Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19393 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. II, 18/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 18/07/2019), n.19393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5241/2015 R.G. proposto da:
R.G., e M.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv.
Fernando Bolis, con domicilio eletto in Roma, C.so Vittorio Emanuele
II n. 229, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Bonfiglio;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.n. c. e FALLIMENTI dei soci P.T.
e P.B., in persona del curatore, rag. A.S.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1425/13,
pubblicata il 20/12/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio
2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 324 del 5 febbraio 2008, sulla domanda proposta da R.G. e M.C. nei confronti della società (OMISSIS) s.n.c., respingeva la richiesta di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c.
In virtù di impugnazione interposta dai R. – M., la Corte d’appello di Brescia, nella resistenza degli appellati, FALLIMENTO (OMISSIS) S.n.c. e FALLIMENTI dei soci P.T. e P.B., rigettava l’appello principale, con il quale veniva dedotta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, le intervenute decadenze processuali per l’esercizio dell’opzione di scioglimento dal contratto preliminare rispetto alla facoltà esercitata ai sensi della L. Fall., art. 72, accolto parzialmente l’appello incidentale sulle spese di lite.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia hanno proposto ricorso R. e M. sulla base di due motivi, rimasti intimati i fallimenti.
Fissata adunanza camerale ex art. 380 bis.1 al 31 gennaio 2019, in data 23 dicembre 2018 è stato notificato dai R. – M. al curatore dei fallimenti intimati di rinuncia al ricorso, che è stato poi depositato in cancelleria il successivo 16 gennaio 2019, nel quale si dava atto che fra le parti era intervenuto un accordo bonario stragiudiziale.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l’estinzione del processo, senza nessun provvedimento sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019