Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19392 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18134/2010 proposto da:

SAGOMA SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26,

presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILL1 Pasquale, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 631/08 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositato il 29/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con il provvedimento ora impugnato con ricorso straordinario per cassazione il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha così deciso e motivato: il G.E., letta la richiesta di modifica ex art. 487 c.p.c., comma 1, della ordinanza autorizzativa della vendita forzata depositata l’11/2/2010 con riguardo al prezzo di vendita, richiesta depositata il 27/4/2010 dalla Sagoma s.r.l.; rilevato che vanno confermati integralmente i motivi posti a base dell’ordinanza di cui è stata domandata la modifica, senza necessità di addurre argomenti ulteriori e con effetto meramente confermativo del precedente provvedimento (cfr. sul punto Cass. civ. sez. 3^, 23/2/1998, n. 1943; Cass. civ. sez. 3^, 15/3/2004, n. 5238) che fra l’altro la modifica di cui all’art. 4871 c.p.c., comma 1, costituisce oggetto di un potere discrezionale ed esclusivo del G.E., il quale può o meno concederla nell’ambito del procedimento espropriativo; PQM rigetta la richiesta. Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente”;

il ricorso per cassazione, pur apparendo svolto in due motivi, pone l’unica censura secondo la quale il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe viziato per omessa ed insufficiente motivazione; il primo “motivo” di ricorso, infatti, non censura direttamente il provvedimento impugnato, ma è svolto al fine di sostenere l’ammissibilità, nel caso di specie, del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2;

il ricorso è inammissibile: il ricorrente censura un provvedimento del giudice dell’esecuzione, rispetto al quale nessun dubbio vi può essere circa l’esperibilità del rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi, trattandosi di provvedimento di rigetto di richiesta di revoca di altro provvedimento ordinatorio del processo esecutivo (cfr., tra le tante, Cass. n. 5238/04, n. 11036/09, n. 16731/09), per come si evince anche dal tenore testuale dell’ordinanza sopra riportata;

essendo previsto, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, oggetto della presente impugnazione, il rimedio appena detto, è da escludere che il provvedimento impugnato abbia il carattere definitivo che è condizione necessaria per l’esperibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (cfr., nel senso che il rimedio esperibile avverso gli atti del giudice dell’esecuzione è quello dell’opposizione agli atti esecutivi, sicchè è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso tali atti, tra le tante Cass. n. 10840/01, Cass. n. 12115/06);

la modifica dell’art. 360 c.p.c., sulla quale tanto ha insistito la ricorrente non ha certo fatto venire meno la necessità che “il provvedimento diverso dalla sentenza” della cui impugnazione si tratta sia definitivo ed a carattere decisorio, affinchè sia ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; ed invero l’art. 360 c.p.c., u.c., al fine di individuare il provvedimento di che trattasi, si limita a richiamare le disposizioni che ammettono “il ricorso per cassazione per violazione di legge”, senza contenere alcuna precisazione od ampliamento rispetto la disciplina previgente, sicchè è tuttora valida e va ribadita la giurisprudenza di legittimità formatasi in punto di ammissibilità del ricorso straordinario per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 Cost.;

la portata innovativa della norma richiamata dalla ricorrente riguarda non l’ampliamento dei provvedimenti impugnabili ma l’ampliamento del novero dei vizi denunciabili col ricorso straordinario: in particolare, risulta estesa anche al ricorso straordinario la possibilità di dedurre il vizio di motivazione, oltre i ristretti limiti in cui questa deduzione era ammessa dalla giurisprudenza di legittimità prima della modifica legislativa (vale a dire i limiti della radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, integranti quindi una motivazione apparente, o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili: cfr. Cass. n. 26426/08, oramai superata); tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la modifica normativa non comporta affatto che ogni provvedimento, purchè contenga un vizio di motivazione, sia, per ciò solo, ricorribile per cassazione; il ricorso “straordinario” per cassazione mantiene ancora la caratteristica di rimedio eccezionale, ammesso contro provvedimenti connotati dagli indefettibili caratteri della definitività e della decisorietà, nel senso che siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr., da ultimo, Cass. n. 10069/10), con la conseguenza che esso non è proponibile avverso l’ordinanza adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 487 c.p.c., sia che con questa revochi o modifichi una propria precedente ordinanza sia che rigetti l’istanza di revoca di una precedente ordinanza, trattandosi in entrambi i casi di provvedimento ordinatorio del processo esecutivo; quest’ultimo va sempre contestato col rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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