Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 30/09/2016), n.19395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18088/2013 proposto da:

NUOVA BREDA FUCINE SPA, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PATRIMONIO SEPARATO SAFIM, quale subentrante ex lege a SAFIM FACTOR

SPA IN L.C.A. (OMISSIS), in persona del Commissario liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, LIGESTRA SRL, e per essa

dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante Dott.

L.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA 16,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MOLE’, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott. L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CEFALY, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato STANISLAO FRANCINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso

lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO VENTURINI giusta procura in calce

al controricorso;

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA

197, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO LEMME, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO PIGA,

FABRIZIO VITTORIO LEMME giusta procura in calce al controricorso;

FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 280, presso

lo studio dell’avvocato VALERIO MARMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANCARLO SOAVE giusta procura in calce al

controricorso;

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 280,

presso lo studio dell’avvocato VALERIO MARMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO SOAVE giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RIA E PARTNERS SPA, A.G., GA.FA., RAS RIUNIONE

ADRIATICA DI SICURTA’ SPA, AURORA ASSICURAZIONI SPA, FIRS ITALIANA

ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, NAVALE

ASSICURAZIONI SPA, ASSICURATRICE EDILE SPA, COMMERCIAL UNION SPA,

COMITAS COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA, GI.EM.,

P.M., PA.DO., D.D., D.M.F.,

C.M., B.G.;

– intimati –

nonchè da:

REVIT SPA già RIA & PARTNERS SPA, in persona dell’amm.re unico e

legale rappresentante pro-tempore Dott. BR.FA.,

A.G., GA.FA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO TONUCCI

che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ALLIANZ SPA già RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA, in persona

del Dott. CE.AN. e della Dott.ssa GE.AN.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAMPAOLO SAVI giusta procura a margine del

controricorso notificato;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

NUOVA BREDA FUCINE SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PATRIMONIO SEPARATO SAFIM (OMISSIS), RIA E PARTNERS SPA,

A.G., GA.FA., MILANO ASSICURAZIONI SPA, AURORA ASSICURAZIONI

SPA, UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, FIRS ITALIANA ASSICURAZIONI SPA IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, AXA ASSICURAZIONI SPA, NAVALE

ASSICURAZIONI SPA, ASSICURATRICE EDILE SPA, COMMERCIAL UNION SPA,

FONDIARIA SAI SPA, COMITAS COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI SPA,

GI.EM., M.L., P.M., G.A.,

PA.DO., D.D., D.M.F., C.M.,

B.G.;

– intimati –

nonchè da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato STANISLAO FRANCINI,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ALLIANZ SPA già RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA, in persona

del Dott. CE.AN. e della Dott.ssa GE.AN.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIAMPAOLO SAVI giusta procura a margine del

controricorso notificato;

– controricorrente all’incidentale –

contro

SACE BT SPA in persona del legale rappresentante sig.

AN.CL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI

15, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AMMIRATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO SAVI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

SPA, FONDIARIA SAI SPA, COMMERCIAL UNION SPA, ASSICURATRICE EDILE

SPA, NAVALE ASSICURAZIONI SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA, FIRS ITALIANA

ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, UNIPOL

ASSICURAZIONI SPA, AURORA ASSICURAZIONI SPA, MILANO ASSICURAZIONI

SPA, NUOVA BREDA FUCINE SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PATRIMONIO SEPARATO SAFIM (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 738/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato MARCELLO MOLE’;

udito l’Avvocato MARCELLO VENTURINI;

udito l’Avvocato VALERIO MARMO;

udito l’Avvocato LUIGI AMMIRATI;

udito l’Avvocato MARIA LETIZIA SPASARI per delega;

udito l’Avvocato PIERGIORGIO DELLA PORTA RODIANI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere nei confronti di M. e G., accoglimento del

ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Safim Factor spa (poi in l.c.a., cui subentrò ex lege Nuova Breda Fucine Spa in l.c.a., d’ora in poi NBF), nel (OMISSIS), convenne in giudizio la società di revisione Ria & Mazars s.a.s. (poi Ria & Patners spa, poi Revit spa, d’ora in poi Revit) e i soci accomandatari Ga.Fa. e A.G.. Assunse l’inadempimento del contratto, avente ad oggetto la revisione e certificazione del proprio bilancio, e chiese la condanna al risarcimento dei danni nella misura da quantificare, comunque non inferiore alle perdite sofferte in conseguenza delle operazioni di “affidamento” (e comunque di almeno 200 miliardi di Lire).

