Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19395 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17332 del R.G. anno 2006
proposto da:
EUROS s.a.s. dom.ta in Roma via Asiago 8/2 presso l’avvocato
Ludovico Villani con gli avvocati Luigi Cocchi e Silvio Quaglia del
Foro di Genova che la rappresentano e difendono per procura a
margine dl ricorso „Cf , I

ovo 22-e° /‘

t,

ricorrente-

contro
Comune di Genova
domiciliato in Roma

in persona del Sindaco in carica,
viale Giulio Cesare 14 presso l’avvocato

Gabriele Pafundi con l’avv. Graziella De Nitto del Foro di Genova
che lo rappresentano e difendono per procura in calce
– C..c)to.g-Wo.Ì1,01.
controricorrente e sul ricorso iscritto al n. 20088 del R.G. anno 2006
proposto da :
Comune di Genova

in persona del Sindaco in carica,

domiciliato in Roma viale Giulio Cesare 14 presso l’avvocato
Gabriele Pafundi con l’avv. Graziella De Nitto del Foro di Genova

Data pubblicazione: 22/08/2013

che lo rappresentano e difendono per procura in calce
ricorrente incidentale contro
EUROS s.a.s.
intimata
Entrambi avverso la sentenza 57 del 23.01.2006 della Corte
di Appello di Genova; udita la relazione della causa svolta nella

avv.ti L.F. Villani per Euro sas e Alessia Ciprotti (in sost.) per il
Comune ; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Immacolata Zeno che ha concluso per
l’inammissibillità od il rigetto dei motivi 1 e 2, per l’assorbimento
dei motivi 3,4, per il rigetto del motivo 5 del ricorso principale, per
l’assorbimento del 1° motivo dell’incidentale e per l’inammissibilità
o l’accoglimento del 2° motivo dell’incidentale stesso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.6.1999 la s.a.s. EUROS convenne il Comune
di Genova innanzi al Tribunale di Genova chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.393.032.000 oltre accessori, somma poi elevata a lire 1.645.000.000 . Espose a fondamento della sua pretesa che essa società – specializzata nella
promozione di progetti comunitari di sviluppo sostenibile – aveva
sottoscritto impegno 26.09.1997 approvato dalla G.M. con delibera 2249/97 per il progetto “Zenit Urban” in vista del corrispettivo
del 5% delle spese ammesse a contributo e dedusse che il Comune, pur avendo essa società compiuto attività nella fase di realizzazione dei progetti approvati, nulla aveva erogato. Si costituì il
Comune, negando che la EUROS avesse presentato progetti dopo
l’approvazione del progetto da parte di G.M. e la EUROS nella
memoria ex art. 183 c. 5 c.p.c. integrò la propria domanda e richiese in subordine la condanna all’indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale con sentenza 12.2.2003 accolse in parte la domanda
condannando il Comune a pagare la somma di € 340.000.
La Corte di Genova, adìta da appello principale di EUROS ed incidentale del Comune, con sentenza 23.1.2006 rigettò l’appello

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p.u. del 18.06.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; uditi gli

principale ed in accoglimento dell’incidentale respinse tutte le domande di EUROS.
La sentenza impugnata ha in motivazione osservato: che il Tribunale aveva ritenuto concluso il contratto per effetto dell’incrocio
tra impegno 26.09.1997 e delibera 13.11.1997 ed aveva affrermato che dalla interpretazione del così concluso contratto discendeva che il corrispettivo a percentuale era bensì dovuto anche per

che per essi fosse comunque svolta una collaborazione ulteriore,
sì chè ai sensi dell’art. 2225 c.c. aveva determinato il corrispettivo
nella minor percentuale del 2% rispetto a quella piena ma inapplicabile del 5%; che, se era condivisibile la ricostruzione contrattuale data dal primo giudice, non era corretta la interpretazione
resa posto che, a ben vedere, dalla lettura tanto dell’impegno
quanto della delibera autorizzatoria emergeva con chiarezza che
nessun impegno era stato pattuito per le prestazioni effettuate
prima della delibera 13.11.1997 ed a nulla valendo addurre,
fondandosi su opinioni espresse dai testi (di dubbio disinteresse),
che le parti avevano una sottostante comune intenzione (posto
che patti aggiunti o contrari non potevano essere provati per
testi), che pertanto essendo stato il progetto Zenit Urban redatto
ben prima della approvazione dell’impegno e non avendo EUROS
svolto per esso alcuna attività gestionale, la pretesa di compenso
a tal progetto correlata era da ritenersi esulante dall’accordo
vieppiù considerando che esso prevedeva un impegno di spesa
limitato alla somma di 12 milioni di lire, che andava quindi accolto
l’incidentale del Comune al quale non faceva ostacolo alcuna
pretesa novità della questione, essendo stata posta solo questione
di interpretazione ed estensione dell’accordo,

che restavano

quindi assorbite le questioni afferenti il quantum ed il secondo
motivo dell’incidentale del Comune,

che

la domanda di

arricchimento ingiustificato era processualmente ammissibile ma
nondimeno improponibile alla luce del disposto dell’art. 23 c. 4
D.L. 66/1989 e delle norme successive che lo avevano riprodotto
Bdridttegisidazione di tale sentenza, notificata il 28.03.2006, EUROS

