Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19394 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19394 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.T.M. Industria Tubi e Manicotti s.p.a., in persona
del legale rappresentante, e Prestigiacomo Giuseppe,
elettivamente domiciliati in Roma, via G. Donizzetti 7,
presso l’avv. Pasquale Frisina, rappresentati e difesi
dall’avv. Girolamo Bongiorno giusta delega in atti;

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ricorrente

contro

Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei
Servizi – s.p.a., in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Cesare 14,
presso l’avv. Gabriele Pafundi, che con l’avv. Alberto
Cuomo Ulloa la rappresenta e difende giusta delega in

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1

Data pubblicazione: 22/08/2013

atti;

• C , , ‘. Dik 01-1G 1(1 0 r, – controricorrente

Ilvaform s.p.a. in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, via Bissolati 76
presso gli avv. Paolo Pototschnig e Paolo Quattrocchi,

– c.F. 004444( o«.€ – Resistente Ilva s.p.a. in persona del legale rappresentante;
– Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.
1586 del 21.12.2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.6.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Uditi gli avv. Bongiorno per ITM, Ciprotti e Boccia su
delega per Fintecna;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ITM, in subordine per il
rigetto e per il rigetto del ricorso Prestigiacomo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 26.6.1997 la ITM Industria
Tubi e Manicotti s.p.a. e Giuseppe Prestigiacomo
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Palermo
la Ilva Laminati Piani s.p.a., la Ilvaform s.p.a., la

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che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

IDI – uva Distribuzioni Italia s.r.1., società tutte
appartenenti ad un medesimo gruppo facenti capo a ILVA
s.p.a. ( poi incorporata da Iritecna s.p.a., a sua
volta successivamente incorporata in Fintecna s.p.a. ):
a ) per sentir annullare i diversi accordi finalizzati

perché viziati da incapacità, errore, violenza e dolo;
b ) sentirle condannare alla restituzione di quanto
ricevuto o comunque al risarcimento del danno; c )
sentirne dichiarare la responsabilità precontrattuale,
contrattuale ed extracontrattuale, con la conseguente
pronuncia risarcitoria; d ) sentirle infine condannare
• al risarcimento del maggior danno, oltre all’ulteriore
risarcimento per il pregiudizio subito da Giuseppe
Prestigiacomo, per effetto del patto di non concorrenza
da questi stipulato con la ILVA.
Le convenute, costituitesi, eccepivano l’incompetenza
territoriale e funzionale per le domande di nullità e
di risarcimento del danno e sollecitavano il rigetto
per le ulteriori richieste.
Per la parte di interesse il tribunale disattendeva
l’eccezione di incompetenza territoriale, respingeva la
domanda di annullamento contrattuale, dichiarava la
propria incompetenza funzionale in ordine alla domanda
di nullità degli accordi per abuso di posizione

all’assorbimento di essa attrice nel gruppo ILVA,

dominante,

nonché

alle

domande

accessorie

di

risarcimento del danno e di restituzione.
La sentenza, impugnata da Prestigiacomo e ITM, veniva
confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che
riteneva di dover circoscrivere l’oggetto del giudizio

per vizi della volontà, giudicati insussistenti, attesa
la declaratoria di incompetenza funzionale del primo
giudice, in relazione alle ulteriori domande ” esulanti
le vicende di natura strettamente contrattuale “.
Avverso la decisione la I.T.M. e Giuseppe Prestigiacomo
proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi, cui resisteva con controricorso la sola
Fintecna

s.p.a.,

che

fra

eccepiva

l’altro

l’inammissibilità dell’impugnazione e successivamente
depositava anche memoria.
La

controversia

quindi

veniva

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 14.6.2013.
Motivi della decisione
Con i motivi di ricorso I.T.M. e Prestigiacomo hanno
rispettivamente denunciato:
l ) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1336, 1362, 2909
c.c., per aver la Corte escluso dalla propria
cognizione la domanda relativa alla responsabilità
precontrattuale del Gruppo ILVA ( per mancata

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alle doglianze relative all’annullabilità dei contratti

conclusione degli accordi concernenti la costituzione
della Nuova I.T.M. ), nonché quella di nullità dei
contratti di deposito e di trasformazione dei prodotti
( per violazione di norme imperative in materia di
abuso di dipendenza economica ).

