Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19396 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 22/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8032/2015 R.G. proposto da:

M. Auto e C. s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio

Cecchella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio

Nicolais, sito in Roma, piazza Mazzini, 27;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 1543/1/14, depositata il 1 agosto 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2021

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la M. Auto e C. s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1 agosto 2014, che, in parziale accoglimento del suo appello, ha accolto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2006 solo limitatamene al rilievo avente ad oggetto la maggiore i.v.a. accertata;

– il giudice di appello ha ritenuto che la rilevazione nella contabilità di forti incongruenze non giustificate, tali da determinare l’antieconomicità di molteplici operazioni, costituiva un indizio idoneo per l’accertamento di maggiori redditi, ma non anche per l’accertamento della maggiore i.v.a.;

– il ricorso è affidato a cinque motivi di ricorso;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, la quale propone ricorso incidentale;

– avverso tale ricorso incidentale la M. Auto e C. s.r.l. in liquidazione non spiega alcuna difesa;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36;

– il motivo è infondato;

– benché estremamente succinta e priva di puntuali indicazioni in ordine alle difese svolte dalle parti nei gradi di giudizi di merito, la sentenza di appello permette di individuare in modo inequivoco le ragioni poste a fondamento della decisione, consistenti, quanto alla ritenuta legittimità del rilievo erariale, contestata dalla contribuente, nell’esistenza elementi sintomatici dell’antieconomicità delle operazioni rilevate, in relazione ai quali la parte non era stata in grado di offrire adeguata giustificazione;

– una siffatta motivazione consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla critica di assenza;

– con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., allegando che l’appello interposto era articolato su una pluralità di motivi in relazione ai quali la Commissione regionale aveva omesso di pronunciarsi;

– il motivo e’, nei limiti che seguono, fondato;

– la parte ha dimostrato, attraverso la riproduzione, in parte qua, del contenuto dell’atto di appello di aver impugnato la sentenza di primo grado con censure aventi ad oggetto l'”omesso esame di elementi determinanti documentati… con la presentazione di una memoria…” (primo motivo) e “l’insussistenza dei fatti contestati dall’Agenzia delle Entrate…” (secondo motivo);

– mentre sul primo motivo di appello e sulla parte del secondo relativa al recupero a tassazione di asseriti maggiori ricavi, la Commissione regionale si è pronunciata, ritenendo che la società, in presenza di operazioni apparentemente antieconomiche, non avesse offerto elementi idonei a dimostrare la effettività e la regolarità delle stesse, non altrettanto può affermarsi in ordine ai fatti oggetto della contestazione attinente l’indebita deduzione del costo, in relazione ai quali sussiste la censura coglie nel segno;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, individuati, quanto alla ripresa per omessa contabilizzazione di ricavi: nei bonus e incentivi legati alla gestione annuale; nella determinazione del costo del venduto relativo ai ricambi e nella irragionevolezza della percentuale di ricarico applicata nella considerazione delle caparre/cauzioni versate dai clienti quali somme addizionali da aggiungersi al prezzo pattuito; nella non eccezionalità del dato rappresentato da una perdita sulla vendita dell’usato;

– inoltre, con riferimento alla ripresa per indebita deduzione della sopravvenienza passiva, nella mancata considerazione dell’emissione di una nota a credito a parziale storno dell’importo di una fattura emessa che giustificava l’imputazione della componente negativa;

– il motivo e’, quanto alla parte del motivo relativa al mancato esame del fatto rappresentato dai bonus e dagli incentivi riconosciuti dalle società concedenti sulla base delle vendite effettuate annualmente, infondato, in quanto dall’esame della sentenza impugnata può desumersi che tali circostanze sono state allegate sin nella fase del contraddittorio endoprocedimentale e in parte valorizzate, dall’Ufficio, che ha, conseguentemente, ridotto la propria iniziale pretesa e, sia pure indirettamente, prese in considerazione dalla Commissione regionale, la quale ha escluso che le “giustificazioni addotte” fossero idonee ad escludere l’antieconomicità delle operazioni rilevate;

– inammissibile e’, poi, la doglianza in ordine agli ulteriori profili evidenziati, risolvendosi in contestazioni che investono valutazioni e non fatti storici;

– assorbito e’, infine, il motivo in ordine al profilo inerente l’indebita deduzione del costo, in quanto strettamente dipendente dall’accoglimento del secondo motivo;

– con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, per aver la Commissione regionale omesso di rilevare la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in relazione alla mancata allegazione di una tabella ivi richiamata;

– con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni normative, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per omessa dichiarazione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, in relazione al mancato puntuale riscontro in tale atto delle osservazioni presentate dalla contribuente ai rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– le parti dell’atto di appello riprodotto con il ricorso per cassazione non consentono di rilevare che le questioni sottoposte con i motivi di impugnazione siano state oggetto di specifici motivi di appello e, dunque, che il giudice di secondo grado sia stato investito del potere di esame delle stesse;

– tale circostanza, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, non permette di verificare che tali questioni non siano “nuove” e di valutare la rilevanza e la fondatezza delle stesse, non potendo procedersi all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– in tal modo, la parte non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza dei motivi prospettati;

– con il ricorso incidentale l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per aver la sentenza impugnata escluso che l’antieconomicità delle operazioni potesse costituire un indizio rilevante ai fini dell’accertamento della maggiore i.v.a. non versata;

– il motivo è fondato;

– in materia di i.v.a., l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (così, Cass., ord., 30 dicembre, 2015, n. 26036);

– la Commissione regionale non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie, nei limiti riferiti, il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; dichiara assorbito, in parte qua, il terzo; rigetta il primo e, per la parte non investita dalla dichiarazione di assorbimento, il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo del ricorso principale accolto e al ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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