Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1939 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13202-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO PINNA PARPAGLIA;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il

14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – K.A. ricorre per due motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 14 marzo 2018 con cui il Tribunale di Cagliari ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B, per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante dall’applicazione della tortura o altra forma di pena o trattamento inumano.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.gs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, per non avere il Tribunale riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione cosiddetta umanitaria.

RITENUTO CHE:

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

In esso si sostiene che il Tribunale sarebbe venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria, mentre il ricorrente avrebbe ripercorso, dinanzi alla Commissione territoriale, il suo personalissimo vissuto senza incorrere in contraddizioni o incongruenze, “con la conseguenza che si deve ritenere raggiunto uno standard di prova accettabile”. Viene inoltre lamentato che il Tribunale non abbia disposto la comparizione del ricorrente. Si lamenta ancora che il giudice di merito avrebbe effettuato una errata ricostruzione della situazione politica sussistente in Gambia.

Orbene, al di là del fatto che, ove il richiedente non sia credibile, viene anche meno il dovere di cooperazione istruttoria (tra le molte Cass. 14 giugno 2019, n. 16028), la censura non ha nulla a che vedere con il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, lungi dal porre in discussione il significato e la portata applicativa delle norme sostanziali richiamate in rubrica, mira viceversa a criticare la valutazione di merito compiuta dal Tribunale il quale:

-) per un verso, nel pieno esercizio dei propri poteri derivanti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, ha ritenuto non credibile la narrazione del K.A., che, dopo essere stato ritenuto non credibile dalla Commissione, neppure aveva ritenuto di comparire per chiarire gli aspetti di genericità e non credibilità del suo racconto, caratterizzato, afferma il giudice di merito, da “assoluta artificiosità”;

-) per altro verso ha insindacabilmente (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064) affermato che, nell’attuale situazione del Gambia, le forze di polizia perseguono principalmente il proprio compito di proteggere i diritti fondamentali delle persone di essere al servizio dei cittadini, in assoluta discontinuità con la situazione derivante dal preesistente regime dittatoriale.

Quanto alla doglianza concernente la mancata rinnovazione dell’audizione del richiedente, essa non ha base normativa, giacchè non prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

5.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Anche in questo caso, infatti, la censura non attinge il significato e la portata applicativa della norma concernente la protezione umanitaria, ma la applicazione che di essa ha fatto il Tribunale, escludendo che il ricorrente versasse in situazione di individuale vulnerabilità.

A fronte di ciò, difatti, il ricorrente non fa altro che richiamare, peraltro del tutto genericamente, asserite “gravi sofferenze” subite, anche per il transito in Libia, nonchè le difficoltà del nuovo radicamento nel paese di origine, oltre ad un non meglio identificato “percorso di integrazione sociale”, derivante dalla partecipazione a non identificate “occasioni di reinserimento a lui offerte dalle associazioni di volontariato”, essendo egli per di più iscritto alla scuola pubblica ed avendo fatto domanda di partecipazione “a numerosi corsi di formazione”.

Ciò che è chiesto, dunque, è palesemente un nuovo apprezzamento di fatto evidentemente precluso al giudice di legittimità.

3. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA