Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13584-2019 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.D., GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.

COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20749/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO

VALLE, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di incidente stradale verificatosi il 06/06/1993 nel quale St.An. era terzo trasportato su motoveicolo condotto da B.C., che si era scontrato con autovettura condotta da S.D., il Tribunale di Roma riconobbe al B. – che pure aveva incardinato un autonomo giudizio – il diritto al risarcimento dei danni, a seguito di suo intervento nella causa principale promossa dallo St..

Su appello del B., proposto al fine di ottenere il riconoscimento di un maggior danno, la Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio con la società assicuratrice per la r.c.a., con sentenza n. 05349 del 2011, ritenne che l’intervento in causa in primo grado del B. era tardivo e lo condannò alle spese nei confronti della Toro Assicurazioni S.p.a..

Il B. propose, quindi, autonomo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

La sua domanda venne rigettata e la sentenza venne confermata dal Tribunale di Roma, in appello con sentenza n. 20749 del 25/10/2018.

Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione B.C., con atto affidato ad unico motivo.

Resistono con controricorso Generali Assicurazioni S.p.a., succeduta a Toro Assicurazioni S.p.a., e S.D..

A seguito della comunicazione della proposta, formulata dal Consigliere relatore, i soli controricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale non partecipata del 02/07/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso di B.C. censura la sentenza d’appello con un unico motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 324 e 112,115 e 116 c.p.c..

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il Collegio ha compulsato gli atti di causa ai fini dello scrutinio del motivo di impugnazione ed ha rilevato che la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 05349 del 2011, ritualmente prodotta, reca nel dispositivo la decisione di rigetto della domanda del B. ma in motivazione dichiara l’inammissibilità della domanda dallo stesso proposta, in quanto il suo intervento in causa era stato tardivamente effettuato.

A tanto consegue che non può ritenersi essersi formato giudicato alcuno sulla domanda di risarcimento danni proposta dal B. nell’ambito del giudizio proposto dallo St. e, pertanto, la sua autonoma azione, che prospettava la stessa domanda di risarcimento danni, non era in alcun modo preclusa, come erroneamente deciso dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 20749 del 25/10/2018 – qui impugnata -, di conferma della sentenza del Giudice di pace della stessa sede.

In difformità dall’originaria proposta del Consigliere relatore, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Conformemente all’enunciato recentissimo della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04) ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto, in dispositivo, della sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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