Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18698/2010 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SERRADIFALCO 7, presso lo studio dell’avvocato FAVA

Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 95, presso lo studio dell’avv. GENOVESE Rosalba, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 15955/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 15.7.09,

depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto per ottenere la cassazione di una sentenza di primo grado pronunciata a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, quindi assoggettabile al gravame dell’appello;

dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo il li inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile, il regime di impugnazione della sentenza conclusiva dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 2, mutò e quindi le sentenze pubblicate dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della legge su citata) relative ad opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi del richiamato dell’art. 615 c.p.c., comma 2, divennero non impugnabili e, ricorrendone i presupposti, soltanto assoggettabili al ricorso straordinario per cassazione (cfr. Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonchè, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto di un’eccezione di incostituzionalità, Cass. n. 976/08);

la disciplina di cui si è appena detto è stata superata con la L. 18 giugno 2009, n. 69 che, nel modificare nuovamente l’art. 616 c.p.c., ne ha eliminato l’inciso finale, sicchè, nell’attuale sistema normativo, sono soggette all’ordinario rimedio dell’appello e quindi al doppio grado di impugnazione le sentenze conclusive sia dei giudizi di opposizione all’esecuzione preventiva che dei giudizi di opposizione all’esecuzione successiva;

l’art. 616 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, trova immediata applicazione, per effetto dell’art. 58, comma 2, di tale ultima legge, a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), quale era il presente (introdotto con ricorso depositato il 29 aprile 2005 e conclusosi con sentenza pubblicata il 17 luglio 2009);

poichè, nel caso di specie, non risulta applicabile alcuna altra norma che consenta il ricorso per cassazione avverso la sentenza appellabile del tribunale, si conclude come da dispositivo;

il ricorso incidentale, condizionato espressamente alla mancata pronuncia di inammissibilità, rimane assorbito”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sui ricorsi, principale ed incidentale, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale condizionato è invece assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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