Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1939 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1939 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 14681-2017 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge-Ricorrente
Contro
Benai Gabriella, elett.te dom.ta in Roma, alla via Padova 1, presso lo
studio dell’avv. Anton-io Dastoli, dal quale è rapp.to e difeso,
unitamente all’avv. Antonella Ventura , giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 234/9/2013 depositata il 18/4/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

Data pubblicazione: 25/01/2018

Fatti di causa e ragioni della decisione
La controversia promossa da Benai Gabriella contro l’Agenzia delle
Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di liquidazione e
irrogazione di sanzioni n. RA905685938002 per iva 2003, a seguito di
revoca dei benefici connessi all’acquisto della prima casa. Con la

contribuente contro la sentenza della CTP di Pescara n. 149/3/09 che
ne aveva respinto il ricorso.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con
controricorso la contribuente.
Il collegio ha deliberato l’ adozione della motivazione semplificata.
La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2
comma 46 della L. 350/2003, in relazione all’art. 360 , I comma n. 3
c.p.c. laddove la CTR ha escluso l’applicabilità al caso in esame della
sospensione dei termini per l’accertamento.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. (
sent. 18574/2016) secondo cui, in tema di agevolazioni per l’acquisto
della prima casa, il termine di cui all’art. 76, comma 1 bis, del d.P.R. n.
131 del 1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta
non può essere prorogato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della 1. n. 289
del 2002, per le violazioni concernenti la fruizione dell’IVA agevolata
al 4 per cento, in quanto l’art. 11 cit. fa espresso riferimento solo
all’imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni, nonché sull’incremento di valore degli immobili, sicché,
trattandosi di disposizione derogatoria di termini di decadenza, e,
dunque, di stretta interpretazione, non è ammissibile, neppure
attraverso una interpretazione logico-sistematica, un’operazione
ermeneutica intesa ad assegnare all’Amministrazione finanziaria un più
ampio termine per l’accertamento di un tributo per il quale esso non è

decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello proposto dalla

espressamente previsto, senza che la diversa disciplina riservata a
tributi differenti possa ritenersi irragionevole.
La sopravvenuta decisione delle SS.UU. giustifica la compensazione
delle spese del giudizio.
P.Q.M.

parti le spese del giudizio.
Roma 20/12/2017

Il residente
Dott. Mi 1jacobellis

La Corte rigetta il ricorso dichiarando interamente compensate tra le

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