Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. II, 18/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 18/07/2019), n.19395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8637-2018 proposto da:

L.R.C., V.A., V.M.C.,

V.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARTESIO 144, presso

lo studio dell’arch. ROBERTO COSTA CALABRIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROCCO LICASTRO;

– ricorrenti –

contro

C.R., R.R., rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA

SOCCORSA ELIANA RISO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

P.L., PE.MA.AN.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 88/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso

incidentale;

udito l’Avvocato MICOLO’ Giuseppe con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Rocco LICASTRO difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti depositati;

udito l’Avvocato RISO Maria Soccorsa Eliana, difensore dei resistenti

che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.R. e C.R., con atto di citazione, ritualmente notificato, citavano in giudizio, M.C., nonchè la Sig.ra Pe.Ma.An. e la Sig.ra P.L., esponendo di essere comproprietari del suolo edificatorio di mq 245, sito in (OMISSIS), identificato al catasto terreni con il numero di particelle (OMISSIS); che i coniugi V.R. e L.R.C. avevano costruito all’inizio degli anni 60 un fabbricato confinante con il loro terreno non adeguandosi alla licenza edilizia allora rilasciata dal Comune di Gioia Tauro; in particolare, non avevano rispettato le distanze legali dal confine, non avevano costruito il pozzo-luce descritto nel progetto che accompagnava la richiesta di licenza edilizia, avevano impiantato sul terreno degli attori, sul quale facevano passare anche un cavo elettrico per forza motrice, un tubo di alimentazione idraulica.

Deducevano che, dinanzi a questi comportamenti illegittimi, si erano rivolti al Tribunale di Palmi che, con sentenza n. 96 del 1986, a) aveva stabilito che la porzione di fabbricato V.- L.R. era stata edificata in violazione delle distanze legali, nella parte in cui non si era costruito il previsto punto luce; b) aveva trasferito loro, in proprietà esclusiva – previo versamento dell’importo di Lire 4.400.000 – parte del terreno dei V.- L.R., sulla quale era prevista originariamente la costruzione – poi non realizzata – del pozzo luce; detta superficie era stata frazionata nel corso del giudizio ed era stata identificata con il numero di particella (OMISSIS); c) aveva ordinato la demolizione di tutti gli sporti e le vedute ivi presenti, autorizzando gli attori a costruire in aderenza al fabbricato dei convenuti V.- L.R.; d) aveva disposto la rimozione del cavo elettrico e della condotta idrica. Evidenziavano che la sentenza era passata in giudicato e che venne trascritta in data 26.7.1986, al pari dell’ipoteca legale sul terreno, di cui alla particella n. 1126 a garanzia del pagamento di Lire 4.400.000. Rilevavano che, nelle more, il 20.12.1985, i coniugi V.- L.R. avevano venduto a Pe.Ma.An. l’appartamento posto al IV piano di (OMISSIS) (fg. (OMISSIS)) con atto trascritto il 20.1.1986; – a P.L. l’appartamento posto al II piano di (OMISSIS) (fg. (OMISSIS)) con atto trascritto il 30.6.1986; 5) nonchè avevano donato al figlio, V.A., l’appartamento posto al III piano di (OMISSIS) (fg. (OMISSIS)) con atto trascritto l’8.2.1989. Esponevano, ancora, che, a seguito di tutte queste vicende furono apportate una serie di modifiche a tutto il fabbricato V.- L.R., ormai, anche di P.L. e Pe.Ma.An., consistenti nella costruzione di un muro di sbarramento alto circa mt. 2,80, che impediva l’accesso al suolo (a loro avviso) attribuito agli attori dalla sentenza n. 96 del 1986 del Tribunale di Palmi; nella costruzione di un balcone al terzo piano della lunghezza di mt. 4,5 e profondo mt. 1; nella costruzione di un balcone tamponato con struttura metallica al quarto piano fuori terra, delle stesse dimensioni di quello edificato al primo piano; nella costruzione di una veduta diretta sul terreno trasferito, dalla citata sentenza, all’altezza dell’abbaino scala.

Tanto premesso, chiedevano che fosse loro attribuito il possesso del suolo di cui alla sentenza n. 96 del 1986, a fronte della loro disponibilità a versare, anche banco judicis, la somma degli attuali Euro 2.272,50 (vecchie Lire 4.400.000), con condanna dei convenuti all’abbattimento di tutte le opere illegittime descritte nella parte espositiva.

Si costituiva P.L., chiedendo il rigetto della domanda degli attori; in via subordinata, rilevava che non era mai stata messa a conoscenza (e infatti, tale circostanza non venne citata nel rogito notarile del 13.6.1986) dell’esistenza di un giudizio pendente tra i suoi danti causa e gli odierni attori conclusosi con l’emissione della sentenza n. 96 del 1986; avanzava, pertanto, domanda riconvenzionale, volta alla condanna di L.R.C., V.V., V.A. e V.M.C. al risarcimento dei danni che avrebbe subito per effetto dell’accoglimento delle domande degli attori.

Si costituiva Pe.Ma.An. con una comparsa di identico tenore rispetto a quella di P.L..

Si costituivano, infine, L.R.C., V.V., V.A. e V.M.C. eccependo la prescrizione di ogni diritto scaturente a vantaggio degli attori dalla sentenza n. 96 dei 1986 emessa dal Tribunale di Palmi; deducevano che gli attori non avevano dato esecuzione alla predetta sentenza che condizionava al versamento della somma di Lire 4.400.000 il trasferimento della proprietà esclusiva. Deducevano l’improcedibilità della domanda per il mancato esercizio del diritto di interpello, previsto dall’art. 875 c.c.; pertanto, dichiaravano di non accettare la somma offerta banca judicis e concludevano per il rigetto delle domande degli attori. Espletata CTU, al fine di accertare lo stato dei luoghi, nonchè la realizzazione di opere illegittime dopo la pronuncia del Tribunale di Palmi n. 96 del 1986, il Tribunale Civile di Palmi, con sentenza n. 56/10: 1) condannava l.R.C., V.C., V.A., V.M.C., Pe.Ma.An. e P.L., alla demolizione del muro dell’altezza di circa 2,80 mt., posto al confine con la proprietà di R.R. e C.R., nonchè del manufatto insistente alle sue spalle e sito sulla particella identificata al foglio (OMISSIS) presso il catasto terreni dei Comune di (OMISSIS); di tutti gli sport e vedute (meglio identificati ai numeri 1), 2), 3) e 5) delle pagine 4 e 5 della consulenza tecnica di ufficio dell’ing. Ca., allegata agli atti e depositata in cancelleria il 7.10.2008) insistenti sulla particella (OMISSIS), in quanto non collocati alla distanza legale dalla proprietà degli attori; 2) condannava L.R.C., V.V., V.A., V.M.C., Pe.Ma.An. e P.L. alla rimozione dal terreno di proprietà degli attori della condotta idrica, del cavo elettrico, del cavo di terra giallo verde, nonchè dei tubi di adduzione idrica di moderno multistrato e del contatore descritti al punto 6), pag. 5, della relazione del c.t.u. redatta dall’ing. Ca.An.; 3) condannava L.R.C., V.V., V.A., Ve.Pe.Ma.An. e P.L. dalle spese necessarie per l’esecuzione de presente dispositivo; 4) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso questa sentenza, interponevano appello i Sig.ri L.R.C., V.V., V.A., V.M.C., chiedendo alla Corte di Appello di Reggio Calabria di ritenere fondati i motivi in esso esposti e, per l’effetto, riformare la sentenza impugnata.

Si costituiva Pe.Ma.An. chiedendo il rigetto dell’appello proposto dai Sig.ri L.R.C., V.V., V.A., V.M.C., di ritenere fondati i motivi sull’appello incidentale dallo stesso proposto.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 88 del 2018 rigettava l’appello principale e l’appello incidentale, compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, nel corso degli anni, i convenuti avevano realizzato e mantenuto opere in violazione delle distanze legali, non pattuite con gli attori e non usucapite a titolo di servitù, e dunque, andavano demolite. Correttamente, il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata in sede di appello, con appello incidentale, perchè il richiedente non aveva fornito la prova del preteso danno subito.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da L.R.C. e dai sigg. V. ( V., A. e M.C.) con ricorso affidato a due motivi. R.R. e C.R. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo del ricorso principale L.R.C. e dai sigg. V. ( V., A. e M.C.) lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073,2953 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione di norme di diritto.

Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, nel ritenere che in presenza di servitù illegittime bisognava confermare le statuizioni della sentenza del Tribunale di Palmi n. 96 del 1986, non avrebbe tenuto conto nè del fatto che i coniugi R./ C. non avevano dato la prova dell’illegittimità urbanistico-edilizia del fabbricato V./ R., nè del fatto che nel caso in esame si verteva nell’ipotesi qualificata dagli odierni ricorrenti come obbligazione propter rem basata su un titolo giudiziale del 1968 oramai prescritto e non come erroneamente sostenuto dalla Corte di appello di Reggio Calabria in un’ipotesi di estinzione della servitù regolamentata dall’art. 1073 c.c. La Corte di Cassazione ha da sempre affermato, secondo i ricorrenti, che la condanna alla demolizione di opere realizzate in contrasto con l’oggetto di una servitù di metanodotto e con norme sulle distanze si configura come diritto ad ottenere una prestazione di fare, la quale, se determinata giudizialmente come nel caso in esame, e questa non è eseguita spontaneamente nei modi e nelle procedure indicate dall’art. 612 c.p.c., si prescrive nel termine decennale, disposto dall’art. 2946 c.c.

1.1.= Il motivo è infondato perchè il ricorrente intreccia due profili di una stessa questione che, seppure connessi, sono autonomi e vanno tenuti distinti, la prescrizione del diritto all’esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza n. 96 del 1986 e la prescrizione del diritto sostanziale, azionato nel giudizio.

Va qui osservato che il diritto all’esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna, anche se emessa a tutela del diritto di proprietà per la violazione delle distanze legali e quindi in caso di negatoria servitutis come tale imprescrittibile, è diritto diverso da quello sostanziale azionato nel giudizio in quanto determinato e non azionabile erga omnes, ma nei confronti di un preciso soggetto; pertanto, tale diritto è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..

Così, nel caso in esame, correttamente, la Corte ha ritenuto che le violazioni delle distanze legali non erano state pattuite tra le parti interessate e non era stato usucapito il relativo diritto di servitù, cioè, il diritto a mantenere le costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, senza considerare l’eventuale prescrizione del diritto all’esecuzione degli obblighi di fare nascente dalla sentenza n. 96 del 1986.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 per omessa inesistente e contraddittoria motivazione, che attiene all’iter logico giuridico della Corte di Appello di Reggio Calabria quale Giudice del controllo, illogicità manifesta nella motivazione e della irriducibile contraddittorietà della sentenza. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata andrebbe annullata per la palese inesistenza e contraddittoria nella motivazione che si manifesta nell’illogicità manifesta Può sostenersi, chiariscono i ricorrenti, che si verterebbe in un’ipotesi di inesistenza della motivazione della sentenza gravata precipuamente sotto il profilo logico funzionale, così, che oltre ogni ragionevole dubbio deve reputarsi inesistente la motivazione sotto il profilo materiale. La sentenza risulterebbe connotata da mera apparenza ed da un contrasto irriducibile, tra affermazioni inconciliabili sorrette da un ragionamento perplesso ed obiettivamente incomprensibile.

2.1. = Il motivo è infondato.

Il tenore delle censure, richiama, in vero, il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. norma, nel caso, non più applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 12 febbraio 2018, quindi, dopo l’entrata in vigore della precitata novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente, limitata la possibilità della denuncia dei vizi di motivazione, che consentono l’intervento della Corte di Cassazione, solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il cambiamento operato dalla novella è netto, dal momento che dal previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, viene eliminato, non solo il riferimento alla “insufficienza” ed alla “contraddittorietà”, ma, addirittura, la stessa parola “motivazione”.

Tuttavia, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento della decisione di considerare non acquisito per usucapione, il diritto di mantenere la costruzione oggetto del giudizio a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa in vigore, specificando che le violazioni delle distanze legali di cui si dice non risalivano ad un tempo utile per ritenere maturata l’usucapione del diritto di mantenere le opere realizzate a distanza inferiore a quella prevista dalla legge.

B) Ricorso incidentale.

3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, R.R. e C.R. lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 per omessa pronuncia sui motivi di gravame ed omessa ed inesistente motivazione. Secondo i ricorrenti incidentali, la Corte di Appello di Reggio Calabria avrebbe omesso un qualunque riferimento ai sigg. R./ C., come se non fossero parti del processo. E di più, avrebbe omesso l’esame dell’appello incidentale dagli stessi proposto, omessa la pronuncia sull’inammissibilità dell’appello principale, sull’interpretazione della sentenza n. 96 del 1986 quale sentenza condizionata nè sulla improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. a seguito di proposizione di domande nuove inammissibili in appello. La Corte di Reggio Calabria avrebbe omesso, sempre secondo i ricorrenti incidentali, sulla irritualità della costituzione in corso di giudizio di un nuovo difensore per gli appellanti Licastro in aggiunta a Mancino con memoria integrativa.

3.1.= Il motivo è fondato.

Va qui premesso che, se il giudice si pronuncia solo nei confronti di alcune parti o non decide su alcuni dei capi della domanda o sulle eccezioni (come definite dalle parti al momento della precisazione delle conclusioni) o, comunque, se omette il provvedimento necessario per la definizione della questione, si rientra nell’ipotesi di omessa pronuncia, che è ipotesi diversa da quella in cui risultino assorbite nella decisione le domande alternative e subordinate alla principale.

Ora, nel caso in esame risulta dagli atti (che questa Corte ha esaminato avendo, in ragione dell’art. 112 c.p.c., il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta) che i coniugi R./ C. si sono costituiti nel giudizio di appello e hanno proposto appello incidentale con più motivi, tutti adeguatamente riportati con il ricorso incidentale, che non possono ritenersi assorbiti dalla decisione assunta dalla Corte distrettuale. Epperò, la Corte di Reggio Calabria, non solo ha omesso di dare conto della stessa presenza in giudizio dei coniugi di cui si dice, ma ha omesso di esaminare il relativo appello incidentale nella sua completa articolazione.

Pertanto, il ricorso incidentale va accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione perchè provveda ad esaminare l’atto di appello incidentale avanzato dai coniugi R./ C..

In definitiva, va accolto il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, la sentenza va cassata in ragione del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, la quale provvederà alla liquidazione delle spese, anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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