I convenuti chiamarono in causa le compagnie assicuratrici presso cui erano assicurati per i rischi professionali.

Intervennero volontariamente gli ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Safim che, nel (OMISSIS), erano stati condannati dal Tribunale di Roma a risarcire i danni all’attrice (per circa 300 miliardi di Lire).

Il tribunale rigettò la domanda, sostenendo che la responsabilità per affidamenti andati male nel contesto di operazioni di factoring non era riconducibile alla società di revisione, non tenuta ad accertare la solvibilità, tanto che (in altro processo) era stata invece riconosciuta la responsabilità di amministratori e sindaci della società attrice.

2. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, la Corte di appello di Roma rigettò l’impugnazione della NBF e l’impugnazione della società di revisione; dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti dell’interveniente Gi., per sopravvenuto difetto di interesse essendo stata dedotta l’intervenuta transazione con l’originaria attrice; dichiarò estinto il giudizio nei confronti del Pa., interveniente deceduto, non essendosi costituito nessuno in sua vece in esito alla riassunzione; nei confronti degli altri intervenienti rigettò la domanda, ritenendo il rigetto conseguente a quello della domanda attorea, se si fosse qualificato l’intervento come adesivo; ritenendo infondata nel merito la domanda, se si fosse qualificato l’intervento come principale (sentenza del 7 febbraio 2013).

3. Avverso la suddetta sentenza, NBF propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Si difendono: – con unico controricorso, la Revit e gli originari soci accomandatari A.G. e Ga.Fa., richiamando la domanda di manleva svolta nei confronti delle compagnie di assicurazione, mai esaminata dai giudici di merito per assorbimento in esito al rigetto della domanda di danni, e proponendo ricorso incidentale condizionato, al quale resistono con controricorso Allianz spa (già RAS) e Sace BT spa (già Assicuratrice Edile spa); – con distinti controricorsi, G.A. e M.L., nonchè Fondiaria Sai Spa, Milano Assicurazioni Spa, Unipol Assicurazioni Spa, Società Axa Assicurazioni Spa; – con distinto controricorso Allianz Spa, che propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, censurando la compensazione delle spese nei suoi confronti, sia in primo che in secondo grado.

Le altre parti intimate non si difendono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La decisione ha per oggetto tutti i ricorsi, principale e incidentali, proposti avverso la stessa sentenza.

1.Con il primi cinque motivi del ricorso principale, strettamente collegati, la ricorrente – invocando la violazione degli artt. 1218 (solo nel quarto) 1223, 1225, 1226 e 1227 c.c., art. 651 c.p.p. (solo nel primo), artt. 115 e 116 c.p.c., tutti in relazione all’art. 2697 c.c., oltre a profili motivazionali di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – censura la sentenza in ordine al mancato riconoscimento del danno attribuito alla società di revisione e ai soci accomandatari della stessa.

1.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, in tutti i motivi di ricorso, la censura per vizio di motivazione è formulata in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione antecedente alla restrittiva novella del 2012, che è invece applicabile ratione remporis; conseguente è l’inammissibilità dei vizi motivazionale dedotti.

2. La sentenza impugnata pone al centro della conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento del danno, non l’accertamento in ordine all’adempimento/inadempimento contrattuale; ma, una ragione più “liquida” perchè logicamente preliminare, assimilabile alla indeterminatezza della domanda attorea. Le argomentazioni – anche quando sembrano involgere, con sovrapposizioni, un profilo quantitativo o il diverso profilo dell’inadempimento – sono, infatti, focalizzate sulla mancata identificazione dei danni riconducibili alla società di revisione; sulla mancata precisa prospettazione attorea rispetto alla riconducibilità dei danni lamentati ai comportamenti inadempienti della società di revisione.

Approccio legittimo se si consideri che chi agisce invocando l’inadempimento contrattuale, oltre ad addurre la fonte della prestazione che si assume violata, ha l’onere di prospettare la astratta riconducibilità causale del danno asseritamente subito alla condotta inadempiente rispetto alla prestazione dovuta dal debitore, individuando così il danno lamentato, anche se non necessariamente quantificandolo. In mancanza di tale prospettazione, il tema decidendum stesso resta non esattamente delimitato, con conseguente compromissione del diritto di difesa della controparte, sulla quale grava l’onere di dimostrare che inadempimento non vi è stato. Questa prospettiva non differisce sostanzialmente da quella usuale che, dal punto di vista della prestazione pattuita nel contratto, fa pacificamente gravare sull’attore che agisce per inadempimento contrattuale, l’onere di dedurre un inadempimento qualificato dalla riconducibilità astratta alla prestazione assunta in contratto cui sia causalmente riferibile il danno lamentato. La sentenza gravata, quindi, ha esaminato correttamente la domanda anche se ha assunto come prospettiva di indagine l’ottica del danno subito e non quella della condotta inadempiente.

