Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19395 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 11/07/2017, dep.03/08/2017),  n. 19395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27863/2015 proposto da:

ARQUATI GROUP SPA in persona del legale rappresentante pro tempore

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO PAOLO

RUBENS, 31, presso lo studio dell’avvocato LUIGI AMERIGO BOTTAI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAMBERTO SCATENA,

MASSIMILIANO RATTI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIANNA COLASANTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZA PEPE giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2015 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M.L. si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., all’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del tribunale di La Spezia aveva rigettato la domanda di assegnazione del credito vantato dal suo debitore, G.A., nei confronti del terzo pignorato, fallimento (OMISSIS) s.a.s..

Il giudice dell’esecuzione aveva concluso per l’opponibilità al procedente di una cessione del credito avente data, ritenuta certa, anteriore al pignoramento.

Il tribunale di La Spezia accoglieva l’opposizione escludendo vi fosse prova della certezza della suddetta data.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., comma 7, la Arquati Group s.p.a., quale assuntore del concordato fallimentare che aveva portato alla chiusura del fallimento sopra menzionato.

Parte ricorrente affida le sue ragioni a tre motivi di ricorso.

Resiste con controricorso C.M.L..

Il sostituto procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 543,549 c.p.c., poichè il descritto pignoramento presso terzi era stato notificato a soggetto non più esistente dopo la definitiva omologazione del concordato fallimentare. In ogni caso, la dichiarazione dell’amministrazione fallimentare, quale terzo pignorato, non si era concretizzata positivamente atteso che la curatela aveva semplicemente inteso far presente l’avvenuta omologa concordataria.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., poichè a seguito della definitività dell’omologazione del concordato fallimentare vi era stata successione a titolo particolare dell’assuntore nella posizione del fallimento, con conseguente necessità di interruzione da pronunciarsi sin dal procedimento esecutivo, in mancanza della quale si era determinata nullità insanabile della sentenza e prim’ancora dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Con il terzo e ultimo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., poichè, nel merito, la cessione del credito del fallito aveva data certa anteriore al pignoramento, dato che sul retro dell’atto era stato apposto un timbro postale che faceva corpo unico con la scrittura medesima.

2. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per connessione e sono fondati nei sensi di seguito specificati. Con assorbimento del terzo motivo.

Preliminarmente va rilevato che secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, nel caso di concordato fallimentare con liberazione del debitore originario, vi è successione a titolo particolare nella posizione di quest’ultimo da parte dell’assuntore, che è quindi legittimato al ricorso per cassazione qui in esame (Cass., 01/09/1995, n. 9227, Cass., 26/01/1998, n. 718; cfr., sulla ricostruzione dell’omologa concordataria quale determinante l’indicata successione a titolo particolare, Cass., 02/12/2003, n. 18382, Cass., 30/11/2010, n. 24263, Cass., 31/08/2015, n. 17339).

La società ricorrente ha allegato di essere l’assuntore relativamente a concordato con liberazione del debitore originario (pagg. 6-7 del ricorso), e tale allegazione non è stata utilmente contestata (Cass., 11/04/2017, n. 9250: il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In applicazione di tale principio è stato ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa, rilevando che la contestazione dell’avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era apoditticamente fondata sul mero rilievo dell’omessa produzione dell’atto di cessione del ramo di azienda).

Nel caso, l’omologa del concordato fallimentare (24/10/2013) risulta precedente alla notifica del pignoramento (14/11/2013) e dunque anche al giudizio ex art. 617 c.p.c. (parte controricorrente allega di aver avuto anche uno scambio di missive con il curatore, sul punto, nelle more dell’omologa).

Il decreto di omologazione, quando senza opposizioni non è soggetto a gravame, e quindi solo a ricorso straordinario per cassazione (Cass., 14/02/2011, n. 3585), e risulta immediatamente efficace. Quando, invece, si sia altresì deciso sulle opposizioni L. Fall., ex art. 129, comma 3, è ammissibile il reclamo di cui all’art. 131 della legge in parola (conf. lo stesso precedente appena citato).

Nella fattispecie, non viene allegato se vi siano state o meno opposizioni. Ma, in ogni caso, al momento della dichiarazione del curatore quale terzo, emerge, implicitamente quanto univocamente, che l’omologa era divenuta senz’altro definitivamente efficace.

Ne deriva che il procedimento esecutivo e la correlata opposizione non risultano essere stati proceduti e rivolti nei confronti della giusta parte quale destinatario, non venendo in gioco, peraltro, l’art. 111 c.p.c., comma 1, che presuppone la detta successione nella pendenza del processo.

Quanto sopra assorbe la considerazione, svolta dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, per cui il fallimento non poteva ritenersi chiuso fino all’adozione del decreto L. Fall., ex art. 130, comma 2.

Dal che discende la complessiva fondatezza dei due motivi articolati, e la cassazione della sentenza qui impugnata, con rigetto dell’opposizione spiegata non essendo necessari ulteriori accertamenti.

Stante quanto sopra è inutile esaminare il tema, discusso in dottrina, della residua capacità dell’amministrazione fallimentare e, quindi, dell’eventuale necessità di coinvolgerla in questa sede quale litisconsorte processuale necessario in quanto parte del giudizio sfociato nella sentenza oggetto di ricorso.

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi, cassa la sentenza e decidendo nel merito, rigetta l’opposizione di C.M.L. che condanna alla rifusione delle spese processuali di legittimità liquidate in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Euro 336,00 per spese di contributo unificato, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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