Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19391 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24699/2017, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fiore s.r.l. (già Puntoquattro s.p.a.), in concordato preventivo, in

persona del suo legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa

dall’Avv. Edgardo Ruozzi, elettivamente domiciliata nel suo studio,

in Modena, corso Canalchiaro n. 116;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1576/8/17, emessa dalla CTR dell’Emilia

Romagna il 19 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio

2071 dal Cons. Salvatore Leuzzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello erariale, confermando la sentenza della CTP di Modena (409/2011), che aveva accolto il ricorso proposto da Puntoquattro s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso un avviso di accertamento, con cui, avuto riguardo all’anno d’imposta 2006, si procedeva ad un recupero di IVA, con riferimento ai proventi relativi a contratti di utilizzazione dei diritti esclusivi di licenza (c.d. royalties).

Nella specie, le società controllanti Anita s.p.a. Atelier ceramico e Punto quattro s.p.a. (quest’ultima ora incorporata per fusione da Anita) avevano conferito le proprie aziende alla società controllata Puntoquattro s.p.a. unipersonale (ora Fiore s.r.l.), con atti di trasferimento prevedenti la specifica esclusione delle immobilizzazioni immateriali (Know how) descritte come di “difficile valorizzazione”.

Nella data immediatamente successiva a quella del conferimento, le società controllanti hanno stipulato individualmente in favore della controllata Puntoquattro s.p.a., contratti di concessione del diritto esclusivo di utilizzare tutte le immobilizzazioni immateriali, rimaste in proprietà di Anita s.p.a. Atelier Ceramico e di Punto quattro s.p.a., per effetto della clausola non inclusiva inserita negli atti di conferimento.

Nella prospettazione agenziale disattesa dalla CTR dell’Emilia Romagna – la Puntoquattro s.p.a. avrebbe detratto indebitamente l’IVA, in correlazione a fatture per royalties computate con criteri a forfait senza idonea documentazione a supporto.

Il ricorso erariale è incentrato su tre motivi. Resiste la Fiore s.r.l. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo mezzo l’Agenzia contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., avendo la CTR trascurato di considerare l’illegittimità della detrazione, riferita a costi non documentati.

Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19 per avere la CTR trascurato che l’indebita deduzione sia suscettibile di rilevare in quanto tale anche all’interno della tassazione su base consolidata.

Con il terzo motivo l’Agenzia censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR tralasciato di considerare la non spettanza delle royalties sulla scorta delle previsioni contrattuali.

I motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, per intima connessione.

La CTR si è limitata a rilevare che il know how delle aziende conferite, i marchi ed ogni immobilizzazione immateriale sono stati fatti oggetto di “mera concessione del diritto di utilizzazione esclusiva, verso il pagamento di un corrispettivo non fisso, né in unica soluzione, bensì commisurato, in termini percentuali, al valore dei ricavi annui, quindi variabile in relazione all’andamento degli stessi”.

E’ in tal guisa evidente che l’inerenza e la concretezza delle operazioni siano state apoditticamente affermate dal giudice d’appello, senza chiarirne natura ed entità.

In buona sostanza, a fronte di plurimi rilievi dell’Amministrazione finanziaria riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso -, tutti tesi a contestare la certezza, determinabilità dei costi e l’inerenza all’attività d’impresa, il collegio regionale risponde con una mera asserzione, senza curarsi di giustificarne il senso e la portata. Il fulcro delle contestazioni agenziali riguarda il diritto alla detrazione di esborsi che la parte contribuente assume di giustificare attraverso i soli contratti di know how. L’Agenzia esclude che i corrispettivi di questi ultimi possano “forfettizzare” un costo detraibile con riguardo all’IVA. Le censure attengono alla concretezza, determinabilità e inerenza degli esborsi fatturati. A fronte di censure articolate, la CTR ha trascurato ogni disamina incentrata sugli elementi istruttori e documentali rimessi dall’erario al suo vaglio. La motivazione è da reputarsi omessa, invero, quando il giudice di merito trascuri di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9097 del 2017; Cass. n. 9113 del 2013). Nella specie, la sentenza contiene enunciati meramente assertivi, senza indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, trascurando l’esplicitazione del quadro probatorio e tralasciando ogni disamina logico-giuridica utile a lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito.

In buona sostanza, l’Agenzia ha messo in risalto l’esigenza di una esposizione trasparente e oggettiva, da un punto di vista economico aziendale, dei criteri in base ai quali sono stati individuati i costi addebitati alla Puntoquattro s.p.a.. A fronte degli esborsi monetari di quest’ultima l’Agenzia ha posto in luce la carenza di ogni minima traccia documentale – esemplificativamente “studi, reports, relazioni, stime, valutazioni, corrispondenze” – idonea a giustificarli. Segnatamente, proprio la mancanza di documentazione escluderebbe la possibilità di appurare la rispondenza dei contratti di know how e dei costi ad essi correlati a criteri non meramente forfettari e votati a mere logiche di ripartizione dei flussi finanziari interni al gruppo di imprese. Le spese che implicano la ripartizione di costi all’interno del gruppo non si palesano certe ed effettive, congrue ed inerenti, secondo l’avviso erariale. Il meccanismo di determinazione delle spese e’, d’altronde, criptico e opaco, benché dovessero risultare comprensibili le modalità con cui si è pervenuti a quantificarle in concreto. Infine, l’onere della prova circa l’inerenza e concretezza dei costi incombeva sul contribuente, il quale avrebbe dovuto documentarne l’effettività. Con riferimento alla seconda censura, medita evidenziare come, effetti, la CTR sembri accostarsi alla dinamica fiscale intercorsa fra le controllanti e la controllata tralasciando di considerare che sia il consolidato fiscale per le imposte dirette che la c.d. “IVA di gruppo” rappresentano mere agevolazioni rispetto all’esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate. Tuttavia, le procedure su cui si incentrano tendono alla liquidazione e al versamento del tributo da parte della società controllante, nella quale i soggetti del gruppo rimangono nettamente distinti e sottoposti agli altri obblighi tributari su di essi gravanti, senza divenire un unico soggetto d’imposta o sia configurabile alcuna cessione dei crediti d’imposta dalle controllate alla controllante. In tal senso, il reddito e i costi di ciascun soggetto devono essere considerati separatamente e distintamente ricostruiti, senza che un esborso in capo ad un ente possa essere isolatamente considerato in capo a un altro al fine di apprezzarne la neutralità fiscale in rapporto alla compagine complessiva.

Con riferimento al terzo motivo di censura, giova soggiungere che l’Agenzia ha contestato che, con riferimento ad Anita s.p.a., fossero stati correttamente applicati i criteri contrattualmente predisposti in funzione della genesi del diritto al riconoscimento in concreto della royalty. Ad onta di tale precisa doglianza, la CTR ha abdicato all’incombenza di fornire una motivata risposta, sorvolando sul profilo della corretta applicazione dei parametri negoziali e rinunciando a chiarire perché ritenesse congrue royalties che l’Agenzia aveva denunciato essere state riconosciute in difetto di presupposti. La ricorrente odierna mette in luce come il volume di fatturato realizzato dalla società titolare dei diritti di esclusiva non giustificasse la corresponsione degli importi versati e poi dedotti e fatti oggetto di detrazione, ma la CTR ha trascurato di occuparsi di tale aspetto.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto; la sentenza va cassata, con rimessione della causa alla CTR territorialmente competente, la quale procederà ad un nuovo esame e alla regolazione delle spese di lite, anche con riferimento all’odierna fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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