Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19396 del 22/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19396 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso 11108-2011 proposto da:
TECHNEDIL SAS DI LUCIANA BOSCUTTI 01845590304, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MORESCHINI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato
LUCCHESI GIANCARLO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

CRI – CROCE ROSSA ITALIANA 01906810583, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/08/2013

nonchè contro
CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE di
UDINE 01906810583;
– intimata –

TRIESTE, depositata il 09/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA
CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 11108 sez. M1 – ud. 13-03-2013
-2-

avverso la sentenza n. 570/2010 della CORTE D’APPELLO di

Ritenuto in fatto e in diritto
La società Technedil s.a.s. adì il Tribunale di Udine per
ottenere la condanna della CRI al pagamento di somma ad essa
a•

spettante per corrispettivo di opere eseguite in esecuzione

Tribunale rigettò la domanda rilevando che il contratto,
titolo fondante la pretesa, era privo del requisito della
forma scritta, e l’attrice impugnò la statuizione innanzi alla
Corte d’appello di Trieste che con sentenza n. 570 depositata
il 9 dicembre marzo 2010 ha respinto il gravame. Avverso
questa decisione la s.a.s. Technedil ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di unico motivo. L’Avvocatura dello
Stato ha resistito con controricorso. Il Consigliere rel, ha
osservato che:” Il ricorso, assorbita ogni questione
d’ammissibilità conseguente alla notifica effettuata presso
l’avvocatura distrettuale stante la costituzione
dell’Avvocatura generale dello Stato, appare manifestamente
infondato. La ricorrente censura l’impugnata pronuncia
ascrivendo alla

Corte

d’appello d’aver

confermato

la

precedente decisione asserendo correttamente la necessità del
.
s

requisito della forma scritta in relazione al contratto
d’appalto stipulato con la CRI, ma incorrendo in errore
laddove ha escluso che le opere cui si riferisce il
corrispettivo dedotto in lite non fossero comprese tra quelle
pattuite, motivando peraltro con acritica adesione alle difese

del contratto d’appalto stipulato con la convenuta. Il

di controparte. Il motivo non coglie il nucleo della decisione
impugnata e non ne confuta il passaggio argomentativo che ne
sorregge la conclusione, che richiama l’esigenza che il
contratto, seppur stipulato jure privato rum con la p.a., sia

ricorrente del resto indica quale elemento essenziale del
contratto stesso – per tutte Cass. N. 8000/2010 – non altrimenti
surrogabile. In questa chiave, il fatto che le opere controverse
rientrassero implicitamente nel contratto d’appalto per cui è
causa non assume rilevanza alcuna, non costituendo comunque quel
contratto titolo validamente azionabile in giudizio. Le restanti
censure sono fumosamente esposte. Il ricorso, quindi, può essere
deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis
c.p.c.”. Il collegio ritiene di condividere la riferita proposta
alla quale non sono state contrapposti argomenti di confutazione
o smentita e per l’effetto rigetta il ricorso condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in
favore della controricorrente Croce Rossa Italiana.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento
delle spese in favore della contro ricorrente liquidandole in
euro 1.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13.03.2013

munito del requisito della forma scritta, che la stessa

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