Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19397 del 22/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19397 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 28845-2011 proposto da:
GIUGLIANO ANDREA GGLNDR65E26F839A, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ESPOSITO BENITO
ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTO p.t. di NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

– controricorrente nonché contro
COMUNE di NAPOLI;

Data pubblicazione: 22/08/2013

- intimato avverso la sentenza n. 7254/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del
30/03/2011, depositata il 09/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

Ric. 2011 n. 28845 sez. M2 – ud. 06-06-2013
-2-

r.g.28845.11

FATTO E DIRITTO
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.
“L ‘avv. Antonio Giugliano, agendo di persona ex art. 86 c.p.c. nei confronti della Prefettura
di Napoli, impugnò un’ordinanza

ingiunzione recante una sanzione amministrativa per una

L’opposizione fu accolta con sentenza n. 30976/08 dall’adito Giudice di Pace, che tuttavia
dichiarò interamente compensate le spese “per giusti motivi”.
Di tale ultima statuizione si dolse l ‘avv. Giugliano,proponendo appello,che,nella contumacia
della Prefettura e resistito dal Comune di Napoli (evocato in giudizio, nonostante il palese
difetto di legittimazione),fu rigettato,con compensazione anche delle spese di secondo grado,
dal Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe,sull’essenziale rilievo che le ragioni per
le quali l’opposizione era stata accolta, in quanto espressione di un orientamento
giurisprudenziale opinabile, poi superato dalle SU. di questa Corte con la sentenza n. 1786
del 2010, ben avrebbero potuto integrare i giusti motivi compensatori non esplicitati dal
primo giudice.
Ricorre per cassazione il Giugliano con quattro motivi deducenti violazione e falsa
applicazione, rispettivamente, degli artt 91,92,132, cp.c., 118 co. 2 disp. att. c.p.c. 24,111
Cosi., dell’art. 112 c.p.c,degli artt.132 n. 4 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.,degli artt. 91,92,132 n.
4 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.
Resiste la sola Prefettura di Napoli con controricorso.
Tanto premesso, superate le eccezioni d’inamissibilità sollevate dall’avvocatura erariale (il
dedotto difetto di notifica è sanato dalla costituzione dell’intimata, la riduzione del termine
ex art. 327 c.p.c a sei mesi è applicabile soltanto ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore
della modifica apportata dalla L. n. 69/09),è tuttavia opinione del relatore che il ricorso si
palesi immeritevole di accoglimento, per la manifesta infondatezza di tutti i motivi esposti
1

violazione stradale,deducendo la carenza di motivazione del provvedimento opposto.

che,per la stretta connessione ed interdipendenza delle censure contenute,possono essere
esaminati congiuntamente.
Non sussiste,anzitutto,la violazione del principio di soccombenza posto a base dell’art. 91
c.p.c.,che per costante giurisprudenza di questa Corte si verifica soltanto nel caso, nella
specie non ricorrente, in cui una parte, risultata totalmente vittoriosa, sia condannata al

Neppure sussiste la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 co. 2 c.p.c e delle
disposizioni codicistiche e di attuazione in tema di motivazione, che il giudice di secondo
grado,emendando ed integrando (come era nei suoi poteri in ragione del principio
devolutivo di merito connotante l’appello) la carente motivazione del G.d.P.,ha esposto in
termini comprensibili e logici,senza incorrere, come si dirà oltre, in errori di diritto.
Insussistente è la violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza di cui
all’art. 112 c.p.c.,atteso che il giudice di appello non ha rimesso in discussione
l’annullamento,pronunziato dal primo giudice, del provvedimento sanzionatorio opposto, ma
ha soltanto valutato, ai fini

del riscontro dei giusti motivi idonei a consentire la

compensazione delle spese al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, la particolare
opinabilità della questione controversa, sulla quale all’epoca della decisione di primo
grado la giurisprudenza di legittimità non era univoca (tanto da rendersi necessario il
successivo intervento chiarificatore,peraltro in senso inverso all’indirizzo seguito dal
G.d.P,delle Sezioni Unite). Tale opinabilità,ad avviso,del tutto condivisibile,del giudice di
appello,attenuava la soccombenza dell’amministrazione opposta, il

cui operato e la cui

resistenza pertanto non potevano considerarsi assolutamente ingiustificati;sotto tal profilo,
dunque,1’ “incursione” nel merito della vicenda da parte del secondo giudice, tenuto conto
dei limiti delibativi in cui si è verificata e delle finalità, limitate all’applicazione del potere
equitativo di cui all’art. 92 co. 2 c.p.c.,cui assolveva,non ha dato luogo a sconfinamento

2

pagamento, totale o parziale, delle spese in favore dell’altra.

alcuno dai poteri processuali al medesimo conferiti e risulta incensurabile, sotto il profilo del
merito, nella presente sede.
Va infine aggiunto che nessuna lesione di diritti costituzionalmente garantiti ha subito il
ricorrente, che nella modesta controversia ha avuto ogni possibilità di agire e difèndersi,
anche in virtù della propria qualità professionale, in primo ed in secondo grado.

Tanto premesso,i1 collegio,esaminata la memoria di parte ricorrente,dato atto delle conclusioni
del P.G.adesive alla relazione,ritiene di non doversi discostare dalle esposte ragioni reiettive.
Nello scritto difensivo si insiste,essenzialmente,nel sostenere che il giudice di appello non
avrebbe potuto riesaminare il merito della vicenda oppositiva,in assenza di una impugnazione
da parte delle amministrazioni opposte,conseguentemente ribadendo la denuncia di
malgoverno dei principi dell’intangibilità del giudicato,della domanda e della soccombenza,
agli effetti del regolamento delle spese.
Tale tesi,come già evidenziato dal relatore,non coglie tuttavia la ratio decidendi della
decisione impugnata,che non era diretta a rimettere in discussione a fondatezza
dell’opposizione ,bensì soltanto a valutare,esplicitando (nell’ambito dei poteri spettanti al
giudice di secondo grado, nella devoluta revisio prioris instantiae) quelle ragioni equitative
che avevano indotto il primo giudice a compensare,ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c.,pur in
assenza di reciproca soccombenza,le spese del giudizio. Tali ragioni sono state individuate in
un contesto nel quale la principale ed accolta ragione oppositiva (necessità di puntale
motivazione dell’ordinanza —ingiunzione in relazione alle osservazioni dell’interessato e
conseguenze della eventuale insufficienza) appariva,quanto meno,obiettivamente
controvertibile allo stato della giurisprudenza all’epoca corrente (tanto da rendere necessaria
la composizione del contrasto,successivamente operata dalla sentenza delle S.U. citata dal
giudice di appello e nella relazione ).

3

Si propone conclusivamente la reiezione del ricorso. Roma 10.12.2012 ”

L’ampio potere discrezionale spettante al giudice di merito al fine dell’esercizio del potere di
cui all’art. 92 co. 2 c.p.c. rende pertanto incensurabile la statuizione,in quanto esente da vizi
logici,oltre che immune dalle denunziate violazioni di diritto, nella presente sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Fondata tuttavia è l’eccezione,formulata nella memoria difensiva, di inammissibilità del

ritardo in relazione al termine perentorio previsto dall’art. 370 c.o. I c.p.c.,tenuto conto che il
ricorso era stato notificato il 30.11.2d1;sicchè la difesa dell’intimata amministrazione avrebbe
potuto,ai sensi della norma citata,partecipare soltanto alla discussione.
Tuttavia,neppure essendo stata esercitata dall’avvocatura erariale tale limitata facoltà,non vi
è luogo condanna alle spese a carico del ricorrente,in assenza del compimento di alcun valido
atto difensivo da parte resistente.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2013.

controricorso erariale,essendo stato lo stesso notificato in data 14.11.2012,1argamente in

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