Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19396 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. II, 18/07/2019, (ud. 08/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2647-2015 proposto da:

A.G.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

GRATTAROLA;

– ricorrente –

contro

S.G., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il

15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

RILEVATO

che:

– A.G.B. presentava opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nei confronti del decreto di liquidazione del CTU S.G., nominato nell’ambito di un procedimento esecutivo, ponendole a suo carico, in qualità di creditore procedente;

– l’opposizione veniva respinta con provvedimento del 15 luglio 2014;

– avverso tale provvedimento, A.G.B. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti del Ministero della Giustizia e di S.G., che sono rimasto intimati.

Diritto

RITENUTO

che:

– rileva preliminarmente il collegio che l’opposizione si è svolta in violazione del necessario contraddittorio con il debitore esecutato;

– questa Corte, in tema di omessa notifica all’imputato, ha affermato, con orientamento consolidato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per la liquidazione dei compensi al perito, l’imputato è parte del processo al quale l’attività dell’ausiliario è riferita ed è senz’altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell’insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti (Cassazione civile sez. II, 04/04/2018, n. 8221; Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n. 4739);

– il principio presenta identità di ratio per quanto riguarda la partecipazione al giudizio di esecuzione del debitore esecutato, atteso che la riforma del provvedimento impugnato ha ricadute nei suoi confronti nell’ambito della procedura esecutiva;

– è pertanto viziato da nullità, per violazione del principio del contraddittorio, il provvedimento emesso in camera di consiglio senza che al debitore procedente sia stata notificato l’avviso dell’udienza camerale;

– tale nullità si ricollega a un difetto di attività del giudice a quo, al quale incombeva l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio del processo, e può essere rilevata anche d’ufficio nel giudizio di cassazione;

– la riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Alessandria perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione, previa l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato U.S.A., in relazione al quale è stato svolto l’incarico di consulenza del ricorrente;

– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, innanzi al Tribunale di Alessandria in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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