Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19393 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 11/07/2017, dep.03/08/2017),  n. 19393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18408/2014 proposto da:

T.A. nella sua qualità di erede legittima di

TE.EM., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PASCAZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GREGORIO ARENA giusta procura

speciale margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO ZOLI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2177/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/07/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.A. conveniva in giudizio D.P.L. esponendo di aver subito lesioni fisiche in conseguenza di una caduta occorsa mentre si trovava presso l’azienda agrituristica del convenuto quando, visitando uno “stand” per la vendita di “gadget” e vestiti, cadeva a terra urtando i piedi di sostegno in metallo di un appendiabiti posto al lato del passaggio dei clienti.

Il tribunale di Latina accoglieva la domanda, mentre la Corte di appello di Roma, investita dal soccombente, rigettava la pretesa ritenendo integrato, in ragione del comportamento incauto della danneggiata, il caso fortuito escludente la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..

Successivamente alla pronuncia di prime cure la Te. decedeva, e in sede di appello veniva ordinata ed eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.G., coerede non evocato in giudizio a differenza di quanto avvenuto, sin dalla citazione in appello, con riferimento ad T.A.. T.G. restava contumace.

Contro la decisione di secondo grado ricorre per cassazione T.A. affidando le sue ragioni a due motivi.

Resiste con controricorso D.P.L..

La ricorrente ha depositato memoria, e il sostituto procuratore generale ha formulato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso T.A. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., poichè nell’integrare il litisconsorzio processuale necessario nei confronti del coerede poi rimasto contumace, la corte territoriale dapprima aveva ordinato il rinnovo della notificazione ritenuta irrispettosa del termine “di legge”, poi aveva dato ulteriore nuovo termine posto che la seconda notificazione aveva riguardato il solo verbale dell’udienza precedente e non anche l’atto di citazione. Così violando la perentorietà del termine, e omettendo erroneamente di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., artt. 115,116 c.p.c., poichè, nella rivisitazione dei fatti narrati in citazione, dai testimoni escussi e nelle stesse allegazioni della controparte, la sentenza non aveva rispettato la presunzione di colpa prevista a carico del custode nella fattispecie in esame.

2. Preliminarmente, anche in relazione all’apposita questione sollevata dal controricorrente, va dato atto che la ricorrente ha depositato nei termini istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di appello. Si rileva quanto sopra al netto del condivisibile principio secondo cui la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice “a quo”, ex art. 369 c.p.c., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione qualora l’esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest’ultima. Cosa che, come si sta per vedere, è riscontrabile nel caso qui in esame.

3. Il primo motivo articolato è fondato, e assorbe l’esame del secondo.

Come indicato in parte narrativa, in grado di appello, riscontrato il decesso dell’attrice di prime cure e l’assenza di contraddittorio con uno dei coeredi, veniva correttamente ordinata la relativa integrazione del litisconsorzio processuale necessario (cfr. Cass., 02/04/2015, n. 6780, esemplificativa di una giurisprudenza costante secondo cui “in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l’ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicchè, ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio e a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente”).

Parte controcorrente obietta che non potrebbe dirsi violato il termine perentorio ex art. 331 c.p.c., atteso che l’ordinanza della corte romana non esplicitò alcun termine.

E’ vero che in tal caso una parte della giurisprudenza esclude la conseguenza dell’inammissibilità dell’impugnazione, poichè non potrebbe in alcun modo evincersi l’applicabilità implicita dell’art. 163 bis c.p.c., stante la diversità di funzioni attribuibile alle due differenti norme (Cass., 30/03/2006, n. 7532, e conf. Cass., 15/09/2011, n. 18842: “nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest’ultimo non comporta la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, senza che assuma alcun rilievo la sussistenza, rispetto all’udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., attesa la tassatività delle cause di decadenza dall’impugnazione e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all’osservanza dell’ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto”).

Al contempo va dato atto che altra e anche recente giurisprudenza conclude in modo simmetricamente opposto (Cass., 12/03/2014, n. 5628).

E’ però anche vero che, nel caso di specie, il termine era stato indicato sia pure indirettamente, e comunque inequivocamente. Infatti, come desumibile dalle copie dei verbali rinvenibili nel fascicolo di parte di secondo grado prodotto dalla ricorrente (doc. 2), esaminabili in questa sede trattandosi di “error in procedendo”, all’udienza del 10/01/2012 la corte di appello ordinò l’integrazione del contraddittorio rinviando all’udienza del 29/05/2012 “con termini di legge per l’adempimento”. La parte destinataria di tale incombente aveva perfettamente inteso che il riferimento era agli ordinari termini a comparire, termini infatti ampiamente suscettibili di essere rispettati. La conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che alla precedente udienza del 24/05/2011 era stata utilizzata eguale espressione nell’ordinare il rinnovo della notificazione della citazione in appello ad T.A., a seguito dell’esito negativo della notifica per trasferimento del domiciliatario. Così come conferma se ne ha dalla lettura del verbale dell’udienza del 29/05/2012, posto che l’appellante dichiarava “sua sponte” di non aver rispettato il termine assegnato e quindi inteso, chiedendo e ottenendo l’assegnazione di altro analogo.

La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, registra un precedente in tal senso esattamente in termini (Cass., 16/12/2009, n. 26401).

Ciò posto, è pacifica la perentorietà e non rinnovabilità del termine ex art. 331 c.p.c., comma 1 e, attesa la mancanza di ogni richiesta di rimessione in termini eventualmente ipotizzabile a tempo debito, ne consegue l’inammissibilità del gravame ai sensi del secondo comma della norma menzionata.

4. Spese secondo soccombenza quanto al giudizio di legittimità. Si compensano le spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, “ratione temporis” applicabile, quanto alla fase di appello, atteso l’affidamento ingenerato dalla corte territoriale nella parte appellante e ora controricorrente.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara inammissibile l’appello compensando le relative spese processuali, e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali di legittimità liquidate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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