Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19393 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19393 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21794/11 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
LOIOLA ROBERTO e PAPA ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avv.
Giancarlo Zoppini, dall’avv. Giuseppe Russo Corvace e dall’avv. Giuseppe
Pizzonia, presso il cui studio in Roma, via della Scrofa, n. 57, sono
elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n.
137/22/10 depositata in data 16 giugno 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.5.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Pasquale Fimiani, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso

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Data pubblicazione: 20/07/2018

RITENUTO IN FATTO
Nell’anno 1997 la società finlandese Nokia deliberava un piano di
stock options attraverso il quale attribuiva ad alcuni dipendenti della società
Nokia Italia s.p.a. un certo numero di diritti di opzione su proprie azioni,
non cedibili a terzi fino al 1° novembre 2001.
Loiola

Roberto e Papa Antonio, beneficiari della attribuzione, nel

corso dell’anno 2001 cedevano 1.000 diritti di opzione ciascuno; con

Irpef operate dalla Nokia Italia s.p.a. sui valori loro attribuiti a seguito della
cessione dei diritti di opzione, ritenendo non applicabile il regime fiscale
introdotto dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 505/1999, avente decorrenza
dal 1/1/2000, bensì il regime più favorevole di cui all’art. 48, comma 3, del
t.u.i.r., ratione temporis vigente.
Avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso
proponevano ricorso i contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale di Roma, la quale, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva,
ritenendo applicabile al caso di specie il regime antecedente alle modifiche
di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 314/97.
Proposto appello dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale lo
respingeva, ritenendo che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 13,
comma 2, d.lgs. n. 505/99, la nuova disposizione in materia di tassazione
del valore dei titoli contenuta nell’art. 48, comma 2, lett. g-bis) del t.u.i.r.
non dovesse trovare applicazione alle assegnazioni di diritto di opzione
avvenute, come quella oggetto di causa, nel 1997/1998, con la
conseguenza che il regime applicabile era quello individuato dall’art. 3,
comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 314/97.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un unico
motivo, cui resistono Loiola Roberto e Papa Antonio mediante controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 48, comma 2, lett. g bis) del t.u.i.r., come modificato

dall’art. 13 del d.lgs. n. 505/99 – l’Agenzia delle Entrate, premettendo che i
giudici di secondo grado hanno erroneamente ritenuto che la cessione dei

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separate istanze, nel febbraio 2004 chiedevano il rimborso delle ritenute

diritti di opzione posta in essere dai contribuenti nel 2001 non possa essere
assoggettata alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 505/99 in quanto
l’assegnazione dei diritti di opzione è avvenuta nel 1997/1998, ha
evidenziato che ai fini della individuazione della disciplina applicabile occorre
distinguere tra il momento in cui si verifica l’assegnazione del diritto di
opzione e quello in cui si esercita lo stesso diritto di opzione.
Nell’evidenziare che le azioni oggetto di opzione da parte del

viene esercitata l’opzione o si dispone di esse mediante cessione, ha posto
in rilievo che la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al
momento dell’esercizio dell’opzione, conclusione confortata dal tenore del 2°
comma dell’art. 13 del d.lgs. n. 505/99, ai sensi del quale la nuova
disciplina risulta applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000, restando
escluse dalla stessa solo le assegnazioni di titoli effettuate anteriormente a
tale data e le assegnazioni derivanti dall’esercizio di opzioni attribuite tra il
1/1/1998 ed il 1/1/2000.
1.1. Il motivo è fondato.
Va in primo luogo ricordato che con l’espressione “stock options” si
intende far riferimento all’offerta generalizzata ai dipendenti di una società
quotata in borsa di diritti di opzione ad acquistare o a sottoscrivere in una
certa data futura e ad un prezzo predeterminato le azioni della società, e ciò
al fine di incentivare i dipendenti ad aumentare la produttività.
Come statuito da questa Corte nella sentenza n. 11214 del 8/6/2011,
a cui questo Collegio intende dare continuità, “in tema di Irpef, la
disposizione contenuta nella lettera

g-bis) del comma 2 dell’art. 48 del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunta dall’art. 13, comma 1, lett. b)
del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, relativa ai criteri di tassazione delle cd.
“stock options”, si applica, secondo il comma 2 dell’art. 13 citato, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 e, quindi, alle assegnazioni dei titoli
avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata
offerta l’opzione”.

