Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19389 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Raffaele – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22492/2013 proposto da:

F.P., (OMISSIS) in qualità di amministratore unico e

legale rappresentante di LAS S.R.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

MALATTIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

SA.FI., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato FABIO PONTESILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO ZANNIER giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.S., C.S., P.A., M.E.,

LAS SNC;

– intimati –

nonchè da:

S.S. in proprio ed in qualità di socio e di legale

rappresentante della SA.CE. di S.S. & C. S.N.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENRICO MIZZI, 19, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA CORTEGGIANO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNA D’AGOSTINO;

– ricorrente incidentale –

contro

F.P. (OMISSIS) in qualità di amministratore unico e

legale rappresentante di LAS S.R.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

MALATTIA giusta procura speciale a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA P.A., M.E., LAS SNC,

C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 459/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato PAOLO MEREU;

udito l’Avvocato GIANCARLO ZANNIER;

udito l’Avvocato NICOLA CORTEGGIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, accoglimento del 2^ motivo dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’esposizione della vicenda processuale sarà limitata ai soli fatti ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2002 le società LAS s.r.l. e LAS s.n.c. convennero dinanzi al Tribunale di Pordenone la società SACE di S.S. & C. s.n.c.; S.S.; C.S.; P.A. e M.E., esponendo che:

(-) la LAS s.n.c. era proprietaria di un immobile sito (OMISSIS);

-) il suddetto immobile era stato concesso in locazione alla LAS s.r.l., che l’adibì a mobilificio;

-) la LAS s.r.l. aveva appaltato alla SACE lavori di ristrutturazione del suddetto opificio;

-) la SACE aveva subappaltato i lavori a P.E. e M.E.;

-) nel corso dei lavori di impermeabilizzazione del tetto si era sviluppato un incendio che aveva danneggiato l’immobile e le merci in esso contenute.

Sulla base dei fatti ora descritti le due società attrici chiesero la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.

3. La società SACE e S.S. si costituirono e, oltre a negare la propria responsabilità, chiamarono in causa la società MAA Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in “Milano Assicurazioni s.p.a.”; d’ora innanzi, per brevità, “la Milano”), dalla quale chiesero di essere garantiti in caso di accoglimento della domanda attorea.

4. Con sentenza 25.7.2008 n. 643 il Tribunale di Pordenone accolse le domande attoree nei confronti – tra gli altri – della SACE e di S.S..

5. Con sentenza 5.7.2012 n. 459 la Corte d’appello di Trieste accolse parzialmente l’appello della SACE e rigettò la domanda proposta nei confronti di quest’ultima, sul presupposto che il danno era stato causato dai due subappaltatori, del cui operato l’appaltatore non doveva rispondere nei confronti del committente.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla LAS s.r.l. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

La SACE e S.S. in proprio hanno proposto ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.

La Milano ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

La società ricorrente dopo avere tentato di notificare il proprio ricorso ad M.E., ha dichiarato di avere appreso dalla relazione di notificazione del decesso del destinatario.

Ha quindi notificato una seconda volta il ricorso agli eredi di M.E.. La prima notificazione (eseguita il 3.10.2013) fu tempestiva; la seconda (eseguita il 19.12.2013) no.

Deve dunque preliminarmente stabilirsi se il ricorso principale debba ritenersi inammissibile (come invocato da S.S. e dalla SACE nel proprie memorie ex art. 378 c.p.c.): ma la risposta dev’essere negativa.

Questa Corte infatti già da tempo ha affermato il principio secondo cui il ricorrente, quando sia incorso in una decadenza incolpevole, può autonomamente “riattivare il procedimento notificatorio” con effetto ex tunc (ex permultis, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015, Rv. 636563).

A ciò aggiungasi, da un lato, che M.E., in quanto litisconsorte c.d. processuale (ovvero parte necessaria del giudizio, per effetto dell’intrecciarsi delle varie domande principali e di garanzia), doveva necessariamente partecipare alla presente fase di giudizio, ex art. 331 c.p.c., di talchè in ogni caso il collegio avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti suoi o dei suoi eredi; e, dall’altro, che le presumibili difficoltà connesse alla individuazione degli eredi del M. giustificano il tempo intercorso tra la prima e la seconda notificazione.

