Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1939 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. II, 28/01/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 28/01/2021), n.1939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19918/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 1094/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.A., cittadino del (OMISSIS), chiese alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di Campobasso, il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria.

1.1. La domanda venne rigettata dalla Commissione e dal Tribunale di Campobasso con decreto del 21.5.2019.

1.2. Il Tribunale ha ritenuto poco credibile la versione del ricorrente, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese per sottrarsi alle vendette della famiglia della compagna, che era morta in seguito all’assunzione di un medicinale abortivo. Il Tribunale ha rilevato contraddizioni nella narrazione dei fatti, in ordine alla conoscenza, da parte dei familiari della ragazza della loro relazione; ha osservato che appariva inverosimile che i medici avessero indicato falsamente nel referto che era stato il ricorrente a procurare il farmaco letale e che non fosse stata effettuata alcuna ricerca della farmacia che lo aveva fornito. Escludeva, sulla base del rapporto Amnesty, che in Ghana vi fosse una situazione di conflitto generalizzato.

2. Per la cassazione ha proposto ricorso B.A. sulla base di tre motivi.

2.1. Il Ministero degli interni è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Dall’esame degli atti, consentito in ragione del vizio dedotto, avente natura processuale, risulta che il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, e, su tale domanda, vi è stata omissione di pronuncia, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c..

2. Con il secondo il motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 3, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) e comma 5, il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia supplito alle lacune evidenziate nel racconto attraverso i suoi poteri officiosi e non abbia approfondito il periodo della permanenza in Libia, così pervenendo ad un errato giudizio sulla credibilità.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Il Tribunale è pervenuto ad un motivato giudizio di carenza di credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione territoriale e, a fronte di tanto, il ricorso si limita a censurare in modo generico la decisione, senza individuare i profili di violazione di legge ma enunciando massime giurisprudenziali avulse dal caso concreto. Le diverse censure si risolvono nella generica indicazione delle disposizioni della normativa che si assume violata, senza un compiuta illustrazione di motivate ragioni dell’ipotizzato contrasto e, quindi, si risolvono in una mera ed apodittica affermazione delle tesi del ricorrente.

2.3. Costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

3. Con il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 2 a pag. 6 del ricorso), si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), art. 5 e art. 14, lett. b) e c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in quanto il Tribunale non avrebbe svolto alcuna indagine sul paese di provenienza al fine della valutazione del danno grave in caso di rientro.

3.1. Il motivo non è fondato.

3.2. In considerazione dell’assenza di credibilità ravvisata dal giudice di merito della versione resa dal ricorrente, risulta infondata la censura volta a denunciare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria in quanto il pericolo di danno grave, di cui all’art. 14, lett. a) e b), deve essere esaminato se il racconto è giudicato credibile.

3.3. Quanto poi alla situazione del Ghana, il Tribunale ha accertato che non vi fosse una situazione di violenza indiscriminata, sulla base del rapporto di Amnesty International, nè il ricorrente ha allegato altre fonti diverse, più attendibili o più recenti, limitandosi ad una generica censura della decisione.

3.4. Va, sul punto, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice – sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio – ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali” (ex multis Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26728).

4. Va, pertanto accolto il primo motivo di ricorso e vanno rigettati i restanti; il provvedimento impugnato va cassato e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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