Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19393 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24154-2015 proposto da:

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato

MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato UMBERTO

SANTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIGONZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CHIARELLO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 476/2015 della COMM.TRIB.REG.VENETO,

depositata il 09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

ETRA – Energia Territorio Risorse Ambientali – SpA ricorre contro il Comune di Vigonza, e l’Agenzia delle Entrate già Agenzia del territorio per la cassazione della sentenza della CTR Veneto, n. 476/1/15, che ha respinto l’appello della società avverso la sentenza della CTP di Padova, nella parte in cui aveva respinto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento, in rettifica, per attribuzione di rendita ICI 2006,emesso dal Comune di Vigonza.

In particolare, con il predetto avviso n. 244/2011 era stato variato il classamento di due unità immobiliari urbane, una sita in via (OMISSIS) identificata alla sez. (OMISSIS) (ora par.244), subalterna 2,una sita in via San Gregorio Barbarigo, identificata alla sez. B, (OMISSIS), entrambe di proprietà della società e site in Vigonza, e la causa verteva sul mancato riconoscimento ai predetti immobili della agevolazione conseguente all’attribuzione della categoria E, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b come esposta in DOCFA dalla società, e rettificato dal Comune di Vigonza.

La sentenza della CTR ha negato ogni equiparazione della ETRA SpA ad un Ente Pubblico – i cui immobili vadano esentati dal pagamento dell’ICI in virtù della stessa disposizione normativa – sia per le caratteristiche soggettive della società attinenti alla composizione sociale, nella quale rientra il Comune di Vigonza; al particolare regime societario e contabile; alle forme di controllo; alla scelta del personale, sia per ciò che attiene, oggettivamente, al servizio svolto per il Comune, con la gestione del servizio di fornitura dell’acqua e di gestione delle fognature, avendo la CTR ritenuto che tali attività consentono la realizzazione di utili e la distribuzione di dividendi, ponendo in evidenza il carattere commerciale dell’attività.

L’agenzia delle Entrate, deduce con contro ricorso ed appello incidentale condizionato, evidenziando preliminarmente che la sentenza della CTR è affetta da errore materiale nella indicazione del numero della sentenza confermata, 100 invece che 101, erroneamente indicato nel dispositivo; affermando, nel merito, che gli immobili oggetto della controversia, non hanno le caratteristiche reali per essere ricompresi nella classe E, riservata agli immobili che abbiano particolare destinazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tal senso anche a sezioni unite; eccependo che i giudici della CTR non hanno esaminato la richiesta di estromissione dal giudizio, avanzata dall’Agenzia Entrate/Territorio, sul presupposto che classamento e rendita catastale erano già stati attribuiti e notificati alla società fin dal 26.06.2007 con decorrenza fiscale dalla data della denuncia DOCFA e pertanto resi definitivi per mancata opposizione. Deduce pertanto, nel caso di accoglimento del ricorso, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione dell’omessa petizione sull’eccezione di tardività dell’impugnazione della rendita e difetto di legittimazione dell’AdE/Territorio, in violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Etra formula quattro motivi di ricorso, ribaditi da memoria:

a) in relazione al secondo immobile, quello sito in (OMISSIS), accatastato alla sez. B, (OMISSIS), eccepisce che l’assegnazione alla categoria E deve intendersi definitivamente acquisita in virtù dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale, della CTP di Padova, n. 159/05/13 ove, in relazione alla penultima ultima frase della sentenza di primo grado richiamata nella sentenza qui impugnata, si dà atto che erroneamente è stato indicato l’immobile di via (OMISSIS), invece che quello di via (OMISSIS), come quello in ordine al quale “la Commissione ha dichiarato, per mancata motivazione, l’illegittimità dell’accertamento n. (OMISSIS) in R.G.R. n. 77/11 (v. pag. 9 del ricorso principale)”.

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (nel processo tributario D.Lgs., n. 546 del 1992, ex art. 36, comma 2, n. 4), con riferimento all’eccezione sollevata in appello in punto di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a). A parere della ricorrente, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a compete alla società in ragione della continuità tra consorzi dei Comuni e la società e per la sostanziale identità tra essa e l’Comuni dei quali essa stessa è emanazione secondo lo schema della società in house e del possesso degli immobili affidati dai Comuni alla società per i compiti istituzionale, tra i quali il servizio idrico integrato, secondo un contract in house. Inoltre il servizio idrico integrato rientra tra le finalità istituzionali dell’Ente locale, cosa che avvalora la legittimità della richiesta di esenzione.

c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b); Lamenta, inoltre, che la CTR non ha tenuto presente che gli immobili soddisfano le esigenze di un servizio pubblico, essendo oltretutto inseriti nel vigente piano degli interventi del Comune di Vigonza come “zona F/3 per servizi civili di uso pubblico”. La Categoria di competenza e’, pertanto, la E) e comunque, la rendita, nel caso di riconferma della categoria D) dovrebbe essere pari a zero a causa del saggio di fruttuosità di valore negativo.

d) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 deduce la nullità della sentenza per sottrazione ai doveri decisori in ordine ai motivi d’appello proposti dalla società, in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Lamenta, in particolare, che la CTR non si è pronunciata sul motivo di appello proposto in punto di difetto di motivazione degli atti impositivi; sull’eccepita decadenza e prescrizione; in punto di aliquota ICI fissata per l’anno 2006 e neanche sull’illegittimità delle sanzioni.

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con quale il l’Agenzia delle Entrate/Territorio, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, denunciava il vizio di omessa pronuncia in ordine alla richiesta di estromissione dal giudizio dell’Ufficio, in ragione della definitività dell’attribuzione di categoria e classamento agli immobili in discussione con precedente atto notificato alla contribuente fin dal 27.06.2007.

Preliminarmente all’esame dei singoli motivi, occorre evidenziare che la errata indicazione, nel dispositivo della sentenza impugnata, del numero 101 quale identificativo della sentenza di primo grado, al posto dell’effettivo n. 100 non ha sortito alcun effetto in ordine all’esatta individuazione del provvedimento impugnato, da parte sia della ricorrente, che ha svolto le proprie censure in modo del tutto pertinente, sia da parte della resistente, che ha puntualmente contro dedotto sicché può ritersi che, nella sostanza, il contraddittorio non abbia patito inconvenienti. Si è trattato di un errore materiale, ripetuto anche negli atti di parte, ma sempre senza alterare i senso delle argomentazioni e pertanto, l’errore è privo di concreta rilevanza.

primo motivo di ricorso è inammissibile perché formulato in termini generici e non documentati: manca, infatti, una puntuale indicazione della motivazione della sentenza che censura l’avviso di accertamento impugnato e manca anche la trasposizione di quest’ultimo negli atti del ricorso: pertanto ogni controllo in merito rimane precluso.

Comunque sia, anche se l’immobile di Via (OMISSIS) non potesse considerarsi oggetto del presente giudizio, rimane ogni interesse alla decisione in ordine al secondo immobile, oggetto dell’impugnazione.

Sono infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha già affermato, con la decisione n. 3112/2019, in un caso del tutto simile a quello qui in esame, che le circostanze rilevanti, ai fini del decidere sulla richiesta di attribuzione dell’esimente, sono che gli immobili sono gestiti, in regime di concessione, dalla società costituita in forma commerciale ove il permanere della proprietà degli immobili in capo ai Comuni associati costituisce il presupposto della concessione stessa ed ove la gratuità dell’uso non muta la natura di essa, trattandosi comunque di un rapporto tra soggetti distinti.

E’ stato chiarito, infatti, che non è sufficiente il permanere della proprietà degli immobili in capo ai Comuni e la gratuità dell’uso per il riconoscimento dell’esimente del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 considerato che tali beni sono stati concessi, in uso, ad un distinto soggetto giuridico costituito da una società commerciale che è tenuta, come tale, al pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso D.Lgs., e neppure rileva la circostanza che le scelte gestionali e finanziarie dipendano dagli enti pubblici che detengono partecipazioni societarie totalitarie nella concessionaria, essendo ciò connaturato alla qualità di soci di detti enti. Neppure potrebbe astrattamente ritenersi che ricorra l’esimente di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, dovendosi considerare che la giurisprudenza di questa Corte in materia ha chiarito che l’ente proprietario potrebbe beneficiare dell’esenzione qualora concorrano le seguenti condizioni: a) gli immobili siano destinati alle attività oggettivamente esenti (cfr. Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2821); b) la gestione degli immobili sia affidata gratuitamente al soggetto terzo; c) quest’ultimo sia ente non commerciale, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente Cass. n. 23821 del 01/10/2018; Cass. n. 25508 del 18/12/2015, n. 25508). Nel caso in esame, invero, pur sussistendo i primi due presupposti, difetta il terzo, posto che la società concessionaria, è costituita in forma di società commerciale. Per l’aspetto catastale, inoltre, questa Corte ha già affermato che in tema di classificazione, poiché l’attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica (cass. n. 12741/2018; cass. n. 9427/2019; cass. n. 2247/2019).

Inammissibile e’, infine, il quarto motivo di ricorso che recrimina sull’omessa pronuncia in ordine ai punti indicati sub d). Sta di fatto, però che la sentenza, oltre a richiamare, perché condivisa, la prima sentenza sugli specifici punti, ha integrato le argomentazioni, rendendo, sugli stessi, una motivazione coerente e completa e pertanto la censura della ricorrente è del tutto priva di fondamento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale, in esso assorbito l’incidentale.

Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite, a favore di ciascuna delle controparti, che liquida in Euro 3000,00 ciascuna oltre spese generali in misura forfettaria del 15% ed oneri di legge se dovuti, per il Comune e spese prenotate a debito per l’Agenzia.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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