Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19391 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/07/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 9269-2012 proposto da:

M.G.J., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Costantino Morin n. 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA VIRGILIO;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla via DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 396/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/10/2011 R.G.N. 79/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Venezia ha riformato la sentenza del Tribunale di Padova che, adito da M.G.J., aveva accolto le domande da quest’ultima proposte nei confronti dell’Università degli Studi di Padova, dalla quale la ricorrente era stata assunta, dapprima con qualifica di lettore di lingua straniera e, successivamente, dall’anno 1994, di collaboratore esperto linguistico;

2. la M.G., assumendo di aver svolto mansioni non corrispondenti al profilo di inquadramento e coincidenti con quelle di docente di lingua inglese, aveva domandato l’accertamento “dell’illegittimità del trattamento economico percepito dall’anno accademico 1994/1995” e del “diritto di percepire un trattamento economico analogo a quello spettante al professore associato a tempo definito”;

3. la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione del quadro normativo, ha richiamato la disciplina dettata dalla L. n. 63 del 2004 ed ha evidenziato che con sentenza del 18 luglio 2006 la Corte di Giustizia aveva, da un lato, ritenuto che lo Stato Italiano non avesse garantito agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici il riconoscimento dei diritti quesiti, dall’altro, però, affermato che l’inadempimento non persisteva alla data della pronuncia, proprio in conseguenza dell’emanazione della legge sopra citata;

4. il giudice d’appello ha, pertanto, escluso che potesse essere riconosciuto alla M.G. un trattamento economico diverso da quello stabilito dal legislatore ed ha ritenuto non rilevante ai fini di causa lo ius superveniens, poichè la L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, aveva previsto e disciplinato il cosiddetto riassorbimento, intervenendo, quindi, su un aspetto estraneo al thema decidendum;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.G.J. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., ai quali ha opposto difese, con tempestivo controricorso, l’Università degli Studi di Padova.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ed addebita alla Corte territoriale di non avere saputo cogliere la “particolarità” del rapporto di lavoro, instaurato a tempo indeterminato con l’Università di Padova in forza di un precedente giudicato intervenuto fra le parti, con il quale era stato anche riconosciuto il diritto del lettore a percepire il trattamento economico corrispondente a quello del professore associato a tempo definito;

1.1. evidenzia che il Tribunale aveva accolto la domanda e ritenuto illegittimo il contratto sottoscritto il 1 marzo 1994, in quanto con lo stesso era stata realizzata una modificazione peggiorativa del rapporto già in atto;

1.2. il giudice d’appello, nel riformare la pronuncia, non aveva motivato sul punto, da ritenersi “fatto controverso” perchè l’Università, in relazione a detto profilo, aveva eccepito che la pretesa era coperta dalla transazione intervenuta in sede giudiziale;

2. la seconda censura denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 la “violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare del D.L. n. 122 del 1994, art. 4 conv. con mod. in L. n. 236 del 1995” (così la rubrica del motivo), in quanto la Corte territoriale ha fondato la decisione solo sulla disciplina dettata dal D.L. n. 2 del 2004, senza interrogarsi sull’incidenza della precedente normativa, in forza della quale l’Università aveva imposto alla ricorrente la sottoscrizione di un nuovo contratto, agganciando la retribuzione ad un diverso parametro e modificando in senso peggiorativo l’inquadramento;

2.1. la ricorrente asserisce che il contratto sottoscritto nell’anno 1995 doveva essere ritenuto affetto da nullità, perchè il rapporto di lettorato ancora in essere non poteva essere risolto di diritto ed inoltre non poteva essere previsto un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello in precedenza riconosciuto;

3. con il terzo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta la violazione e falsa applicazione, oltre che del D.L. n. 122 del 1994, anche del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 convertito dalla L. n. 63 del 2004, e la ricorrente insiste nel sostenere che la disciplina dettata per i collaboratori linguistici non poteva trovare applicazione nella fattispecie nè poteva rimuovere gli effetti del trattamento goduto in precedenza, in forza di sentenza definitiva;

4. sulla base delle medesime argomentazioni la M.G., con il quarto motivo, eccepisce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, evidenziando che il rapporto lavorativo in corso non poteva essere suscettibile di alcuna novazione ope legis;

5. con la quinta censura la ricorrente denuncia la nullità della sentenza sotto altro profilo, per violazione dell’art. 112 c.p.c., e sostiene che la Corte veneziana avrebbe omesso di statuire sulla domanda subordinata, con la quale era stato chiesto il “diverso trattamento economico che, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., sarà ritenuto equo con riferimento alla qualità e alla quantità del lavoro prestato”;

5.1. assume che il giudice d’appello, in accoglimento di detta domanda, avrebbe dovuto quanto meno riconoscere la retribuzione prevista per il ricercatore universitario;

