Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19395 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27638/11 R.G. proposto da:
BOFFA LUIGI, BOFFA FABRIZIO, BOFFA WALTER, GASTALDI FRANCA, quali
soci della Boffa Luigi & C. s.n.c., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio
Mango, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Vacca, in
Roma, via Antonio Chinotto, n. 1;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente nonchè
AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRA, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte n.
57/36/11 depositata in data 25 maggio 2011

Data pubblicazione: 20/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.5.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO
I soci della Boffa Luigi & C. s.n.c., Boffa Luigi, Boffa Fabrizio, Boffa
Guido, Boffa Walter, Gastaldi Franca proponevano ricorso avverso gli avvisi
di accertamento nn. R121000855, R121000857, R121000858, R121000859,
relativi all’anno d’imposta 1996, concernenti redditi di partecipazione

società.
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 65/05/05,
annullava gli avvisi di accertamento e, a seguito di appello proposto
dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di
primo grado, accoglieva l’appello dell’Ufficio, «… in considerazione della
sentenza della C.T.R. di Torino sez. 24 del 23.5.2006 n. 27/24/06 che
conferma l’operato dell’Ufficio…».
Boffa Luigi, Boffa Fabrizio, Boffa Walter e Franca Gastaldi, quali soci
della Boffa Luigi & C. s.n.c., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato
a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorrenti con il primo motivo di ricorso

rubricato: falsa

applicazione della norma di cui al codice di attività per la determinazione del
reddito sulla base dei parametri previsti dalla legge n. 549/95, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. – deducono che la sentenza
gravata si fonda su un errore di fatto concernente la determinazione del
reddito operata nei confronti della società sulla base di un codice di attività
non corretto utilizzato per il calcolo dei parametri.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La censura è, infatti, rivolta a far valere pretesi vizi riguardanti
l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Boffa Luigi & C.
s.n.c., ormai divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della
sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale n.

conseguenti all’accertamento R122000088 effettuato nei confronti della

g

27/24/06, che ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’Amministrazione ed
ha respinto le doglianze fatte valere dalla società e dai soci.
Trattandosi di decisione emessa nell’ambito di giudizio al quale hanno
partecipato la società ed i soci, non può porsi in dubbio che la sentenza n.
27/24/06 della C.T.R. di Torino sia opponibile ai soci e che non sia
consentito in questa sede riesaminare motivi di merito che attengono ad un
avviso di accertamento in ordine al quale si è ormai formato il giudicato.

omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia
e lamentano che i giudici di appello, nell’accogliere l’appello dell’Agenzia
delle Entrate, si sono limitati a richiamare la sentenza della Commissione
tributaria regionale di Torino n. 27/24/06 del 23/5/2006 che ha confermato
l’operato l’Ufficio, senza dare conto di avere valutato i motivi di gravame
proposti e senza esaminare un punto decisivo della controversia
concernente la determinazione del reddito della società sulla base di
parametri errati, perché non corrispondenti alla effettiva attività svolta dalla
società.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.
L’esito del giudizio nel quale è stato impugnato l’accertamento
principale nei confronti della società Boffa Luigi & C. s.n.c., definito in
appello con la sentenza n. 27/24/06 richiamata nella sentenza oggetto della
presente impugnazione, ormai divenuta definitiva in conseguenza della
dichiarata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla società e
dai soci, come correttamente rilevato dalla Commissione tributaria regionale
di Torino con la sentenza oggetto della presente impugnazione, in ragione
del rapporto di pregiudizialità che sussiste tra l’accertamento nei confronti
della società di persone e quello nei confronti dei soci per la partecipazione
agli utili, condiziona il giudizio promosso dai soci avverso gli avvisi di
accertamento concernenti i redditi di partecipazione agli utili ed impedisce,
di conseguenza, di riesaminare questioni che hanno già costituito oggetto
del giudizio pregiudicante e sulle quali si è ormai formato il giudicato.
Il ricorso va dunque respinto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido, i ricorrenti al rimborso, in
favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si
liquidano in euro 3.300,00, oltre spese prenotate a debito

Così deciso in camera di consiglio il 31 maggio 2018

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