3. Il fondo della censura, che la ricorrente muove alle argomentazioni della sentenza gravata, è costituito dal non aver la corte di merito considerato idonee ai fini della prova del danno attribuibile alla società di revisione due sentenze rese in diversi giudizi.

Si tratta della sentenza civile (del 2002) del tribunale di Roma, portante condanna al risarcimento del danno, ex art. 2392 c.c., degli amministratori (e dei sindaci) della società attrice a favore della stessa società per mala gestio. Della sentenza del tribunale penale di Roma (del 2005) di condanna del presidente e dell’amministratore delegato della società attrice per bancarotta da distrazione.

In sintesi, la ricorrente (primo motivo) sostiene:

– che l’art. 651 c.p.p. – il quale, secondo quanto sembra riconoscere la stessa ricorrente, non può valere come giudicato nell’ambito del giudizio di responsabilità proposto nei confronti di soggetto diverso dal condannato e dal responsabili civile – non è di ostacolo all’utilizzo dell’accertamento relativo all’entità del danno subito dalla ricorrente, che sarebbe proprio quello accertato nel diverso giudizio;

– che la ritenuta irrilevanza delle sentenze da parte della Corte di merito (e che, sempre secondo la ricorrente, sarebbe stata più propriamente riferibile alla sentenza civile) non può fondarsi sulla diversità del fatto (responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. e responsabilità contrattuale (ed ex lege) della società di revisione), posto che la società attrice è stata danneggiata dal convergente comportamento degli amministratori e della società di revisione;

– che la ritenuta irrilevanza delle sentenze ai fini della mancata prova del danno, non può ricavarsi, come ha fatto la corte di merito, dall’art. 1225 c.c., posto che lo stesso articolo indica nella prevedibilità del danno nel caso di comportamenti colposi un criterio per la quantificazione non per la sua esistenza; invece, la Corte di merito avrebbe dovuto ricavare dagli accertati fatti di mela gestio di amministratori e sindaci e dalle condotte omissive della società di revisione, nel rilevarli, la prevedibilità del danno nei confronti della società (anche secondo motivo);

– che se si fossero esaminate le due sentenze, la Corte di merito non avrebbe potuto ritenere che i danni non erano stati neanche puntualmente individuati nell’atto introduttivo e che non erano stati prodotti i documenti promessi come prove nell’atto introduttivo, perchè da tali sentenze risulterebbe l’individuazione dei danni subiti (terzo motivo).

Tutti i motivi, che presentano profili di inammissibili, sono privi di pregio e debbono essere rigettati.

3.1. Ad essere carente è, preliminarmente, il rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Della sentenza civile, prodotta in primo grado e indicata come documento n. 60, sono riprodotti stralci (soprattutto pagg. 23, 26, 33/36 del ricorso), che non sempre consentono la chiara comprensione delle argomentazioni. Di quella penale, poi, – sopravvenuta alla sentenza di primo grado e prodotta in appello, come emerge dal controricorso – la ricorrente si limita a richiamarla molte volte, a riprodurne brevi stralci (pag. 37 ricorso); ma, non indica mai la posizione nel fascicolo processuale, nè la allega al ricorso.

Per entrambe, dalle affermazioni della ricorrente, non è dato comprendere se si tratti di sentenze passate in giudicato. Che quella penale non sia passata in giudicato, lo dichiara la società di revisione nel controricorso. Inoltre, dal ricorso non è dato comprendere neanche se la sentenza penale contenga o meno una pronuncia di risarcimento del danno.

3.2. Rispetto alla decisione impugnata, la questione che sembra posta con i primi tre motivi di ricorso sembra essere se una sentenza civile (non passata in giudicato) di condanna al risarcimento del danno di altre parti a favore della società attrice e se una sentenza penale (non passata in giudicato) di condanna del presidente e dell’amministratore delegato della società attrice per bancarotta, della quale in ricorso non emerge neanche se contiene una condanna al risarcimento del danno, possano fondare la prova di comportamenti inadempienti suscettibili di causare danni (prima ancora della loro quantificazione) da parte di un soggetto diverso (la società di revisione), che avrebbe concorso nella causazione dello stesso danno”.

