della facoltà di accertamento ed esame dei fatti controversi, concernenti la qualitas soli.

Le argomentazioni spese per sostenere una tesi, se non si traducono in una precisa domanda che fuoriesca dalla giurisdizione commissariale, non possono dar corpo a una lesione della giurisdizione rilevabile in questa sede.

Parte ricorrente non è riuscita a mettere in luce nelle difese di controparte una domanda che sia estranea a quella principale dedotta nel ricorso n. 22 e cioè l’affermazione della “natura privata non gravata da usi civici in senso stretto…”.

Le argomentazioni storico giuridiche utilizzate a tal fine non sono infatti da leggere a fine diverso e ulteriore, se non si traducono in espresse formulazioni o non siano oggetto di pronuncia resa oltre i limiti esterni della giurisdizione.

Le Sezioni Unite non possono ingerirsi sui limiti interni della giurisdizione del Commissario, chiaramente investito dalle parti di questione attinente la qualitas soli e l’esistenza degli usi civici.

Una delimitazione del suo ambito di apprezzamento dei fatti si risolverebbe in una lesione preventiva della giurisdizione spettante all’autorità adita.

4) Il Commissario per gli Usi civici per il Lazio l’Umbria e la Toscana ha quindi giurisdizione; ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento.

In materia di regolamento preventivo non v’è luogo per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici per il Lazio l’Umbria e la Toscana, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite civili, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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