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i progetti presentati prima della delibera di G.M. ma a condizione

ha proposto ricorso il 28.05.2006 articolando cinque motivi, il cui
primo mezzo viene ad includere sette profili distinti di censura. Il
Comune ha notificato controricorso 5.7.2006 contenente un ricorso incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie finali ed i loro difensori, alla fissata udienza, hanno discusso oralmente.

Riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., ad avviso del Collegio nessuna
condivisione meritano le complesse censure dispiegate nel ricorso
principale di EUROS nel mentre, quanto alle censure del ricorso
del Comune, se è certfamente assorbita quella di cui al primo motivo, condizionato, va accolta quella contenuta nel secondo mez-

zo.
Il ricorso principale
Primo motivo: di esso si esaminano distintamente i sette
profili
Prima censura: essa reputa contraddittoria l’operazione ermeneutica condotta in sentenza e per la quale , premessa

la non

perspicua formulazione della disciplina d’insieme delineata dagli
atti, non scevra di aspetti di apparente contraddittorietà (pag. 11
della sentenza), si è finito poi per reputare evidente e conciamato il significato scaturente dalla lettura sistematica del contratto. La censura di contraddizione è inconsistente. Il passaggio a
pag. 11 è contenuto in una parentesi e non costituisce ratio decidendi ma mera notazione sulla “faticosità” della ricostruzione delle
espressioni letterali e non sulla rigorosità della interpretazione
letterale e sistematica che ne discende. La sentenza del resto
parla di non perspicua e non già di indecifrabile e fa riferimento ad
una contraddittorietà solo apparente. Quindi l’intera doglianza è
un tentativo di far emergere una contraddittorietà dell’apparato
argomentativo che non si rinviene in alcun modo.
Seconda censura: essa si appunta sul passaggio -premessa, posto a pag. 12 della sentenza ed a mente del quale l’interesse di
EUROS a prestare collaborazione ante delibera sarebbe rinvenibile

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MOTIVI DELLA DECISIONE

nella presumibile acquisizione di una posizione privilegiata di tipo
fiduciario, fonte di speranze di futuri lucrosi incarichi. Secondo la
censura in tal modo sarebbe stata fraintesa e forzata
l’espressione contenuta nell’atto di impegno e sarebbe stata omessa la contestuale lettura della delibera 2249/1997 nonchè sarebbe stata ignorata, illogicamente, la prestazione triennale di attività di EUROS fatta nella certezza di vedersi erogato il compenso

la quale era evidente che l’attività svolta sarebbe stata prestata
nella “prospettiva” di vedersela retribuita.
A criterio del Collegio quella appena sintetizzata è una sommatoria di opinioni e proposte di diversamente valutare i dati che tentano di aggirare la insuperabilità dei dati letterali evidenziati dalla
Corte di Appello, e del tutto coerenti con la natura di Ente Pubblico del contraente: Ente che, come intuito in sentenza, non si
scorge come possa pattuire compensi “a sanatoria” di attività
pregressa prestata senza alcun impegno di spesa e come possa
ciò fare anche senza una esplicita assunzione di un debito assunto
“fuori bilancio”. Del resto, e come esattamente osserva il Comune
nel controricorso, la sentenza ha accertato che tutti gli atti indicavano che il compenso era correlato – nella pattuita misura percentuale – per le attività che sarebbero state svolte a far data dalla approvazione e in relazione al loro buon fine ed al finanziamento comunitario, il quale, quand’anche fosse stato assunto a condizione della erogabilità del compenso, tal ruolo avrebbe potuto assumere solo per attività espletate dopo la pattuizione della condizione stessa.

Terza censura: essa rinnova il suo dissenso dalla interpretazione
letterale data dalla Corte di merito alla delibera G.M. 2249/1997
evidenziando : 1) l’omessa attenzione all’evidente interesse di
EUROS,

