Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19392 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. II, 18/07/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 18/07/2019), n.19392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4714/2015 R.G. proposto da:

E.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo Occhiuto, con

domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, presso SGROI

CORRADO;

– ricorrente-

contro

E.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco

Pizzuto, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Vitelleschi n.

26, presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Passalacqua;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 536

depositata il 1 luglio 2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Patti, con sentenza n. 160 del 25.5-9.7.2008, in accoglimento della domanda proposta da E.A. nei confronti di E.C., disposta CTU calligrafica al fine di verificare l’autenticità della sottoscrizione apposta dal convenuto alla scrittura privata di vendita intervenuta tra le parti in data 21.1.1989, dichiarava tale scrittura idonea alla trascrizione;

– sul gravame interposto da E.C., la Corte d’appello di Messina, nella resistenza dell’appellato, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado;

– per la cassazione del provvedimento della Corte d’appello di Messina ricorre lo stesso E.C. sulla base di tre motivi, illustrati anche da memoria;

– E.A. resiste con controricorso;

– in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c..

Atteso che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325,1326,1350 e 1498 c.c. e art. 2702 c.c. e ss., nonchè l’omessa e l’insufficiente motivazione della sentenza. A detta del ricorrente, non sarebbe stata conclusa alcuna scrittura privata tra lui e il figlio A., avendo egli solo in passato (all’incirca nel 1984) manifestato la volontà di donare all’appellato l’appartamento sito a (OMISSIS). Pertanto, la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 21.1.1989, avente ad oggetto l’alienazione della proprietà dell’appartamento di (OMISSIS) e dell’annesso terreno agricolo, doveva ritenersi falsa ovvero frutto dell’inganno di A. o, in ogni caso, nulla poichè mancherebbe la volontà del trasferimento in capo al preteso venditore.

Il motivo non può trovare accoglimento involgendo questioni di merito che sono denegate alla competenza di questa Corte.

Occorre preliminarmente rilevare che colui contro il quale, in giudizio, è stata prodotta una scrittura privata e intenda negare l’autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a disconoscerla. A tal punto, se la parte che ha prodotto la scrittura contestata propone l’istanza di verificazione si apre un procedimento volto ad accertare, tramite una CTU calligrafica, che la firma apposta sulla scrittura in contestazione sia effettivamente quella del soggetto contro cui il documento è prodotto.

Nella specie, la Corte di merito ha aderito alle risultanze della perizia svolta dal Dott. S. che ha concluso per la autografia e l’autenticità della sottoscrizione, motivando il proprio convincimento con argomentazioni che verranno meglio illustrate con riferimento al terzo motivo.

Quanto alla dedotta nullità del contratto, il giudice di merito, alla luce dell’esame della scrittura privata, ha osservato che: “essa presentava tutti i requisiti minimi di forma e di sostanza necessari per considerarla non già un contratto preliminare bensì un atto definitivo di vendita di bene immobile (atto scritto; indicazione precisa dell’oggetto che era individuato anche nei dati catastali; espressione della volontà di trasferire la proprietà del bene immobile; prezzo della compravendita del cui versamento la parte venditrice rilascia quietanza)”.

A fronte di tale accertamento, il ricorrente si limita genericamente a dedurre la nullità della vendita, senza peraltro indicare specificamente da quali risultanze e da quali rilievi dovrebbe desumersi la inesistenza della volontà di alienazione dei beni de quibus che, anche per come dedotta, parrebbe rilevare esclusivamente quale ragione soggettiva per avere indotto la parte alla stipula del contratto (c.d. motivo) che, com’è noto, non ha alcuna incidenza se non ha assunto un valore determinante nell’economia del negozio, assurgendo a presupposto causale;

– con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 1, artt. 1418 e 2697 c.c. e degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonchè l’omessa e l’insufficiente motivazione della sentenza, per non essersi la Corte di merito pronunciata sull’eccezione di nullità della scrittura privata di vendita del 21.1.1989, proposta dal preteso alienante fin dal giudizio di primo grado. A detta del ricorrente, il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, avrebbero erroneamente qualificato la difesa da lui svolta quale azione di annullamento per dolo, anzichè come eccezione di nullità.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito delle modifiche introdotte nel 2012, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto, la Corte territoriale risulta avere esaminato l’eccezione di nullità del contratto, indicata come omessa, rilevando che la scrittura del 21.1.1989 conteneva tutti i requisiti minimi di forma e di sostanza, quali: l’atto scritto; l’indicazione precisa dell’oggetto, individuato anche nei dati catastali; la manifestazione della volontà di trasferire la proprietà del bene immobile e, infine, il prezzo della compravendita, del cui versamento la parte venditrice ha rilasciato quietanza.

Il giudice di merito si è, dunque, pronunciato sull’eccezione di nullità del contratto di vendita e la doglianza del ricorrente tende esclusivamente ad una rivalutazione nel merito del materiale probatorio nel senso a lui più favorevole, non consentita in sede di legittimità;

– con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115,166,241 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2727 c.c., nonchè l’omessa e l’insufficiente motivazione della sentenza. A detta del ricorrente, a fronte di due consulenze tecniche in contrasto, quella svolta dalla Dott.ssa A.M. G. (secondo cui la sottoscrizione del ricorrente non sarebbe autentica) e quella svolta dal Dott. G. S. (secondo il quale la sottoscrizione è autentica), la Corte di appello non avrebbe motivato le ragioni per cui ha preferito le conclusioni del secondo consulente. Il motivo è parimenti inammissibile.

Occorre preliminarmente rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte, il giudice di merito, in presenza di un contrasto tra più consulenze tecniche d’ufficio, disposte ed espletate nel corso del processo, può seguire le conclusioni dell’una o dell’altra, ma è tenuto a fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del convincimento raggiunto, enunciando gli elementi probatori, i criteri di valutazione, nonchè gli argomenti logici e giuridici che lo hanno indotto alla scelta (Cass. n. 10133 del 2006).

Nella specie, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte distrettuale ha espressamente enunciato le ragioni per cui ha seguito le conclusioni del secondo consulente nominato, svolta dal Dott. G. S., per il quale la sottoscrizione dell’alienante era autentica. A pag. 5 della sentenza impugnata, infatti, si legge che: “il Dott. S. ha esaminato tre scritture di comparazione datate rispettivamente 1995 e 1986; ha premesso che la manografia è una complessa espressione della personalità del soggetto mai del tutto uguale a se stessa nelle sue varie manifestazioni che si succedono nel tempo; ha attentamente esaminato il tracciato grafico analizzandolo in modo ponderato studiandone dimensioni, allineamento delle lettere, tempi di esecuzione e spaziatura ed ha quindi analizzato le firme autografe comparandole con quella contestata, concludendo per la identità della mano rilevando concordanze e analogie evidenti messe in luce da un’analisi fisica, fisiologica, dinamica del gesto, oltre che grafologica ed ha concluso affermando, con fondatezza, che le costanti grafiche rilevate e gli elementi qualificanti delle sottoscrizioni di E.C. trovano diretto e oggettivo riscontro nella firma di verifica”.

Il giudice di merito ha, dunque, esposto chiaramente le ragioni del proprio convincimento, per cui non appare condivisibile l’assunta omissione di cui alla censura del ricorrente;

– conclusivamente, risultando tutti i proposti motivi, inammissibili o comunque manifestamente infondati, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

– poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA