Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19394 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18403/2010 proposto da:

AUTOGESTIONI INDUSTRIALI SRL (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. BERTONCELLI

Roberto, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA ESATRI SPA appartenente al Gruppo Equitalia, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante – quale Agente

della Riscossione dei Tributi per la provincia di Milano,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso

lo studio degli avvocati ERMETES AUGUSTO e ERMETES PAOLO, giusta

procura speciale ad litem per atto notaio Laura Cavallotti di Milano

in data 9.7.2010, n. rep. 11.283, che viene allegata in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2517/2010 del TRIBUNALE di MILANO del

5.5.2010, depositata il 12/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il ricorso è inammissibile poichè proposto avverso un’ordinanza emessa dal giudice a conclusione della fase svoltasi dinanzi al giudice dell’esecuzione del giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi introdotto con ricorso proposto nell’interesse di Autogestioni industriali s.r.l. nell’ambito della procedura esecutiva per pignoramento presso terzi avviata nei confronti di quest’ultima ad istanza della creditrice Equitalia Esatri c.p.a.;

il tenore dell’ordinanza impugnata, per quel che rileva ai fini della presente relazione, è il seguente: Il Giudice dell’esecuzione, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 13.4.2010, sentite le parti e letti atti e documenti, ritenuto che il ricorso in opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c., proposto nell’interesse dell’esecutata non sia sostenuto da gravi motivi legittimanti la pronunzia del richiesto provvedimento di sospensione dell’esecuzione; …omissis…P.Q.M. respinge l’istanza. di sospensione della procedura esecutiva proposta nell’interesse di Autogestioni Industriali s.r.l.; assegna termine perentorio per l’eventuale introduzione del giudizio di merito mediante notificazione di atto introduttivo ed iscrizione a ruolo sino al 10 luglio 2010; copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento dovranno essere depositati all’atto dell’iscrizione a ruolo. Si comunichi;

il provvedimento impugnato non è affatto, in sè, definitivo per non essere previsto altro mezzo di riesame. In quanto emesso a conclusione del procedimento ex artt. 624-625 c.p.c., ed essendo un’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione, esso sarebbe stato reclamabile ex art. 624 c.pc.., comma 2, ed in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ben avrebbe potuto essere chiesto il riesame delle ragioni che avevano determinato il rigetto della richiesta di sospensione; giova aggiungere che, incontestata essendo l’ammissibilità del reclamo cautelare avverso l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione a seguito di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione, è discussa l’ammissibilità del reclamo cautelare avverso l’ordinanza di analogo tenore quando emessa ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, primo inciso: in senso positivo, si è peraltro già espressa questa Corte nel precedente n. 11243/10, da intendersi qui integralmente richiamato;

quanto, poi, alla natura cautelare del provvedimento in discorso e, quindi, al carattere non decisorio, che comportano l’inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è sufficiente richiamare il principio di diritto più volte espresso da questa Corte per il quale nel regime di cui all’art. 624 cod. proc. civ., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione adottata dal giudice dell’esecuzione a seguito di un’opposizione all’esecuzione, atteso che l’ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ. (così Cass. n. 6048/2009, ma, in termini analoghi, pur se con riferimento al provvedimento adottato in sede di reclamo, cfr.

anche Cass. n. 17266/09, n. 22486/09, n. 22488/09);

inoltre, non solo non risulta, nel caso di specie, precluso l’accesso alla tutela a cognizione piena, ma addirittura il provvedimento impugnato correttamente dispone per l’introduzione di merito;

il giudizio di opposizione all’esecuzione è soggetto alla disciplina di cui all’art. 616 c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dalla L. n. 52 del 2006; questa norma prevede che il giudice dell’esecuzione, se l’ufficio giudiziario al quale appartiene è competente per la causa di merito sull’opposizione, come nel caso di specie, fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. La norma va letta in combinato disposto con l’art. 624 c.p.c., che disciplina l’ipotesi in cui con l’opposizione sia stata chiesta la sospensione del processo esecutivo, prevedendo che sia il giudice dell’esecuzione, seguendo il procedimento dettato dall’art. 625 c.p.c., a provvedere sulla relativa istanza. Analogamente è disciplinato il passaggio dalla fase dinanzi al giudice dell’esecuzione (chiamato a pronunciarsi eventualmente sui provvedimenti indilazionabili o sulla sospensione ex art. 618 c.p.c., comma 2, primo inciso) al giudizio di merito, in caso di opposizione agli atti esecutivi, dalla norma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, secondo inciso; il sistema di norme modificate dalla L. n. 52 del 2006 ha innovato rispetto al regime precedente, secondo il quale era lo stesso giudice dell’esecuzione che all’udienza disponeva la prosecuzione del giudizio (relativo all’opposizione all’esecuzione od all’opposizione agli atti esecutivi) con le forme della cognizione ordinaria. Le nuove norme hanno escluso l’automatismo della prosecuzione con la cognizione piena; il giudice dell’esecuzione, dopo avere provveduto sull’istanza di sospensione (o di provvedimenti indilazionabili), si limita a fissare un termine per l’introduzione della causa di merito ed è quindi rimesso all’iniziativa della parte interessata l’effettivo inizio di tale giudizio nel termine fissato;