2) la disattenzione per il fatto che il progetto Zenit Ur-

ban era stato approvato già da aprile 2006 e che esso delineava
un contributo inclusivo delle spese sostenute da 15.11.1994 per
rendere ammissibile il finanziamento, 3)

la mancata valutazione

del fatto che le premesse della delibera si facevano carico di rico-

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e sottaciuta la opinione espressa dai due testi, già assessori, per

noscere le professionalità utilizzate. Pertanto, ad avviso della ricorrente, era palese che non veniva esclusa la finanziabilità delle
attività pregresse ma veniva solo statuito che la erogazione del
contributo per esse era condizionato all’effettivo finanziamento. Di
qui il contrasto della decisione con le regole ermeneutiche di cui
agli artt. 1366 – 1367-1369 -1371 c.c.
La censura non è fondata posto che la Corte di Appello ha dato

do ricorso ai criteri residuali ed integrativi citati, posto che si trattava di una intesa a contenuto in sé chiaro e concernente un rapporto con la P.A. – rapporto che non si poteva instaurare con sanatorie di sorta verso attività espletate sine titulo – e ciò vieppiù,
come rilevato in sentenza, le volte in cui, come nella specie, fosse
stato adottato impegno di spesa per la modesta somma di lire 12
milioni. Del resto sul carattere assorbente di una interpretazione
letterale le volte in cui il testo sia chiaro e corrisponda alla volontà
delle parti (stanti i limiti della legge sulla formazione della volontà
della parte pubblica) questa Corte si è ripetutamente pronunziata
( tra le ultime con le decisioni nn.

17168/2012 e 27564

20057/2011).

Quarta censura: essa sottopone a critica, per le stesse ragioni
dianzi esposte, l’enfasi data in sentenza al contenuto letterale del
dispositivo della delibera di Giunta: la detta censura, su tali basi,
merita la stessa risposta negativa dianzi data.

Quinta censura: essa sottopone a critica, per le stesse ragioni sopra esposte, l’altrettanto chiara statuizione posta in sentenza con
riguardo all’atto di impegno 26.9.1997. La censura, ancora una
volta, trova risposta in quanto detto con riguardo alla terza: il motivo tenta di dare risalto, nella lettura della nota di impegno in
disamina, ed ancora una volta, alla finalità, a suo dire palese, non
già di escludere il compenso per la attività prestata nella redazione del progetto Zenit Urban 1 bensì di condizionarlo ex art. 1353
c.c.. alla effettiva erogazione del finanziamento. La censura, ancora, stigmatizza il risultato della lettura data, quello di attribuire
all’accordo un effetto abdicativo da parte di EUROS a quanto pre-

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risalto assorbente alla chiarissima lettera delle intese, non facen-

stato per il menzionato progetto. Si tratta dunque di una pur articolata, ma pura e semplice, ripetizione di denunzie che, alla
stregua della puntuale, completa e congrua risposta ermeneutica
data dalla Corte di Appello vanno respinte.
Del resto la sentenza in disamina si è fatta anche carico di “comprendere” il senso di una prestazione anticipata e gratuita, la quale, a criterio della Corte di merito, era stata definita …un investi-

dissentire da tale ipotesi ma certo è che essa, formulata in un
quadro di logiche argomentazioni e di corretta applicazione dei
parametri interpretativi, non presta il fianco ad alcuna critica formulabile in sede di legittimità.
Sesta censura: essa contesta, come illogica e assunta in violazione dei canoni ermeneutici, la sostanziale eliminazione dal materiale cognitivo delle deposizioni VILLA e COSMA (entrambi assessori
del Comune di Genova) rese sui comportamenti dei contraenti ante 13.11.1997, dette deposizioni dovendo essere esaminate prima
della analisi del contratto sì da impedire il ricorso al principio dell’
in claris non fit …E di tali deposizioni il motivo dà ampia sintesi. La
censura non ha pregio alcuno posto che la sentenza ha correttamente letto il testo dell’intesa articolata nella sua doppia fase ed
ha ritratto una chiara prevalenza del dato letterale a delineare la
comune volontà: la sentenza è poi passata (pagg. 14 e 15) ad
analizzare le deposizioni e ne ha ricavato una valutazione tale da
considerarle portato di “opinioni” soggettive e non scevre di coinvolgimento nell’equivoco creato. In questo quadro, di completa e
congrua analisi dei dati probatorii, non si comprende neanche il
senso tecnico della denunziata violazione dell’esame “prioritario”
delle deposizioni.
Settima censura: essa contesta la parte della sentenza nella quale
si esclude che l’attività di gestione del progetto Zenit Urban effettuata dopo l’approvazione fosse remunerabile perché non svolta,
essendo invece provato per testi e documenti, che tale attività
venne svolta sino all’aprile 1998. La statuizione della sentenza è
assai sintetica sul punto ma è coerente con la argomentazione

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mento da valorizzare in fase di gestione: si può quindi nel merito

sopra rammentata, che esclude la comprensione nell’intesa e nel
relativo compenso di alcuna attività (progettuale – gestoria) anteriore all’intesa e che non tollera la separazione dei momenti progettuali e gestori rispetto allo spartiacque dell’approvazione : dal
canto suo la censura, quand’anche ritenuta plausibile, resta priva
di alcuna autosufficienza, essa limitandosi, a sostegno della esistenza di una attività gestionale del progetto coerente con lo

(non trascritti) ed ai docc. 1-122 allegati a memoria 15.12.2000:
e pare appena il caso di rammentare che né gli uni né gli altri sono esaminabili da questa Corte in sede di censura di omessa motivazione, quale è quella in disamina.
Secondo motivo: con esso si censura la affermazione della
sentenza per la quale la soluzione ermeneutica attinta sarebbe la
sola compatibile con le norme sulla contabilità pubblica che fanno
divieto di assumere oneri retroattivi. Secondo l’impugnante questa affermazione sarebbe errata perché non di oneri retroattivi si
parlerebbe bensì di oneri condizionati al finanziamento. La censura non è esatta posto che la sentenza, nella sua ulteriore argomentazione estesa ad abundantiam, non ha affatto escluso la
possibilità della assunzione di un debito soggetto alla condizione
futura ed incerta del finanziamento (sulla quale da S.U.
18450/2005 a Cass. 5492/2010 e 30590/2011) ma ha solo
escluso, alla luce della interpretazione plausibilmente data, la assunzione di un debito attuale per remunerare prestazioni anteatte
senza contestualmente averne previsto la copertura. In ogni caso,
quindi, la accertata inattaccabilità della interpretazione che escludeva la pattuizione di alcuna condizione ed avvalorava la tesi
della efficacia obbligatoria de futuro della stessa pattuizione, rende irrilevante anche il motivo in disamina.
Terzo motivo: esso appare contenere una incomprensibile
denunzia di estensione delle censure al quantum liquidato dal Tribunale. E’ dunque doglianza inammissibile.
Quarto motivo: esso censura un passaggio della sentenza
(pag. 17) che non riguarderebbe la ratio della decisione ma una

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spartiacque pur avversato, ad un richiamo ai capitoli di prova

supposta “morale” della causa. Se tale è, ed in effetti trattasi di
un passaggio inessenziale e descrittivo, non vi è ragione per formulare alcuna impugnazione.
Quinto motivo: denunzia per violazione degli art. 2041 e
2042 c.c. il passaggio finale della sentenza (pagg. 18 e 19) che
conclama la improponibilità della azione residuale, proprio affermando il difetto della residualità della stessa (stante la esperibilità

ro causa alla condotta generatrice di depauperamento
dell’Impresa).
La censura non comprende il rigore della statuizione fondata sulla
chiara ratio delle norme introdotte a partire dall’art. 23 c. 4 del
D.L. 66/1989, ratio

affermata dalla costante giurisprudenza di

questa Corte (Cass. n.
12880/2010

4216

11854/2007),

del

2012, 21242/2010

e per la quale, esclusa l’azione

verso l’Ente locale e proponibile solo l’azione verso il funzionario
od amministratore, viene meno, per difetto del requisito della sussidiarietà, anche l’azione ex art. 2041 c.c. verso l’Ente.
Ricorso incidentale del Comune
Primo motivo: esso, condizionato, attiene alla ritenuta ammissibilità processuale della domanda ex art. 2041 c.c. proposta
solo in memoria ex art. 183 c. 5 c.p.c. Il motivo è assorbito nella
decisione di rigetto del motivo quinto dianzi trattato.
Secondo motivo: tale motivo, proposto in via autonoma, denunzia la omessa pronunzia sulla domanda restitutoria proposta
dal Comune con riguardo alla documentata somma di € 340.000
oltre interessi dal pagamento al saldo. La censura è fondata perché non è stata adottata dalla Corte di merito la chiesta espressa
pronunzia di condanna restitutoria (vd. le conclusioni trascritte
nella intestazione della sentenza) come sarebbe stato necessario
alla stregua dell’orientamento più recente di questa Corte, condiviso dal Collegio (Cass. 2662/2013 e 9287/2012).
Dall’ accoglimento di tale motivo discende la cassazione in
parte qua della sentenza e, stante la evidenza ed indiscutibilità del
fatto accertato, la possibilità di decidere ex art. 384 c.p.c. con-

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dell’azione diretta verso gli amministratori o funzionari che diede-

dannando EUROS alla restituzione della detta somma, con interessi legali dalla domanda restitutoria al saldo ex art. 2033 c.c..
La corretta decisione compensatoria già adottata dalla Corte di
merito e ragioni di equità inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi rigetta il ricorso proposto da EUROS s.a.s., dichiara

Genova e ne accoglie il secondo motivo; cassa la santenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna EUROS a restituire al Comune di Genova la somma di C
340.000 con interessi legali dalla domanda di restituzione al saldo
Compensa per intero tra le parti le spese dei tre gradi di giudizio.
Così • ciso nella c.d.c. del 18 Giugno 2013.
Il C ns.est. e

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Oggi –

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assorbito il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di

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