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dipendente entrano a far parte del suo patrimonio solo al momento in cui

Va, al riguardo, rilevato che l’art. 48, nel testo originario, disciplinava
la determinazione del reddito da lavoro dipendente, ricomprendendovi tutte
le somme ed i valori in genere percepiti anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro, prevedendo specifiche esclusioni
che non facevano alcun riferimento ai piani di incentivazione azionaria.
Con il d.lgs. 314/1997, si è invece inserito tra i casi di esclusione dal
computo del reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla

artt. 2349 e 2441, ultimo comma, cod. civ.
Con il successivo d.lgs. 505/1999 è stato disciplinato anche il diritto
di opzione, con riferimento al momento della sua attribuzione ed a quello
successivo del suo esercizio, e, introducendo nel citato art. 48 la lettera gbis, è stata prevista l’esclusione dal reddito da lavoro dipendente della
differenza di valore delle azioni attribuite al dipendente, avuto riguardo ai
due diversi momenti di attribuzione e di esercizio dell’opzione, a condizione
che questi abbia pagato le azioni al valore corrente alla data dell’offerta.
Attraverso la nuova disposizione, il legislatore ha, dunque, voluto
affermare in via di principio la tassabilità secondo il regime ordinario
previsto per i redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal
lavoratore con l’esercizio del diritto di opzione attribuitogli dalla società
presso la quale egli lavora, salvo, in via di deroga, l’esclusione dal reddito
imponibile qualora si realizzi la condizione prevista dal citato art. 13,
comma 1, la cui finalità è quella di escludere che il piano di azionariato
venga utilizzato per corrispondere al dipendente compensi non soggetti a
tassazione attraverso l’offerta di titoli ad un prezzo inferiore al loro valore
di mercato. Con la conseguenza che il maggior valore dell’azione attribuita
al dipendente con il meccanismo della “stock option”, se ricollegabile
esclusivamente al miglior andamento economico della società, viene
ritenuto esente ai fini della determinazione del reddito da lavoro
dipendente, mentre se è frutto di ulteriori vantaggi economici attribuiti dalla
società al lavoratore al momento dell’operazione di azionariato, viene
ritenuto tassabile come reddito da lavoro dipendente.

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generalità dei dipendenti, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli

Nella sentenza n. 11214/2011 si è precisato che “le assegnazioni di
titoli” considerate dal legislatore sono quelle indicate nella lettera g-bis),
sicchè il momento temporale va identificato in quello in cui la società datrice
di lavoro, onorando l’offerta di acquisto fatta in precedenza, assegna,
trasferendo la titolarità degli stessi, i titoli azionari offerti al dipendente,
realizzando in tal modo il presupposto impositivo (Cass. n. 12425 del 2011).
Nel caso di specie il presupposto impositivo si è realizzato nel 2001, e

ipotesi di esclusione dell’applicazione della nuova disciplina (che,
configurando eccezioni, non possono che essere di stretta interpretazione),
atteso che i diritti di opzione sono stati ceduti dai contribuenti nel 2001 a
seguito di attribuzione intervenuta nel 1997; ne consegue la piena
legittimità della tassazione operata sul valore dei diritti di opzione assegnati
ed oggetto di cessione e la infondatezza delle istanze di rimborso proposte
dai contribuenti.
La Commissione tributaria regionale, escludendo la applicazione del
nuovo regime introdotto con il d.lgs. n. 505/99, è, dunque, incorsa nella
denunciata violazione di legge e, pertanto, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata deve essere cassata; la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod proc. civ., non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo
dei contribuenti.
Le spese relative ai gradi del giudizio di merito vanno interamente
compensate tra le parti, avuto riguardo allo svolgimento del processo,
mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la
causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Compensa le spese relative alle fasi del giudizio di merito e condanna i
contribuenti, in solido, al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle

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quindi sotto il regime del d.lgs. n. 505/99, e non ricorre alcuna delle due

spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00, oltre spese
prenotate a debito.

Così deciso in camera di consiglio il 31 maggio 2018

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