il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di un procedimento in tutto e per tutto conforme alle previsioni normative degli artt. 624-625 c.p.c. e art. 618 c.p.c., nonchè dell’art. 185 disp. att. c.p.c., quanto al rito seguito dinanzi al giudice dell’esecuzione ed alla sua conclusione con un provvedimento avente la forma dell’ordinanza; tale ordinanza, che ha deciso sulla sospensione, ha altresì fissato il termine perentorio previsto per l’introduzione del giudizio di merito a cognizione piena;

la ricorrente avrebbe ben potuto iscrivere la causa di opposizione al ruolo contenzioso (cfr. Cass. ord. n. 20532/2009), al fine di ottenere quella sentenza, della quale, contrariamente all’assunto della medesima ricorrente, il provvedimento impugnato non tiene affatto luogo”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte.

La parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

La norma applicabile al caso di specie è quella, richiamata dalla ricorrente, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 3, che, quanto ai poteri di sospensione riconosciuti al giudice dell’esecuzione, fa rinvio ai presupposti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, come sostituito dall’art. 16 dello stesso D.Lgs.. Il rinvio sta a significare che i presupposti di esercizio del potere di sospensione vanno valutati dal giudice dell’esecuzione con maggior rigore, dovendo ricorrere “gravi motivi” e “fondato pericolo di grave e irreparabile danno”.

Quanto, invece, al procedimento nulla dicono le norme speciali, fatta salva la previsione contenuta nel comma 2 del citato art. 29 per la quale “le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.

Ne segue che anche la fase di queste opposizioni che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione è regolata dalle norme del codice, fatta salva la norma speciale su richiamata.

Pertanto, le considerazioni svolte nella relazione in merito ai rapporti tra fase dinanzi al giudice dell’esecuzione e fase cognitiva a tutela piena ben possono essere ribadite, così come quelle relative alla disciplina dei provvedimenti di sospensione (o di diniego di sospensione) adottabili dal giudice dell’esecuzione (anche se riferiti alla riscossione di entrate non devolute alle commissioni tributarie).

Tenuto conto dei rilievi contenuti nella memoria, va precisato che il riferimento agli artt. 624 e 625 cod. proc. civ., di cui alla relazione si spiega perchè il giudice dell’esecuzione ha, nel caso di specie, qualificato l’opposizione come proposta anche ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 2. Evidentemente, quanto ai motivi di opposizione riferibili, invece, alla norma dell’art. 617 cod. proc. civ., la norma applicabile risulta essere quella dell’art. 618 cod. proc. civ.. Peraltro, ciò non sta a significare, come sostiene la società ricorrente, che sarebbe di certo precluso il rimedio del reclamo cautelare. Già nella relazione è detto che, malgrado un orientamento contrario di parte della dottrina e di parte della giurisprudenza di merito, questa Corte si è espressa a favore dell’ammissibilità, con l’ordinanza n. 11243/10; alla motivazione di questa ordinanza torna qui a farsi integrale rinvio, anche per quanto riguarda la confutazione degli argomenti posti a sostegno della tesi dell’inammissibilità del reclamo cautelare avverso il provvedimento di sospensione adottato in caso di opposizione agli atti esecutivi.

Peraltro, anche ove il giudice di merito (cui è riservata la competenza in materia cautelare) dovesse aderire alla tesi dell’inammissibilità del reclamo, non perciò soltanto il provvedimento di sospensione o di diniego di sospensione sarebbe ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..

In ragione degli evidenziati rapporti tra la fase dinanzi al giudice dell’esecuzione e la fase di merito a cognizione piena, il provvedimento adottato a conclusione della prima fase non è mai definitivo (cfr., oltre a Cass. n. 11243/10 cit., anche Cass. n. 20532/09, n. 15630/10 e numerose altre), sicchè non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza di sospensione o di diniego di sospensione del processo esecutivo anche quando si tratti di esecuzione per la riscossione di entrate diverse da quelle devolute alle commissioni tributarie.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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