Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19392 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21510/2015 R.G. proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Letizia

Liccardi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Giulio Bellini in Roma, via Archimede 138;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, costituita ai

soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione

ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 5011/48/2015 depositata il 27 maggio 2015, non

notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 marzo 2021 dal

consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva rigettato l’appello proposto da V.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 724/6/2014 la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRPEF 2008, emesso a seguito di accertamento sintetico D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 38, comma 4.

2. In particolare, nei due gradi di merito venivano confermati l’impianto e la misura delle riprese, sulla base di un compendio di indici di capacità contributiva quali acquisto di un’autovettura, spese gestione di altra autovettura, incrementi patrimoniali per acquisto di un immobile, acquisto di quote azionarie, conferimento in denaro, elementi di prova non giustificati dal contribuente nonostante gli fosse pervenuto l’invito a fornire la prova liberatoria da parte dell’Agenzia.

3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente per cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 con conseguente nullità ed inammissibilità dell’accertamento sintetico per mancata dimostrazione della non congruità del reddito dichiarato per due periodi di imposta.

5. Il motivo è infondato. La censura si appunta sulla statuizione della CTR secondo cui “lo scostamento negli altri anni – che possono essere anche non consecutivi – non deve essere oggetto di specifico accertamento tributario”, come si legge a pag.4 della decisione impugnata. A riguardo, è innanzitutto corretta l’affermazione del giudice d’appello secondo cui l’accertamento sintetico non deve riguardare necessariamente due anni di imposta consecutivi, come prospettato nel primo motivo di appello dal contribuente, deduzione non più riproposta in sede di ricorso per cassazione.

6. Per il resto, va rammentato che “Ai fini dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommarla indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10972 del 05/05/2017, Rv. 644163 – 01; conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26541 del 05/11/2008, Rv. 605446 – 01; in termini anche Cass. n. 14711 del 2018).

7. Orbene, a fronte di motivo di appello sul punto di cui dà conto la sentenza stessa a pag.3 (“inammissibilità dell’accertamento per mancata dimostrazione della non congruità del reddito dichiarato per due periodi di imposta consecutivi”), dalla pronuncia si evince che il giudice d’appello ha verificato che dall’atto di accertamento possono desumersi le ragioni per le quali l’Agenzia ha ritenuto non congrua la dichiarazione anche per le annualità diverse da quella in esame prese in considerazione dall’atto impositivo: “l’Ufficio aveva accertato spese di gestione e spese per incrementi patrimoniali nel periodo 2008-12 pari ad Euro 287.055,00 e aveva ripartito questo dato – inequivocabilmente dimostrativo di una corrispondente capacità contributiva per i precedenti cinque anni (2007-2012), determinando un maggior reddito per ciascun anno di Euro 57.411,00 e il reddito dell’anno 2008 in Euro 76.279,00, importo comprensivo del reddito già dichiarato” (cfr. sentenza gravata, p.4), a fronte del fatto che si trattava dei redditi a sostegno dell’intero nucleo familiare, inidonei a giustificare gli acquisti di azioni, immobili e autovetture.

8. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31 con conseguente nullità dell’accertamento per incompetenza territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Caserta per il periodo di imposta 2007.

Il motivo è inammissibile, in quanto la censura risulta nuova, dal momento che non è sintetizzata dalla sentenza impugnata e che il ricorrente non riproduce l’eventuale pertinente passaggio del suo atto di appello.

Va infatti rammentato che nell’attuale sistema di giustizia tributaria, nel quale non è più prevista la necessità di esperire il ricorso amministrativo prima di adire l’autorità giurisdizionale, l’incompetenza (anche territoriale) dell’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento costituisce tipico vizio di legittimità di tale atto, che deve essere dedotto dalla parte ricorrente tra i motivi di impugnazione dello stesso, senza che possa essere rilevato d’ufficio dal giudice, secondo quanto desumibile anche dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 61, comma 2, per il quale l’eventuale nullità deve essere eccepita a pena di decadenza nel primo grado di giudizio (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 18425 del 12/07/2018, Rv. 649767 – 01).

9. Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente prospetta l’erronea motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo della controversia nonché la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 per insussistenza degli indici di capacità contributiva ed inosservanza del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. in relazione agli incrementi patrimoniali.

10. Con il quarto motivo, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’inesistenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia nonché la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 derivante da inesistenza di incrementi patrimoniali per gli anni oggetto di accertamento.

11. Con il quinto motivo, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 ma individuabile nel vizio motivazionale del n. 5 di cui alla previsione di legge processuale summenzionata, viene prospettata l’erronea ed illogica motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo della controversia (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) e l’infondatezza del maggiore reddito accertato.

12. I motivi, formulati secondo una medesima logica, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. In ciascuno di essi, sia esplicitamente sia sotto lo schermo della violazione di legge, vengono chiaramente dedotti dei vizi motivazionali e, al proposito, va ribadito che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Esso si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 27 maggio 2015 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso i quali non hanno tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014), deducendo l’omesso esame di fatto decisivo e contrario all’accertamento del giudice del merito.

13. Ulteriore profilo di inammissibilità per improponibilità è dato dall’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo il ricorrente assolto ai proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall’li settembre 2012 e alle impugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie.

14. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

-La Corte dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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