Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19396 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 11/07/2017, dep.03/08/2017),  n. 19396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5072/2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS) in persona del Commissario Dott.

T.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI

MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RODOLFO MURRA in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6967/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta da S.E. contro il comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti quando, alla guida del proprio ciclomotore e percorrendo una strada di proprietà dell’ente, scivolava su una macchia di olio non visibile nè segnalata, riportando lesioni alla persona.

La Corte di appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta dal S., mentre in sede di legittimità quest’ultima decisione veniva cassata con rinvio. All’esito, il S. riassumeva il giudizio nei confronti del comune di Roma, della società Lenny Mc Laughlin s.r.l., allora Icestra s.r.l., e delle Assicurazioni Generali s.p.a. In prime cure la menzionata s.r.l. era stata chiamata in causa dal comune quale impresa incaricata della manutenzione della strada e ritenuta, pertanto, responsabile del sinistro. La suddetta società aveva a sua volta chiamato in garanzia l’ente assicurativo.

La corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, dichiarava estinto il giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, ritenuto necessario, nei confronti della Lenny Mc Laughlin, condannando il S. alla rifusione delle spese processuali anche del primo grado.

Contro tale decisione ricorreva nuovamente per cassazione il S., affidando le sue ragioni a 5 motivi. Resisteva il solo comune di Roma.

Con decreto presidenziale conseguente alla rinuncia al giudizio del S., veniva dichiarata l’estinzione del procedimento, escludendo doversi provvedere sulle spese.

Il comune di Roma ha chiesto quindi fissarsi l’udienza di discussione per ottenere la condanna ex art. 91 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si osserva che, pur a fronte della richiesta di fissazione dell’udienza pubblica, la presente ordinanza è adottata a seguito di procedura camerale.

In effetti, l’art. 391 c.p.c., comma 3, stabilisce che il decreto presidenziale estintivo del giudizio acquista efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti “chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione”. La norma appena riportata deve però coordinarsi ermeneuticamente, in mancanza di raccordo legislativo esplicito, con l’art. 375 c.p.c., u.c., secondo cui “la Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in Camera di consiglio.. salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’art. 376, in esito a Camera di consiglio che non ha definito il giudizio”. Come noto, il comma è stato aggiunto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. a), n. 2, come convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 e si applica sia ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia a quelli già depositati alla medesima data per i quali non risulti fissata udienza o adunanza camerale. Con la conseguenza che esso è applicabile alla fattispecie in parola.

E’ dunque chiaro che l’udienza menzionata dall’art. 391 c.p.c., va inteso come riferita all’udienza pubblica o all’adunanza in Camera di consiglio a seconda dei casi previsti dalla normativa sopravvenuta. Sicchè, nella fattispecie in esame, non ricorrendo i presupposti per la fissazione dell’udienza, si è proceduto con adunanza.

1.1. In via gradatamente preliminare, osserva il Collegio che l’art. 391 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile nella fattispecie “ratione temporis”) dispone, innovando la precedente disciplina, che il decreto che dichiara l’estinzione “può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese”, in tal modo affidando alla facoltà discrezionale del Presidente che adotta il provvedimento la pronuncia sulle spese; per cui l’eventuale esonero dalla condanna alle spese mira a favorire la proposizione delle rinunce, sollevando la Corte dalla trattazione del ricorso (Cass. 19/04/2010, n. 9226).

D’altra parte, la richiesta di fissazione dell’udienza di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3, non apre una fase d’impugnazione del decreto presidenziale, quanto piuttosto una cognizione piena, da parte del Collegio, sulla questione della liquidazione delle spese (Cass., 27/12/2016, n. 27025).

2. Nel merito, ai fini della valutazione richiesta, va rilevato quanto segue.

Con il primo motivo di ricorso, S. deduceva che la Corte di appello aveva errato nel ritenere il litisconsorzio necessario con la società Lenny Mc Laughlin in quanto la domanda di garanzia impropria spiegata nei confronti della stessa era connessa ma non inscindibile.

Con il secondo motivo deduceva che la corte territoriale, nel corso del giudizio davanti a sè, aveva dichiarato la contumacia della società Mc Laughlin, per poi revocare erroneamente tale dichiarazione in sentenza. Infatti, l’istante aveva dapprima tentato la notifica presso la sede risultante dalla visura camerale, con esito negativo per trasferimento della destinataria, e poi presso il domicilio dell’amministratore della società, con esito negativo in quanto, come da relata dell’ufficiale giudiziario, deceduto. A fronte di ciò la corte aveva ordinato il rinnovo della notifica che doveva considerarsi regolare in quanto eseguita ai difensori della predetta società in prime cure, in ragione del principio di ultrattività del mandato alle liti.

Con il terzo motivo deduceva che la corte territoriale aveva errato nel non assegnare un nuovo termine, ove ritenuto necessario, per la notifica della citazione in riassunzione.

Con il quarto motivo deduceva che la corte territoriale aveva errato nel pronunciare in sentenza la revoca della contumacia senza invito al contraddittorio delle parti sul punto.

Con il quinto e ultimo motivo deduceva che la corte romana aveva errato nel condannare il S. alle spese del primo grado atteso che la cassazione della sentenza di appello, che l’aveva assorbita, avrebbe in ogni caso imposto la compensazione delle spese. E aveva anche errato nel porgli a carico le spese del giudizio di cassazione in cui era stato vittorioso.

2.1. L’esame congiunto dei motivi induce a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese, secondo la disciplina dell’art. 992 c.p.c. “ratione temporis” applicabile.

Nella descritta fattispecie va ritenuto sussistente, in effetti, il litisconsorzio processuale necessario individuato dalla corte territoriale in conseguenza del giudizio di rinvio (Cass., 08/09/2014, n. 18853).

La notifica non poteva poi essere effettuata ai procuratori del primo grado della società coinvolta, dovendo essere effettuata alla parte personalmente, salvo ordine di rinnovo di quella che è da considerare una nullità e non inesistenza (Cass., 11/12/2003, n. 18979).

Inoltre, il rinnovo eseguito con altra notifica nulla non può essere di regola seguito dalla concessione di altro termine per un ulteriore rinnovo, trattandosi di termine perentorio (Cass., 11/04/2016, n. 6982).

E’ d’altra parte vero, però, che la revoca della contumacia e conseguente estinzione del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio, non è stata pronunciata rispettando l’art. 101 c.p.c., comma 2, posto che, come dedotto con il quarto motivo di ricorso, in contraddittorio si sarebbe potuta articolare una difesa, in tesi anche chiedendo una rimessione in termini per causa non imputabile, magari a fronte della controdeduzione del trasferimento di sede della società in parola in (OMISSIS) allegato davanti a questa Corte dalla difesa comunale.

3. Dato l’esito del giudizio, non sussistono le condizioni per disporre, nei confronti della parte ricorrente, l’obbligo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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