Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19394 del 03/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 11/07/2017, dep.03/08/2017),  n. 19394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15003/2015 proposto da:

GENERAL BONIFICHE SRL in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore F.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato MONICA

(STUDIO ARKAN) BUCARELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANO DE FERRARI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERAL SMONTAGGI SRL in concordato preventivo in continuità, in

persona del legale rappresentante pro tempore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO LUIGI PINGITORE, PAOLO BORGNA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITALCEMENTI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

General Bonifiche s.r.l. si opponeva a norma dell’art. 617 c.p.c., all’ordinanza del giudice dell’esecuzione del tribunale di Bergamo che aveva revocato la precedente ordinanza ex art. 553 c.p.c., con cui le aveva assegnato il credito vantato dall’esecutata, General Montaggi s.r.l., nei confronti del terzo pignorato Italcementi s.p.a..

Il giudice dell’esecuzione aveva rilevato d’ufficio, su sollecitazione dell’esecutata, che dopo il provvedimento di assegnazione era stata depositata, dall’esecutata stessa, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con conseguente operatività della L. Fall., art. 168.

Il tribunale di Bergamo respingeva l’opposizione.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione General Bonifiche s.r.l., affidando le sue ragioni a due motivi.

Resiste con controricorso la General Montaggi s.r.l. in concordato preventivo.

Non ha svolto attività difensiva la Italcementi s.p.a. ritualmente evocata in giudizio.

Ha depositato conclusioni scritte il sostituto procuratore generale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., L. Fall., artt. 44, 168, 169, artt. 167,553 c.p.c., in uno al vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso.

La ricorrente articola il motivo in tre sezioni.

Sotto un primo profilo, si duole del fatto che il tribunale avrebbe esaminato il motivo di opposizione attinente all’irrevocabilità dell’ordinanza di assegnazione in quanto il procedimento esecutivo era estinto, senza pronunciarsi sulla pur dedotta violazione della L. Fall., art. 168.

Sotto un secondo profilo, si duole della violazione dell’art. 168, menzionato, poichè il procedimento esecutivo non poteva essere dichiarato improcedibile in quanto già dichiarato estinto con l’ordinanza di assegnazione, e perchè il pagamento in ottemperanza a quest’ultima, seppur non ancora eseguito al momento della sua revoca, era atto di ordinaria amministrazione perfettamente legittimo e non suscettibile d’inibizione, stante l’inapplicabilità della L. Fall., art. 44, alla procedura di concordato preventivo.

Sotto un terzo profilo, si duole dell’omesso esame dei fatti sottesi ai primi due motivi e, in sostanza, inerenti alla legittimità del pagamento del debito preconcordatario.

Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 487,553,617 c.p.c. e art. 2928 c.c., perchè l’ordinanza di assegnazione, atto conclusivo della relativa procedura coattiva, non era stata impugnata nei termini e, pertanto, era comunque irrevocabile, sicchè la successiva domanda dell’esecutata di valutare le conseguenze della richiesta di ammissione al menzionato concordato era tardiva e inammissibile.

2. Preliminarmente va rilevato che deve dichiararsi la tardività del controricorso. Parte controricorrente, consapevole della stessa, chiede di essere rimessa in termini esponendo di aver ottenuto tardivamente l’autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice delegato, sebbene richiesta per tempo. La prospettazione va disattesa, posto che le lungaggini nell’ottenere l’autorizzazione in parola non costituiscono causa non imputabile all’amministrazione fallimentare.

Il primo motivo è fondato nei sensi di seguito specificati, con assorbimento del secondo.

Va dato seguito alla giurisprudenza (Cass., 07/06/2016, n. 11660) secondo cui:

– l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonchè il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi, senza che, a tal fine, rilevi il disposto dell’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l’effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, in modo da consentirgli, in caso di mancata riscossione, d’intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo;

– in tema di concordato preventivo, la norma di cui alla L. Fall., art. 168, comma 1, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore “dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione”, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilità di revocatorie o di azioni ai sensi dell’art. 44 stessa legge, e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui al successivo art. 169, soltanto le disposizioni degli artt. da 55 a 63 della medesima legge, sicchè il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in sè legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purchè non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori”, e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 173, comma 2 e revocabile in forza dell’art. 167, comma 2, dello stesso testo legislativo (conf. Cass., 29/11/2005, n. 26036).

In particolare il secondo profilo risulta dirimente. Da esso discende che la fattispecie è diversa, quanto all’operatività della L. Fall., art. 44, rispetto al caso dell’intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass., 14/03/2011, n. 5994, Cass., 06/09/2007, n. 18714).

Non occorrendo accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da General Bonifiche s.r.l. ed annulla l’ordinanza di revoca dell’assegnazione. Condanna la General Montaggi s.r.l. alla rifusione delle spese processuali liquidate per il giudizio di merito in Euro 5.200,00, e per il giudizio di legittimità in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie, accessori di legge. Spese distratte in favore del procuratore antistatario avvocato Stefano De Ferrari.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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