Ne deriva che, non ponendosi alcun problema di inosservanza dei tempi e dei modi di adempimento dell’ordine di integrazione, ex art. 371 bis c.p.c. – non essendo, si ripete, questo giammai intervenuto – il proposto ricorso supera il preventivo vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo del ricorso principale.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta sia il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia; sia il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis, ovvero quello anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello:

-) avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla LAS s.r.l., di condanna della SACE e di S.S. a titolo di inadempimento contrattuale;

-) avrebbe (evidentemente, in alternativa rispetto al rigetto della censura che precede) omesso di adottare “qualsiasi motivazione” in merito al rigetto della domanda di condanna a titolo di inadempimento contrattuale proposta dalla LAS s.r.l. nei confronti della SACE e di S.S..

2.2. Il motivo è manifestamente infondato in tutte e due le censure in cui si articola.

Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia, il motivo è infondato perchè il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) sussiste quando il giudice ometta del tutto di esaminare una domanda od un’eccezione, ma non quando trascuri di prendere in esame una o più delle argomentazioni o deduzioni difensive svolte dalle parti (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012, Rv. 622422; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408). In quest’ultimo caso potranno eventualmente denunciarsi, ricorrendone gli altri presupposti di legge, il vizio di error in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3) o quello di omesso esame d’un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5), ma non certo l’omessa pronuncia.

Nel caso di specie, la Corte d’appello si è ovviamente pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di S.S. e della SACE: e dunque va esclusa in radice la sussistenza di un error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte d’appello ha infatti ritenuto di escludere la responsabilità di S.S. e della SACE sul presupposto che l’appaltatore non risponda, nei confronti del committente, dei danni a quest’ultimo arrecati dal subappaltatore. Si tratta dunque d’una motivazione che esiste ed è intelligibile: e va da sè che l’eventuale erroneità in diritto della motivazione non è un vizio che possa censurarsi invocando il difetto di motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchio testo), concepibile solo con riferimento agli accertamenti di fatto.

3. Il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1218, 1223, 1453 c.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha escluso la responsabilità dell’appaltatore verso il committente, per fatto imputabile al subappaltatore, sul presupposto che l’appaltatore non si era ingerito nell’attività svolta in autonomia dal subappaltatore.

Soggiunge la ricorrente che tale affermazione è errata in diritto, perchè l’appaltatore è tenuto a rispondere verso il committente per il fatto degli ausiliari di cui si sia avvalso per l’adempimento delle proprie obbligazioni, ivi compresi i subappaltatori.

3.2. La Milano ha eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso a causa della sua novità, sul presupposto che mai nei gradi di merito la LAS s.r.l. avrebbe invocato la responsabilità di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., nei confronti della SACE.

L’eccezione è infondata.

La LAS s.r.l. infatti ha invocato un vizio di violazione di legge, ed illustrando il motivo ha esposto il principio che assume violato: ovvero quello secondo cui chi adempie la propria obbligazione avvalendosi di terzi risponde dell’operato di questi ultimi.

Essendo tale affermazione corretta in punto di diritto, e dovendo il giudice d’ufficio individuare le norme applicabili al caso concreto, in virtù del principio jura novit curia, è irrilevante la circostanza che la ricorrente non abbia correttamente individuato la norma (art. 1228 c.c.) applicabile al caso di specie.

3.3. Nel merito il motivo è manifestamente fondato, rispetto alla domanda formulata dalla LAS s.r.l. nei confronti della SACE s.n.c..

La Corte d’appello ha accertato in facto (p. 9, quartultimo rigo; e 12, secondo capoverso, della sentenza impugnata) che la LAS s.r.l. appaltò alla SACE lavori di impermeabilizzazione del tetto d’un capannone, e che la SACE subappaltò parte di questi lavori ad P.A. e ad M.E..

Stabilisce l’art. 1228 c.c, che “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

Tra “coloro che si valgono dell’opera di terzi” per adempiere la propria obbligazione rientra ovviamente anche l’appaltatore il quale subappalti parte dei lavori affidatigli dal committente.

Del tutto fuori luogo i precedenti invocati dalla Corte d’appello, che riguardavano la diversa ipotesi della responsabilità dell’appaltatore nei confronti del dipendente del subappaltatore, per i danni alla persona da quest’ultimo patiti a causa di infortuni sul lavoro.

3.4. Nei confronti di S.S. e C.S., soci illimitatamente responsabili della SACE s.n.c., il secondo motivo del ricorso principale è infondato: il socio della società di persone infatti risponde dei debiti di quest’ultima (art. 2291 c.c., comma 1), ma non risponde ex art. 1228 c.c., del fatto commesso dalla persona cui la società abbia dato incarico, per la semplice ragione che non ha assunto alcuna obbligazione in proprio. Resta naturalmente impregiudicata la questione della responsabilità dei soci ex art. 2304 c.c., tenuto conto che la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (cfr. Cass. civ. 6 ottobre 2004, n. 19946).

4. