Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19390 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18665-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI

63, presso lo studio dell’avvocato CARLO LO VETRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA RAMPELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati VITTORIO DI MEGLIO, PASQUALE PACIFICO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.P., D.A.K., C.O., D.A.G.;

– intimati –

nonchè da:

B.P., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANPAOLO BUONO giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

P.F., B.A., D.A.K., C.O.,

D.A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2509/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

chiedendo l’accoglimento del ricorso p.q.r., con particolare

riferimento ai primi due motivi di censura.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con citazione notificata il 19 novembre 1990 P.F. conveniva davanti al Tribunale di Napoli D.M.A., B.A. e B.P. nonchè l’avvocato D.A.A. perchè fosse dichiarata nulla la procura speciale per la vendita di tutti i suoi immobili rilasciata all’avvocato D.A. in data 23 novembre 1985 da L.F. – di cui l’attore si dichiarava erede, essendo il L. deceduto il (OMISSIS) -, con conseguente inefficacia dell’atto pubblico di vendita, effettuato il 24 novembre 1985, di tutti gli immobili acquistati da B.A. e B.P. (fratelli) e dalla loro madre D.M.A., nonchè nullità dell’atto pubblico di vendita per simulazione assoluta di donazione. Alla formazione di tale procura l’attore evidenziava che avevano assistito come testi L.R. e L.R., rispettivamente, coniuge in comunione legale e cognata di B.P., che, appunto, il giorno dopo aveva acquistato tutti gli immobili insieme alla sorella e alla madre; quest’ultima, D.M.A., era anche la cognata del L..

I convenuti si costituivano, resistendo. In data 13 settembre 2009 moriva l’avvocato D.A., di cui si costituivano gli eredi D.A.K., C.O. e D.A.G..

Con sentenza del 28 marzo 2011 il Tribunale rigettava le domande attoree. Avverso la sua sentenza il P. proponeva appello, cui resistevano B.A. e B.P. – in proprio e quali eredi di D.M.A., nelle more deceduta – nonchè D.A.K., C.O. e D.A.G.. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 maggio-4 giugno 2014, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva “la domanda” dell’appellante e per l’effetto dichiarava nulla la procura speciale conferita da L.F. all’avvocato D.A.A. e inefficace l’atto pubblico di vendita.

Sulla base di sei motivi ha presentato ricorso, contro P.F. e nei confronti di B.P. e degli eredi D.A., B.A. in proprio e quale erede di D.M.A.. Al ricorso ha aderito nel suo controricorso B.P.. Con controricorso si è difeso invece P.F.. Ciascuna delle tre suddette parti ha depositato anche memoria.

Considerato che:

1.1.1 Seguendo un percorso corretto dal punto di vista logico-giuridico, la prima censura da esaminare è quella proposta come terzo motivo, il quale denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c..

Si adduce che più volte in appello lo stesso P. aveva “eccepito” che i coniugi in comunione legale degli acquirenti degli immobili – cioè L.R., moglie di B.P., ed Ci.Ed., marito di B.A. – sarebbero stati litisconsorti necessari nel giudizio, per cui avrebbe dovuto disporsi l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti ai sensi”, dell’art. 102 c.p.c., comma 2: conseguentemente chiedeva di rimettere la causa al primo giudice per tale integrazione. Il giudice d’appello l’aveva invece ritenuto non necessaria, così – ad avviso della ricorrente – errando, poichè la domanda del P. sarebbe proposta ai loro danni (viene invocata al riguardo Cass. 14522/2012). Pur non essendo stati parte del contratto con cui i fratelli Bruno acquistarono gli immobili de quibus, i suddetti infatti sarebbero, in conseguenza della comunione legale, parti del rapporto sostanziale e pertanto litisconsorti necessari.

1.1.2 La questione della qualifica dei coniugi in comunione legale rispetto a causa che abbia per oggetto il contratto relativo al bene in comunione, contratto del quale però detti coniugi non sono stati parte, è stata affrontata, non da molto, dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, espressamente escludendo la sussistenza del litisconsorzio necessario. Si tratta della sentenza n. 9660 del 23 aprile 2009, per cui – come ben sintetizza la massima nella parte che qui interessa – “qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto.” Sulla stessa linea, e distinguendo quindi le controversie che riguardano negozi acquisitivi – nelle quali, se non sono stati parti del negozio, i coniugi che ne hanno tratto il diritto sul bene ai sensi dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), non sono litisconsorti necessari (Cass. sez. 3, 29 gennaio 2013 n. 2082; Cass. sez. 2, 2 luglio 2013 n. 16559; Cass. sez. 3, 26 marzo 2015 n. 6091; Cass. sez. 2, 28 aprile 2016 n. 8468) – dalle controversie che hanno per oggetto direttamente la titolarità giuridica – dove la titolarità ope legis conferisce ai coniugi in comunione la qualifica di litisconsorti necessari -. Su un caso di quest’ultimo genere si è pronunciata, senza discostarsi dall’insegnamento delle Sezioni Unite, la sentenza invocata dalla ricorrente, cioè Cass. sez. 2, 14 agosto 2012 n. 14522, che attiene infatti ad una ipotesi di usucapione (“Nel giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell’altro coniuge, quale acquirente “ope legis”, agli effetti dell’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro), così come l’antecedente arresto a cui fa a sua volta riferimento (Cass. sez. 2, 20 marzo 2006 n. 6163).

Il motivo è pertanto infondato, difettando di necessità di integrazione il litisconsorzio della causa in quanto non sono stati parte del negozio che ne è oggetto i coniugi in comunione.

1.2.1 Devono essere ora esaminati i primi due motivi del ricorso, che, come emergerà dalla esposizione che verrà effettuata del loro contenuto, meritano un vaglio congiunto.

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo modificato, e qui applicabile, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, e art. 58, comma 2. Si adduce che il Tribunale aveva rigettato per difetto di prova della legittimazione le domande del P., ritenendo appunto non provatola sua qualità di erede di L.F. e rilevando che nel fascicolo di parte attorea, “presente in atti al momento della decisione, non vi è alcun documento attestante la qualità di erede”, e che “era onere della parte produrre nel nuovo fascicolo ricostruito tutti i documenti necessari”.

Avrebbe errato il P. laddove, nell’atto d’appello, aveva affermato che i convenuti non avessero contestato la sua qualità di erede. Questa invece era stata contestata fin dal primo grado, come riconosciuto anche dalla corte territoriale.

Comunque, allegati all’atto d’appello, il P. aveva prodotto documenti per dimostrare la sua legittimazione, cioè non solo la documentazione che avrebbe già depositatò in primo grado all’udienza del 1 dicembre 1993, ma altresì il certificato storico di famiglia e il certificato di decesso di L.F.; e nella comparsa di costituzione in appello gli appellati avevano eccepito la violazione dell’art. 345 c.p.c. come riformato dalla novella del 2009, qui applicabile perchè, in forza del suo art. 58, comma 2, la riforma in questione si applica i giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della novella stessa.

Dunque avrebbe errato la Corte d’appello – essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata nel 2011 – nel ritenere ammissibile la produzione documentale del P. perchè, trattandosi di giudizio avviato prima dell’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 26 (30 maggio 1995), a suo avviso doveva applicarsi l’art. 345 c.p.c., comma 2, nell’anteriore formulazione, che consentiva la produzione documentale in appello senza limitazioni.

Si afferma altresì che, in primo grado, all’udienza del 1 dicembre 1993 il difensore del P. aveva verbalizzato di produrre documenti “ma i documenti mai saranno presenti”: quanto prodotto in allegazione all’atto d’appello sarebbe stato tutto prodotto ex novo.

Inoltre, l’art. 345 c.p.c., come novellato nel 2009, prevede che la produzione documentale sia ammissibile solo in due ipotesi: se non è stato possibile depositare documenti in precedenza per causa non imputabile e nel caso in cui il collegio si ritenga indispensabili. La prima fattispecie non si sarebbe qui verificata, perchè vi sarebbero stati “numerosi inviti del Tribunale a ricostruire il fascicolo” in ordine alla legittimazione attorea, cui il P. però non avrebbe dato riscontro, benchè si trattasse di documenti agevolmente reperibili. Ma neppure la seconda fattispecie sarebbe configurabile: infatti la decisione del Tribunale si sarebbe formata prescindendo da siffatta prova (mancante per negligenza della parte che avrebbe dovuto produrla). E non potrebbe ritenersi indispensabile la prova che appariva tale già in primo grado e prima delle preclusioni, poichè, altrimenti, proprio le preclusioni non verrebbero rispettate. Per di più, l’art. 345 nel testo introdotto dalla novella del 2009 esige un’autorizzazione a produrre, la quale andrebbe rilasciata nella prima udienza ai sensi dell’art. 352 c.p.c. Nel caso di specie, l’autorizzazione non vi sarebbe stata, non potendo valere la dichiarazione di ammissibilità della produzione in sentenza, perchè questa si fonda soltanto sull’erronea applicazione dell’art. 345 nel testo precedente. E ancora, nel produrre la maggior parte dei documenti il P. non avrebbe rispettato l’obbligo di indicarli specificamente pena decadenza, bensì avrebbe richiamato in modo generico “la documentazione già depositata” all’udienza del 1 dicembre 1993 nel giudizio di primo grado.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza e/o del procedimento per erronea applicazione dell’art. 345, comma 2, nel testo di cui alla L. n. 69 del 2009 in relazione all’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: in esso si afferma di presentare la stessa censura illustrata nel primo motivo come riferita all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la riproposizione valendo per l’ipotesi in cui questa Suprema Corte non la ritenga qualificabile, appunto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2.2 In considerazione delle invocate norme della novella del 2009 non può non riconoscersi l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello laddove afferma l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c., comma 2, “nella formulazione anteriore, che consentiva la produzione di nuovi documenti senza limitazioni di sorta, prescindendosi dalla valutazione di “indispensabilità” e dalla prova della impossibilità “non imputabile” della tempestiva produzione”(motivazione, pagina 6). L’art. 345, prima della riforma del 2009, stabiliva infatti nel suo secondo comma che nel giudizio d’appello le parti potevano “proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova”, circoscrivendo la conseguenza della possibilità di effettuare ciò in primo grado all’incidenza sulle spese di lite. Il potere dispositivo delle parti, a parte questa limitata conseguenza, poteva pertanto scegliere il grado in cui produrre i documenti, non trovando confine neppure nel loro contenuto di indispensabilità o meno. La corte territoriale, però, a ben guardare a questa erronea ratio decidendi ne affianca un’altra, per quanto in modo assai conciso.

Infatti, la corte prosegue – pur con una illogica connessione (“quindi”) a quanto appena osservato – valutando il contenuto dei documenti ed evidenziandone in sostanza la decisività: “Deve, quindi, ritenersi ammissibile la produzione documentale avvenuta al momento della costituzione in appello e consistente nelle certificazioni anagrafiche del Comune di residenza, comprovanti che P.F., in quanto figlio di L.R., sorella di L.F., deceduto senza lasciare discendenti o ascendenti ed essendo vedovo, risulta essere effettivamente successore legittimo dello stesso” (motivazione, pagine 6-7). In questo modo, la corte descrive i documenti prodotti in appello dal P. come dotati di una natura decisiva che sgombra ogni dubbio sulla qualità di erede di quest’ultimo, evidenziando infatti che il collegamento di parentela nipote-zio nel caso in esame porta alla qualità di erede il nipote, dal momento che lo zio deceduto non lasciava nè discendenti nè ascendenti nè coniuge superstite. Così argomentando, anche in una logica ottica conservativa di significato, la corte territoriale ha quindi riconosciuto l’indispensabilità dei documenti, creando appunto una ulteriore ratio decidendi sufficiente ad autonomamente fondare l’utilizzazione dei documenti nell’accertamento della legittimazione di P.F..

1.2.3 D’altronde, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come novellato nel 2009 prevede l’ammissibilità della produzione di nuovi documenti qualora il collegio “li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, senza esigere che tale valutazione debba essere espressa separatamente e preliminarmente rispetto alla sentenza conclusiva del grado d’appello. Nel principio di diritto fornito da S.U. 20 aprile 2005 n. 8203 – arresto invocato in questa censura in realtà non si esige quel che il legislatore, come appena si è osservato, non richiede, limitandosi le Sezioni Unite a riconoscere la necessità di produzione, a pena di decadenza, dei documenti nell’atto d’appello (tranne quando la loro formazione non sia successiva o la loro produzione non sia divenuta necessaria in seguito).

Inoltre, non si può non osservare che le due eccezioni di ammissibilità della produzione documentale in secondo grado come dettate dall’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo novellato nel 2009 sono alternative, ovvero l’una è autonoma dall’altra: ne consegue che, nel caso in cui il giudice reputi indispensabile la documentazione prodotta in secondo grado, non rileva che la parte non possa dimostrare una sua impossibilità incolpevole a produrla in precedenza. Ciò si evince dal chiaro testo normativo e non è stato messo in discussione dalla giurisprudenza (oltre all’appena citata S.U. 20 aprile 2005 n. 8203 cfr. p. es. Cass. sez. 3, 26 giugno 2007n. 14766). E, ai fini di sostenere la decadenza della produzione documentale in secondo grado pur in una delle suddette due ipotesi, non è adeguato quel che pure adduce la censura, ovvero che chi produce ha l’obbligo di indicare specificamente i documenti prodotti pena appunto decadenza, non essendo sufficiente un richiamo globale della documentazione depositata. Ancora da S.U. 20 aprile 2005 n. 8203, ma anche da successivi arresti (cfr. p.es. Cass. sez. 1, 10 giugno 2011 n. 12731 e Cass. sez. 1, 23 maggio 2014 n. 1510) emerge che incide ai fini della decadenza soltanto la necessità di produrre unitamente all’atto d’appello. Il che, poi, non può non essere condiviso, per la stessa evidente ragione che impone di ritenere che la valutazione del giudice d’appello sulla indispensabilità della produzione documentale non debba essere obbligatoriamente effettuata anteriormente e separatamente dalla pronuncia conclusiva del grado: ovvero, non sono introducibili in un dettato normativo di per sè chiarissimo obblighi che esso non prevede (in claris non fit interpretatio).

1.2.4 Ancora, non è qui sostenibile – come invece prospetta la doglianza – che non potrebbe ritenersi indispensabile la prova che già poteva essere addotta in primo grado, perchè altrimenti si verrebbero a inficiare le preclusioni del primo grado: è sufficiente al riguardo osservare che la presente causa in primo grado non è stata governata da preclusioni, essendo stata instaurata, come già si è visto, con atto di citazione notificato il 19 novembre 1990.

Quanto poi all’argomento che i documenti non potessero costituire una prova decisiva perchè la sentenza di primo grado si è pronunciata prescindendone, esso appare intrinsecamente illogico: trattandosi infatti di produzione documentale avvenuta in secondo grado, sempre la sentenza di primo grado è già stata pronunciata, e sempre senza che il primo giudice si sia potuto avvalere di tali documenti. E sul concetto di indispensabilità delle produzioni documentali in appello, d’altronde, è stato condivisibilmente affermato che “la possibilità di produrre nuovi documenti in appello, in deroga al divieto previsto dall’art. 345 c.p.c., sussiste sia quando tali documenti siano “indispensabili” (eventualità che ricorre tra l’altro quando il documento è di per sè sufficiente a provare il fatto controverso, a prescindere da tutte le altre fonti di prova), sia quando essi abbiano il mero scopo di rafforzare le prove già raccolte in primo grado, perchè in tal caso la produzione non è destinata ad aprire un nuovo fronte di indagine” (così Cass. sez. 3, 29 maggio 2013 n. 13432).

In conclusione,sotto ogni profilo il primo e il secondo motivo risultano infondati.

1.3.1 Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 183 c.p.c., comma 4, per avere il giudice d’appello ritenuto nulla la procura speciale a vendere conferita da L.F. all’avvocato D.A. in forza degli artt. 50 e 58 della legge notarile, così avvalendosi di un motivo di nullità nuovo e rilevato d’ufficio ed emettendo quindi una c.d. sentenza a sorpresa. Infatti il P. avrebbe chiesto nell’atto di citazione che la procura fosse dichiarata nulla per incapacità di intendere e volere del L.; e insufficienti ai fini di addurre questa diversa species di nullità sarebbero “i cenni” rinvenibili nella “narrativa” del P..

Quest’ultimo riferimento attiene ad alcuni passi dell’atto di citazione e dell’atto d’appello. Nell’atto di citazione il P. aveva addotto che alcuni beni entrarono nel “patrimonio di una delle testimoni con la compiacente disponibilità fornita dall’altra testimone sua germana in previsione di siffatto acquisto”; e nell’atto d’appello aveva addotto che alcuni beni erano entrati nel patrimonio di una testimone, L.R., “con la compiacente disponibilità dell’altra testimone sua germana (in contrasto con il disposto di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 50, comma 1, come modificato dalla L. n. 334 del 1976, art. 1, e con le conseguenze di cui al successivo art. 58”.

La Corte d’appello non avrebbe pertanto rispettato il contraddittorio, come avrebbe dovuto, invece, quale effetto del rilievo d’ufficio.

1.3.2 Il motivo non ha consistenza, proprio per quanto in esso viene esposto. Quel che vi si definisce “cenni” costituisce invece la chiara presentazione di un fatto alla cognizione del giudice, il quale è tenuto a individuarne le conseguenze sotto il profilo del diritto (da mihi factum dabo tibi jus). Mentre, dunque, il primo giudice si era attestato sulla carenza di prova in ordine alla legittimazione del P. come erede di L.F., la corte territoriale, una volta accertata la sussistenza di tale legittimazione, ha naturalmente proceduto nella cognizione della regiudicanda (motivazione, pagine 7ss.). Dopo avere, allora, richiamato il testo dell’art. 50, comma 1, della legge notarile – che, tra l’altro, prevede che i testimoni devono “non essere interessati nell’atto” – e dell’art. 58 della stessa legge – che sanziona con la nullità la violazione pure dell’art. 50 -, la corte osserva che L.R. era una testimone interessata “alla stipula della procura a vendere” risultando infatti “documentalmente provato con gli atti di vendita e note di trascrizione allegati alla produzione dell’istante che ella, il giorno successivo al suo rilascio, avvenuto in data 23.11.1985, a ministero del notaio D.I.L., si rendeva acquirente unitamente al marito, B.P., in cui era in comunione dei beni, di parte dei beni appartenenti al rappresentato ed oggetto del conferimento dei poteri rappresentativi”. (E’ evidente che la qualificazione di “acquirente” in questo passo non va intesa in senso stretto, per quanto si è osservato a proposito del terzo motivo, bensì fa riferimento alla acquisizione ope legis del diritto di proprietà del bene quale effetto del negozio stipulato dal coniuge, come si evince anche da un passo successivo che si verrà infra a riportare). E dunque, “data la contiguità temporale fra i due atti, le modalità della vendita, non essendo stato corrisposto il prezzo al momento della stipula dell’atto di trasferimento dei beni ed essendo stato specificato nell’atto notarile in questione che il procuratore avrebbe potuto intervenire nell’atto di trasferimento e sottoscriverlo accettando ogni clausola d’uso per simili contratti, meglio descrivere gli immobili nella loro consistenza, confini, dati catastali e provenienze, convenire il prezzo o i prezzi e dichiarare che il medesimo o i medesimi sono stati corrisposti antecedentemente, rilasciarne liberatoria quietanza”, la corte giunge ad affermare “il collegamento teleologico e funzionale fra i due atti e la conoscenza che la testimone, completamente beneficiata dell’acquisto effettuato dal marito in comunione legale di beni, doveva necessariamente avere sin dal momento in cui prestava assistenza, in qualità di testimone, al conferimento della procura speciale a vendere innanzi al notaio rogante”. Di qui, essendo stata la procura conferita per atto pubblico in presenza di testimoni, la dichiarazione di nullità della procura.

E’ evidente che il giudice d’appello ha tradotto in termini giuridici il fatto che gli era stato denunciato, ovvero che alcuni dei beni venduti con la procura erano entrati nel patrimonio di una delle testimoni del conferimento della procura. Il motivo, pertanto, non risulta fondato.

1.4.1 Il quinto motivo ritorna sulla tematica del quarto da un altro punto di vista, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli appena menzionati artt. 50 e 58 della legge notarile per non avere tenuto conto il giudice d’appello della giurisprudenza sul teste interessato, la quale esigerebbe un interesse giuridico attuale e diretto (al riguardo viene citata Cass. 6393/2001), un diverso interesse non cagionando la nullità dell’atto (qui si richiamano Cass. 296/1968 e Cass. 3192/1963). E L.R. non avrebbe avuto un interesse giuridico attuale e diretto, poichè la procura sarebbe stata “potenzialmente spendibile erga omnes”: avrebbe avuto, semmai, un interesse potenziale e, non avendo partecipato al negozio di vendita, indiretto.

1.4.2 Una simile interpretazione dell’interesse cui fa riferimento l’art. 50 priva la norma, a ben guardare, di quasi ogni effettività di tutela, circoscrivendo in modo assai ristretto l’interesse rilevante: e ciò nonostante che il dettato normativo non ponga alcun limite del genere, facendo riferimento, invece, tout court ai testimoni che “non siano interessati nell’atto”. Il motivo legge questo dettato come, in sostanza, se il legislatore facesse riferimento ad un coinvolgimento dei testimoni nell’atto: il che, ovviamente, sarebbe ictu oculi illecito, onde ridurre a tale ipotesi il significato della norma e la correlata sanzione dell’art. 58 equivale, si ripete, a “disinnescare” la tutela che la norma in realtà garantisce.

Peraltro, la scarsa giurisprudenza che viene invocata è assai risalente e non più completamente condivisibile. Cass. sez. 1, 30 gennaio 1968 n. 296, dopo avere correttamente riconosciuto – e questo è il reale nucleo della questione, ovvero la bussola interpretativa – che la ratio dell’art. 50 si identifica nell’assicurare l’esigenza dell’assoluta spontaneità dell’atto, pregiudicata quando nella formazione di questo “intervengano persone che vi abbiano un interesse tale da far ragionevolmente temere che la loro presenza possa in qualche modo influenzare l’animo dell’autore, facendo sì che la sua volontà sia meno libera e spontanea”, si contraddice traendone una conseguenza per così dire tarpata, ovvero escludendo il rilievo di un interesse “indiretto del testimone all’atto”, oltre che di un interesse “soltanto generico”. Per tutelare una volontà del tutto libera e spontanea, invece, il notorio insegna che anche un interesse formalmente indiretto non dovrebbe entrare nel gioco, poichè quel che rileva è l’esistenza di uno specifico e concreto legame tra l’atto e l’interesse – di qualunque natura sia di cui è dotato il testimone. Nel caso in esame, invero, l’interesse integrato dalla qualità di coniuge in comunione dei beni del soggetto che il giorno immediatamente seguente avrebbe acquistato gli immobili è stato sì indiretto – poichè L.R. non avrebbe partecipato al negozio di compravendita per cui veniva conferita la procura -, ma comunque specificamente e strettamente connesso proprio al negozio di compravendita che sarebbe stato stipulato il giorno dopo da suo marito. Negare che un siffatto interesse non sia un elemento da evitare nel ruolo del testimone per soddisfare la ratio della norma di non sottoporre a inquinamenti esterni la formazione della volontà di chi effettua l’atto non appare corrispondente ad una interpretazione corretta della ratio stessa.

Richiama poi, come si è visto, il motivo anche Cass. sez. 2, 19 dicembre 1963 n. 3192, che, in realtà, si pone in contrasto con la sua impostazione. Questo arresto rileva che la legge notarile, per quanto attiene ai testamenti, cede alle norme del codice civile. Nel caso quindi di contrasto tra l’art. 597 c.c. (per cui sono nulle le disposizioni testamentarie a favore di testimoni) e gli artt. 50 e 58 della legge notarile, prevale nel testamento pubblico l’art. 597 c.c. sulla più rigorosa normativa – così la qualifica la pronuncia – dettata dalla suddetta legge speciale, per cui nel caso in cui vi sia la presenza di un teste con un interesse mediato e indiretto, “tale interesse non è idoneo a legittimare la declaratoria di nullità”. Quindi, secondo questo arresto, un interesse indiretto è sufficiente a far scattare la nullità se si applica la legge notarile: il contrario di quanto adduce la censura in esame.

La pronuncia più recente fra quelle invocate nel motivo, Cass. sez. 3, 8 maggio 2001 n. 6383, sposa la lettura restrittiva dell’interesse rilevante ex art. 50, ma la sua scelta non gode di una reale spiegazione. In motivazione, infatti, soltanto si afferma che “secondo la dottrina dominante e la stessa giurisprudenza di questa Corte” ai fini del articolo 50 “non ogni interesse nel testimone è rilevante per escludere che egli possa compiere la sua funzione”, in quanto rileva “solo un interesse giuridico, attuale e diretto, escludendosi in particolare modo che un interesse indiretto e riflettente l’oggetto stesso della contrattazione possa rilevare” (qui vengono richiamati i due già esaminati precedenti degli anni 60 del secolo scorso, che però come già visto, non sono concordi). Seguendo tale asserto, il giudice di legittimità ritenne che fosse del tutto irrilevante nel caso che aveva in esame, ovvero due vendite legate tra loro, “un mero interesse economico”.

Invero, in tal modo, come già si è evidenziato, si opera una decurtazione del significato dell’art. 50: l’interesse economico non può qualificarsi irrilevante ai sensi di una norma che non pone alcun aggettivo al requisito dell’interesse, anche perchè sono proprio gli interessi economici, secondo il notorio, a spingere ad influire sulla volontà di un soggetto. E infatti i negozi che necessitano l’attività professionale del notaio sono in massima parte la traduzione giuridica di interessi economici. Il criterio che dovrebbe invece essere adottato è, si ripete ancora, la specificità dell’interesse rispetto all’atto, ovvero una concretezza del legame interesse-atto ontologicamente idonea a rendere tale interesse rilevante e potenzialmente pregiudizievole in ordine alla formazione della volontà del soggetto che pone in essere l’atto di cui l’interessato è testimone. L’ipotesi della presente causa è in tal senso esemplare: dal punto di vista giuridico l’interesse di L.R. è indubbiamente indiretto, poichè ella non è stata parte nè dell’atto alla cui formazione è stata testimone – la procura speciale per la vendita delle proprietà immobiliari del L. -, nè della vendita, effettuata il giorno dopo, dal procuratore speciale a suo marito, a sua cognata e a sua suocera. Eppure, ritenere un tale interesse tamquam non esset spoglierebbe di ogni efficacia la norma di tutela rappresentata dall’art. 50, seguendo, in ultima analisi, una interpretazione contrastante con il basilare principio ermeneutico della salvaguardia del significato di una norma, che deve essere inteso anche come idoneità a realizzarne la ratio.

Corretta è stata pertanto l’applicazione della legge notarile da parte della corte territoriale. Anche questo motivo, quindi, non risulta fondato.

1.5 Infine, il sesto motivo, che denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli art. 91 c.p.c. e ss., è subordinato nel suo contenuto all’accoglimento dei precedenti motivi, perchè solo in tal caso verrebbe ad essere errata la liquidazione delle spese di lite effettuata dalla Corte d’appello. Considerato che nessuno dei motivi precedenti si è mostrato fondato, anche questo motivo non è accoglibile.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente – in solido, per il comune interesse processuale, con B.P., che al suo ricorso ha aderito – alla rifusione a P.F. delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente B.A. e B.P. a rifondere a P.F. le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 13.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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