Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19390 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 22/09/2011), n.19390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22230/2010 proposto da:

S.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 69/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositato il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R. ha notificato al Ministero dell’economia ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari Bologna che ha rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio davanti al tar Sardegna.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile perchè non è stato depositato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 960,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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