6. la medesima doglianza è proposta con il sesto motivo che ravvisa nel mancato esame della subordinata il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

7. i motivi che si incentrano sull’esistenza di un precedente giudicato sono inammissibili, innanzitutto perchè la sentenza impugnata non fa alcun cenno alle vicende che avevano preceduto la stipula del contratto sottoscritto il 1 marzo 1994 e, nel sintetizzare la causa petendi dell’azione proposta, evidenzia solo che la M.G. aveva agito in giudizio asserendo di aver svolto mansioni non corrispondenti al profilo di inquadramento e di avere, pertanto, diritto alla retribuzione del professore associato a tempo definitivo;

7.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 2038/2019e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 22540/2006; Cass. n. 1435/2013; Cass. 27568/2017);

7.2. gli oneri sopra richiamati non sono stati assolti dalla ricorrente, la quale non ha riportato nel ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale, che, a suo dire, avrebbe valorizzato il precedente giudicato;

8. si deve, poi, aggiungere che la violazione del giudicato esterno, che va denunciata ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 2909 c.c., se, da un lato, attribuisce a questa Corte il potere di “accertare direttamente l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (Cass. S.U. n. 24664/2007), dall’altro richiede pur sempre che il ricorrente assolva gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

8.1. è stato affermato al riguardo che “poichè la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso – in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento – la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall’art. 366 c.p.c., n. 6 concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all’esistenza, alla negazione o all’interpretazione del suo valore di giudicato esterno” (Cass. n. 21560/2011 e negli stessi termini Cass. n. 12658/2014);

8.2. il ricorso non contiene la trascrizione delle parti essenziali delle sentenze del Pretore di Padova n. 849/1989 e del Tribunale di Venezia n. 97/1990, sicchè non fornisce alla Corte gli elementi necessari per valutare ex actis la rilevanza e la fondatezza delle censure che si incentrano sul precedente giudicato;

9. infine il Collegio richiama e ribadisce l’orientamento secondo cui “la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. n. 6035/2018 e negli stessi termini Cass. n. 18715/2016);

9.1. nel caso di specie il ricorso, nell’addebitare alla Corte territoriale la violazione delle norme di legge richiamate nella rubrica dei motivi, muove dal presupposto di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quella effettuata dal giudice d’appello, sicchè le censure finiscono per sollecitare, inammissibilmente, una revisione della quaestio facti e, dunque, l’esercizio di poteri di cognizione riservati al giudice del merito;

10. sussistono, pertanto, plurimi profili di inammissibilità dei primi quattro motivi, in quanto fondati sull’esistenza di un precedente giudicato e di circostanze di fatto alle quali non fa cenno alcuno la sentenza impugnata;

11. ad analoghe conclusioni si giunge quanto alle ultime due censure che addebitano al giudice d’appello di non avere riconosciuto alla ricorrente quantomeno il diritto a percepire il trattamento retributivo previsto per il “ricercatore universitario” ed assumono che la domanda era ricompresa in quella, subordinata, di un “diverso trattamento economico che, anche ai sensi dell’art. 36 Cost. sarà ritenuto equo con riferimento alla qualità e quantità del lavoro prestato”;

11.1. i motivi sono formulati senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, perchè si limitano a riportare le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, assolutamente generiche sul punto e non sufficienti a far comprendere in quali termini e sulla base di quali elementi di fatto fosse stato richiesto, in via subordinata, un adeguamento retributivo diverso da quello domandato in via principale;

11.2. le censure, inoltre, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata nella quale, a pag. 10, si afferma che “anche all’appellata debba essere attribuito, in forza della L. n. 63 del 2004, art. 1 il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, proporzionalmente all’impegno orario assolto e tenendo conto che l’impegno pieno corrisponde a 500 ore”, il che esclude in radice la possibilità di configurare un vizio di omessa pronuncia, in quanto la Corte territoriale, dopo avere individuato il parametro al quale commisurare la “giusta retribuzione” spettante alla M.G., ha respinto “le domande proposte dall’originaria ricorrente”, evidentemente sul presupposto, implicito, che quella retribuzione fosse stata già corrisposta;

11.3. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo allorchè manchi il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto non già qualora, pur in assenza di una specifica argomentazione, la questione possa ritenersi assorbita, implicitamente o esplicitamente, in altre statuizioni della sentenza (fra le più recenti Cass. 26.1.2016 n. 1360);

12. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè nessuna censura supera il vaglio preliminare imposto dalle norme del codice di rito, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte richiamata nei punti che precedono;

12.1. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

12.2. non è applicabile ratione temporis il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè il ricorso è stato notificato il 4.4.2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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