Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19396 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13767-2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 2,

presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANFRANCO BARBIERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FALERNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1372/2018 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.C., a seguito di infortunio occorsole mentre si recava sul posto di lavoro, convenne in giudizio il Comune di Falerna, dinanzi al Giudice di Pace, per ottenere il risarcimento dei danni dovuti alla cattiva manutenzione della strada da lei percorsa nel tragitto casa-lavoro.

La domanda, nella contumacia del Comune di Falerna, venne accolta dal Giudice di Pace, con detrazione, dalla posta risarcitoria, della somma corrisposta alla P. dall’INAIL, prima dell’instaurazione del giudizio, a titolo di indennizzo per l’inabilità temporanea, in quanto ritenuta comprensiva anche dell’indennizzo per danno biologico.

La sentenza del Giudice di Pace venne confermata Dal Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 01372 del 19/11/2018, resa nel giudizio di appello, svoltosi nella perdurante contumacia del Comune di Falerna.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso P.C.. Il Comune di Falerna è rimasto intimato.

A seguito della rituale comunicazione della proposta formulata dal Consigliere relatore non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente fondato: la somma corrisposta dall’INAIL per inabilità temporanea non comprende in alcun modo il risarcimento del danno biologico e comunque essa non risulta detraibile da quanto corrisposto a titolo risarcitorio del danno biologico.

Sul punto è opportuno ribadire l’orientamento costante di questa Corte (Cass. n. 04972 del 02/03/2018 Rv. 647406 – 01): “…l’indennizzo erogato dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 66, comma 1, n. 2, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente.”.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, che nel deciderla, si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04) ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lamezia Terme, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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