Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19391 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 22/09/2011), n.19391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.V., nella qualità di genitore legale rappresentante

del figlio minore C.G.P., nato il (OMISSIS),

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall’Avv.

FISCO OLDRINI Anna e dall’Avv. Alessio Oldrini del foro di Milano

come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti RICCIO

Alessandro, Clementina Pulli e Mauro Ricci per procura in calce al

ricorso notificato;

– costituito con procura –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n.

46/09 del 5.02.2009/31.03.2009 nella causa iscritta al n. 643 R.G.

dell’anno 2007;

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 12.07.2011;

Udito l’Avv. Carla D’Aloisio, per delega dell’Avv. Alessandro Riccio

per l’INPS;

vista la relazione ex art. 380 bis c.p.c., in data

16.03.2011/3.05.2001 del Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GAETA Pietro,

che ha concluso con adesione all’anzidetta relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Brescia con sentenza n. 46 del 2009, in riforma della decisione del Tribunale di Cremona n. 100 del 2007, ha affermato il diritto del minore C.G.P. a percepire l’indennità di accompagnamento dal 1 luglio 2008 (primo mese successivo a quello in cui si era integrato il requisito sanitario), oltre accessori, con condanna dell’INPS al pagamento di tale prestazione.

Il C. ricorre con un motivo.

L’INPS si è costituito con procura ed è intervenuto – tramite l’indicato difensore – all’udienza in Camera di consiglio del 12.07.2011.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito.

2. Con l’unico motivo del ricorso il ricorrente contesta l’impugnata sentenza in relazione alla decorrenza dell’indennità di accompagnamento, che avrebbe dovuto essere fissata alla data di integrazione del requisito sanitario.

La censura è fondata.

Sul punto si richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite (cfr., sentenza n. 12270 del 5 luglio 2004), secondo cui in materia di prestazioni assistenziali i benefici spettanti agli invalidi civili, decorrenti- ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa- dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono, invece, qualora il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento.

L’impugnata sentenza, che non merita condivisione alla stregua dell’esposto indirizzo giurisprudenziale, va cassata sul punto della decorrenza della richiesta indennità, da fissarsi in relazione alla data dell’accertamento del requisito sanitario, mentre le restanti statuizioni- ivi comprese quelle relative agli interessi sui ratei arretrati- vanno confermate.

Ricorrono le condizioni per decidere la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, sicchè l’INPS va condannato a corrispondere l’indennità di accompagnamento a C. V. – nella indicata qualità – dal 1 giugno 2008.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore degli antistatari Avv. Alessio Oldrini e Anna Fisco Oldrini.

Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del presente giudizio nei confronti dell’intimato Ministero, non essendosi costituito e non avendo contrastato la domanda del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, condanna l’INPS a corrispondere l’indennità di accompagnamento a C. V. nella qualità a decorrere dal 1 giugno 2008; conferma nel resto l’impugnata sentenza. Condanna l’INPS alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore degli Avv.ti. Alessio Oldrini e Anna Fisco Oldrini. Compensa le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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