Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1939 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28721/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., B.A., C.A., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avvocato BOER Paolo, che li rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 318/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/08/2007 R.G.N. 33/07 + altri;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, accogliendo, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di F.A., B.A., C.A. e C.M., ha accertato il diritto di costoro alla rideterminazione della propria pensione – liquidata dall’INPS nella gestione (autonoma) coltivatori diretti con il cumulo di contributi di lavoro dipendente (questi ultimi rivalutati per i periodi di riconosciuta esposizione all’amianto), ma con applicazione del limite di 2080 settimane contributive – ritenendo illegittimo l’operato dell’Istituto, sul rilievo che il suddetto limite vale soltanto nell’ambito della singola gestione e non è, quindi, applicabile, in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso, quando la pensione sia liquidata per effetto del cumulo ai sensi della L. n. 233 del 1990, art. 16.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un motivo, illustrato con successiva memoria. Resistono con controricorso gli intimati ad eccezione di F.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’INPS denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13 e della L. n. 233 del 1990, art. 16, osservando che il trattamento pensionistico riconosciuto con il cumulo di contributi è unitario, ancorchè calcolato per quote, e che il limite di 2080 settimane esistente per chi vanti soltanto contributi nella gestione dei lavoratori dipendenti (anche se rivalutati per effetto del beneficio riconosciuto ai lavoratori esposti all’amianto) deve essere applicato anche quando la pensione sia liquidata cumulando le contribuzioni versate in diverse gestioni.

Il ricorso è fondato.

La questione prospettata è già stata esaminata più volte da questa Corte e risolta in base al principio secondo cui “ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi, ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione (pari a 2080 settimane) utilmente valutabile opera non solo nell’ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione. Tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla L. n. 233 del 1990, art. 16, risponde ad una interpretazione logico- sistematica, atteso che la norma, nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con la liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente; nè, per contro, può assumere valore ostativo la circostanza che, per uno dei trattamenti, la liquidazione sia effettuata con il sistema cosiddetto retributivo, la cui introduzione è avvenuta in contemporanea all’adozione, sia per il fondo lavoratori dipendenti che per i fondi speciali dei lavoratori autonomi, del limite massimo di anni di contribuzione, destinato ad operare, attraverso la tendenziale valorizzazione dei livelli di retribuzione degli anni più favorevoli, proprio quale limite ai benefici pensionistici conseguenti all’applicazione del sistema retributivo” (Cass, n. 18569 del 2008; 11193 del 2009, n. 17237 del 2010, n. 24355 del 2010).

Da tale principio il Collegio non ha ragione di discostarsi, costituendo lo stesso applicazione della regola, più generale, per cui nel regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonostante la sua articolazione in diverse gestioni, ogni assicurato può conseguire la liquidazione di una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse.

Peraltro, una diversa interpretazione dell’art. 16 qui denunciato si tradurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, poichè otterrebbe una più favorevole pensione il lavoratore che possa cumulare ai quarant’anni di contribuzione nel fondo per i lavoratori dipendenti altri periodi di contribuzione presso un fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possegga analogamente più di quarant’anni di contributi, ma tutti nel fondo per i lavoratori dipendenti.

Inoltre, l’applicabilità del limite di quarant’anni anche nella particolare ipotesi di lavoratori occupati in attività comportanti esposizione all’amianto è stata già, paramenti, affermata da questa Corte (cfr. Cass. n. 17528 del 2002), dovendo, al riguardo, considerarsi che il beneficio connesso a tale pregressa esposizione assolve solo la funzione di agevolare ed accelerare il conseguimento del naturale obiettivo previdenziale (appunto, la pensione, nell’ambito del limite di quarant’anni).

In conclusione, il ricorso dell’INPS va accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa può essere decisa da questa Corte nel merito sulla base dei principi di diritto sopra richiamati con il rigetto della domanda proposta dagli originari ricorrenti.

L’assenza di un preciso orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, al tempo del giudizio di merito (e dello stesso ricorso per cassazione), in una con la complessità delle questioni trattate, costituiscono giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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