Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19390 del 20/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19390 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
ORDINANZA
C.C. 17-05-2018
sul ricorso proposto da:
POLISI CARMINE, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio
Cesare 21-23 presso lo studio dell’Avv.Carlo Bousier Niutta e
rappresentato e difeso dal Prof.Avv.Settimio di Salvo, per procura
a margine del ricorso
– ricorrente contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro
tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistentee contro
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Pasubio n.2
presso lo studio dell’Avv.Marco Merlini che la rappresenta e
difende unitamente all’Avv.prof.Andrea Pisani Massamorbile per
procura in calce al ricorso.
-controricorrente-
Data pubblicazione: 20/07/2018
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, n.2/50/11, depositata il 10 gennaio
2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei
17 maggio 2018 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
nella controversia originata da impugnazione di cartella di
pagamento, portante Irpef dell’anno 1995, dovuta a titolo
su due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui
la Commissione tributaria regionale della Campania, in
accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,
aveva integralmente riformato la prima decisione (di accoglimento
del ricorso) dichiarando la validità della cartella;
Equitalia Polis s.p.a resiste con controricorso mentre
l’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare atto al fine della
partecipazione alla pubblica udienza;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.1bis del d.I. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
Considerato che:
il difensore del ricorrente, premesso che il contribuente
aveva definito in via agevolata il debito fiscale tramite
“rottamazione” ha, tempestivamente, depositato rinuncia al
ricorso debitamente notificata alle controparti ma non sottoscritta
personalmente dalla parte;
il ricorso va,
pertanto, dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse con integrale compensazione
tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di
interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 maggio
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definitivo in virtù di sentenza della C.T.R., Carmine Polisi ricorre,
2018.