Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19391 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 04/07/2017, dep.03/08/2017),  n. 19391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2391/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO (OMISSIS) in persona

del Legale rappresentante pro tempore E.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo

studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO GRIMALDI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO FISIOTERAPICO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2563/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ASL Napoli (OMISSIS), in persona del Direttore Generale Dott. T.M., presentò opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 27.947,15 quale saldo per prestazioni sanitarie eseguite dal Centro Fisioterapico s.r.l. in regime di convenzione per i mesi di giugno, luglio e agosto 2004.

All’atto del deposito della citazione in opposizione, la ASL produsse una procura notarile, rilasciata dal Direttore Generale Dott. T.M., contenente procura speciale alle liti ad una serie di legali, tra i quali l’avv. Giuseppe Iervolino, difensore nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2008, dichiarò l’opposizione inammissibile, ritenendo la procura notarile non idonea a conferire legittimazione processuale nel giudizio di opposizione, e ritenendo tardiva la produzione della delibera di conferimento.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2563/2013, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado.

In sintesi ha ritenuto che l’organo rappresentativo non territoriale quale la ASL possa stare in giudizio senza necessità di specifica autorizzazione da parte dell’organo deliberativo, fatta salva una diversa specifica previsione legale o statutaria, in ragione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 6, che conferisce al Direttore Generale della ASL tutti i poteri di gestione e di rappresentanza legale dell’ente, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Nonostante tale premessa, la Corte ha ritenuto di dover aderire al principio secondo il quale gli enti pubblici manifestano necessariamente la loro volontà verso l’esterno mediante atti formali, da adottarsi per iscritto, sì da dover ritenere necessaria l’estrinsecazione della volontà dell’ente di proporre uno specifico giudizio, e da non ritenere sufficiente la procura generale alle liti rilasciata al difensore.

Avverso detta sentenza la ASL propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Il Centro Fisioterapico s.r.l. non svolge difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per nullità per falsa applicazione del diritto nonchè priva di motivazione sufficiente e corretta, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione, sufficiente e corretta applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sufficiente la sola procura al professionista, ancorchè priva di atti autorizzatori a monte, laddove ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 6, il Direttore Generale, che ha la rappresentanza della ASL, non ha necessità di autorizzazione di altro organo dell’ente per rilasciare mandati ad litem.

Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale, la L.R. Campania 11 marzo 1994, n. 32, art. 3, comma 6, attuativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, prevede che le Delib. Direttore Generale, cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell’Azienda Sanitaria, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l’autorizzazione di se stesso (Cass., L. n. 14951 del 01/07/2014; Cass., 1, n. 7941 del 29/03/2013).

La sentenza impugnata, pur condividendo in astratto tali principi, è erronea nelle conclusioni che ne trae, ritenendo non sufficiente la procura generale alle liti.

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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