La tesi della ricorrente, per certi versi inammissibile, non ha alcun pregio, con conseguente rigetto dei primi tre motivi di ricorso.

3.3. Pacifico che alcuna incidenza diretta possano avere le sentenze in argomento rese tra altre parti, prospettiva che la stessa ricorrente sembra escludere, va anche precisato che la ricorrente: – non deduce neanche di aver prodotto la documentazione esaminata dal diverso giudice civile e penale, a parte la consulenza tecnica; – non propone una specifica censura sul mancato utilizzo della consulenza da parte del giudice.

Si tratta di verificare, quindi, se, nella specie, il giudice avrebbe potuto ricavare dalle sole sentenze elementi di prova ai fini della identificazione dei comportamenti della società di revisione idonei a causare (o a concorrere a causare) danno alla società attrice.

Alla risposta in astratto positiva circa la possibilità di trarre elementi di convincimento in ordine ai fatti, si contrappone la diversità dei fatti. Nel giudizio civile e in quello penale, gli accertamenti hanno riguardato la gestione degli amministratori e (il mancato controllo dei sindaci) e gli atti illeciti dei vertici (presidente e amministratore delegato). Evidente è il diverso oggetto dell’accertamento in fatto. Allora, se astrattamente, gli inadempimenti della società di revisione avrebbero potuto contribuire alla mala gestio e, quindi, alla causazione del danno nei confronti della società, solo una precisa identificazione degli obblighi contrattuali violati da parte della società di revisione avrebbe astrattamente potuto consentire di ricavare elementi di giudizio rispetto alla responsabilità (o corresponsabilità) della stessa. In definitiva, a fronte di una ipotesi di corresponsabilità di amministratori e società di revisione nel causare il default della società attrice, che la ricorrente ipotizza, l’identificazione del danno attribuibile agli uni o all’altra non può prescindere dai comportamenti inadempienti della società di revisione.

Peraltro, la Corte di merito ha argomentato in ordine all’irrilevanza delle sentenze in argomento per poter trarre argomenti di prova a sostegno della domanda attorea. Ed allora, il problema si risolve in quello della valutazione e selezione del materiale probatorio che costituisce stretta attività di merito, censurabile negli stretti limiti del novellato art. 360 c.p.p., n. 5, nel ricorso non idoneamente invocato (cfr. p. 1.1.).

4. La ricorrente, con il quarto motivo, censura quella parte della decisione (p. 6 prima parte) che, nella sovrapposizione di piani di cui si è detto, e, quindi, nell’ottica della rapportabilità del danno all’inadempimento restata poi non centrale nelle argomentazioni del giudice del merito, mette in rilievo la mancata produzione della lettera con cui era stato rinnovato l’incarico alla società di revisione per gli anni 1988/1989, e, quindi anche la mancata prova del nesso tra inadempimento e danno. Sostiene sostanzialmente la ricorrente che il conferimento dell’incarico non era stato mai contestato dalla società convenuta, la quale si era difesa assumendo di aver ad esso adempiuto.

Il profilo di censura non è decisivo ai fini del ricorso, stante la marginalità dello stesso rispetto al nucleo centrale della decisione gravata. Anche ad ammettere la non contestazione dell’incarico, lo stesso non rileva atteso che a difettare, nell’ottica della corte di merito, è la mancata allegazione e prova della riconducibilità di danni ad inadempimenti della società di revisione.

5. Con il quinto motivo si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto di non poter ricorrere alla liquidazione equitativa, il cui presupposto è l’esistenza del danno e la difficoltà di quantificazione. Si sostiene che, attraverso le due sentenze del tribunale di Roma di cui si è discusso, la prova del danno sarebbe stata fornita e che si sarebbe potuto procedere, quindi, alla liquidazione equitativa.

La censura resta assorbita dal rigetto dei primi tre motivi di ricorso.

6. Con il sesto motivo si lamenta la mancata compensazione delle spese di secondo grado tra l’originaria attrice e la società di revisione, nonostante la soccombenza reciproca, invocando, unitamente a vizi motivazionali, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

La censura deve rigettarsi. Costituisce principio consolidato quello secondo cui, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (ex multis, Cass. n. 15317 del 2013). Resta salvo, e solo per il caso nella specie non rilevante dell’esercizio del potere di compensazione per giusti motivi, il controllo sulla motivazione secondo i criteri via via più stringenti fissati dal legislatore che ha novellato più volte l’art. 92 c.p.c., dopo la prima novella del 2005.

Peraltro, nella specie, la soccombenza in secondo grado era assolutamente prevalente in danno della attrice, stante la conferma del rigetto della domanda; mentre, la società di revisione era stata soccombente solo rispetto alla censura della compensazione delle spese di primo grado, confermata in appello. Nè, al contrario di quanto ipotizza la ricorrente, vi è soccombenza della società di revisione per l’essere state ritenute prive di pregio le eccezione processuali poste (difetto di legittimazione dell’appellante e mancanza di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.), stante il rigetto nel merito dell’appello.

7. In conclusione, il ricorso principale deve rigettarsi.

Consegue, l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto, con unico atto, dalla Revit e dagli originari soci accomandatari. La natura espressamente condizionata dello stesso, rende prevalente l’assorbimento. Se non fosse stato condizionato, sarebbe stato inammissibile in mancanza di soccombenza sulla domanda di manleva, per essere stata la domanda assorbita dal rigetto della domanda di danni, come controdeducono le assicurazioni.

8. Allianz Spa, assicurazione della Revit chiamata in garanzia, propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, censurando la compensazione delle spese nei suoi confronti, sia in primo grado che in appello.

8.1. Con il primo e secondo motivo, quest’ultimo posto in via subordinata al mancato accoglimento del primo, deduce, in riferimento alle spese processuali di primo grado tra essa, chiamata in garanzia dalla convenuta società di revisione, e la società attrice e gli intervenuti, che la Corte confermando la statuizione di primo grado – avrebbe omesso di pronunciare (artt. 112 e 91 c.p.c., primo motivo) sulla condanna di questi alla rifusione delle spese in suo favore nonostante domanda in tal senso (verbale di conclusioni in appello e comparsa in riassunzione; ovvero, subordinatamente (secondo motivo), la Corte avrebbe omesso di motivare sulla conferma della statuizione di primo grado sotto tale profilo, avendo motivato solo in ordine alla compensazione delle spese tra essa assicurazione e società garantita.

8.1.1. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, mediante specifico richiamo del relativo motivo di appello, di aver proposto ritualmente censura sul profilo delle spese del primo grado, non risultando idoneo il richiamo di atti successivi che presuppongono il primo.

8.2. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale invoca la violazione dell’art. 91 c.p.c. e si duole dell’aver la Corte di merito disposto la compensazione delle spese di secondo grado tra società chiamata in garanzia e le altri parti, argomentando solo in ordine al rapporto tra società chiamata in garanzia e chiamante, tanto in violazione del principio della soccombenza, secondo il quale le spese della società garante vanno poste a carico dell’attore soccombente.

8.2.1. La censura è inammissibile.

La ricorrente incidentale, invocando la mancata applicazione del principio di soccombenza, omette di considerare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, nel regime processuale vigente ratione temporis per la controversia (atto di citazione del 1993) il giudice poteva compensare le spese per giusti motivi evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza (art. 92 c.p.c., ante riforma del 2005).

9. Quanto alle spese processuali, le stesse – liquidate sulla base dei parametri vigenti – seguono la soccombenza nei rapporti tra società ricorrente e società di revisione, che si è difesa con unico controricorso insieme ai soci accomandatari; nei rapporti tra società ricorrente e le assicurazioni chiamate in garanzia (Fondiaria Sai Spa, Milano Assicurazioni Spa, Unipol Assicurazioni Spa, Società Axa Assicurazioni Spa); con l’eccezione di Allianz spa, rispetto alla quale le spese sono integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza stante l’inammissibilità del proprio ricorso incidentale.

Le spese processuali sono, altresì, integralmente compensate tra la società ricorrente e M. e G. che hanno dichiarato di non avere interesse al ricorso.

In riferimento alle parti intimate che non si sono difese mancano i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

10. L’applicazione del contributo unificato aggiuntivo è indifferente rispetto alla pronuncia sulle spese processuali del giudizio di impugnazione (Cass. n. 10306 del 2014), con la conseguenza che deve darsi atto della sussistenza dei presupposti (pronuncia di inammissibilità del ricorso incidentale) per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, nei confronti di Allianz spa, rispetto alla quale le spese processuali sono, come detto, compensate.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato della Revit Spa; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascun controricorrente, in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore: di Revit, di A.G. e di Ga.Fa., in solido; di Fondiaria Sai Spa; di Milano Assicurazioni Spa; di Unipol Assicurazioni Spa; di Società Axa Assicurazioni Spa.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di Allianz spa e compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione. Compensa integralmente le spese processuali nei confronti di M. e G..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale Allianz spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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