l’inquadramento delle sopra indicate domande nel più
vasto contesto di un abuso di posizione dominante non
varrebbe di per sé a considerarle come azioni di
nullità e risarcitorie, proposte ai sensi dell’art. 33
1. 287/90, essendo diversi i relativi ” petita ” e ”
causae petendi “;
2 ) violazione degli artt. 1438 c.c., 184, 187 c.p.c. e
vizio di motivazione, per l’omessa considerazione, da
parte della Corte territoriale, del fatto che la
minaccia di far valere un diritto può essere causa di
annullamento quando sia diretta a conseguire un
ingiusto vantaggio, ipotesi che si sarebbe verificata
nel caso di specie e rispetto alla quale sarebbe
irrilevante l’eventuale conseguimento di una utilità
per tutti i contraenti.
Sotto questo riflesso risulterebbe anche errata la
statuizione relativa alla mancata ammissione delle
prove testimoniali, finalizzate a dimostrare i fatti
posti a base della domanda di annullamento;

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La decisione sarebbe tuttavia errata per il fatto che

3 ) violazione degli artt. 1218, 1362 c.c., 112, 184,
187 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento al
giudizio di insussistenza del denunciato inadempimento,
emesso pur a fronte della mancata ammissione di prova
per testi e di interrogatorio formale, e nonostante le

4 ) nullità della sentenza con riferimento alla esclusa
legittimazione attiva di Prestigiacomo, che viceversa
avrebbe dovuto essere riconosciuta per aver egli
contratto obbligazioni personali a seguito di
trattative svolte in proprio.
La Fintecna, come sopra anticipato, ha innanzitutto
eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari
aspetti e, per la parte di interesse, segnatamente: a )
per l’avvenuto rilascio di procura speciale da parte di
soggetto che all’epoca non rivestiva più la carica di
liquidatore della società; b ) per l’avvenuta
cancellazione della società dal Registro delle Imprese
( deduzione svolta con la memoria ex art. 378 c.p.c. ).
Il difensore della I.T.M., nel suo intervento orale
svolto in udienza, ha espressamente confermato la
fondatezza del primo rilievo, implicitamente
riconoscendo anche la correttezza dell’ulteriore
profilo posto a base della proposta eccezione.
Da ciò consegue che il ricorso della I.T.M. deve essere

6

specifiche argomentazioni sviluppate al riguardo;

dichiarato inammissibile.
Ad identica conclusione deve poi pervenirsi con
riferimento al ricorso del Prestigiacomo, che con il
quarto motivo di impugnazione ha denunciato l’erroneità
della statuizione oggetto di esame, nella parte in cui

legittimazione attiva.
In particolare, l’accoglimento della relativa eccezione
sollevata dalla ILVA e dalla Fintecna era stata
determinata dalla constatazione ” che il Prestigiacomo
non risulta avere stipulato in proprio nessuno dei due
contratti che sono, come si è detto, oggetto esclusivo
del decidere ” ( p. 10 ), constatazione che è stata
contrastata in modo del tutto generico ed inadeguato.
In proposito il ricorrente, dopo aver sintetizzato il
contenuto delle domande proposte, si è infatti limitato
a denunciare

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che il dott. Prestigiacomo ha

partecipato alle trattative anche in proprio
circostanza che appare del tutto irrilevante rispetto
alla successiva definizione degli accordi.
Per di più il suo accertamento presupporrebbe
inammissibili ricostruzioni e valutazioni in fatto e,
come ultima considerazione, occorre ancora evidenziare
come la formulazione della relativa censura risulti del
tutto generica, non essendo stati riportati né il

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la Corte territoriale ne aveva affermato la carenza di

contenuto dei documenti nè le modalità delle relative
allegazioni, asseritamente idonei a comprovare la
fondatezza dei rilievi svolti.
Il corretto comportamento processuale della ricorrente
ITM, che ha riconosciuto l’esattezza in punto di fatto

induce alla compensazione delle spese del giudizio di
legittimità ( ITM e Prestigiacomo hanno proposto
impugnazione avvalendosi di un unico ricorso ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Roma, 14.6.2013
Il consiglier estensore
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delle eccezioni sollevate dalla controricorrente,

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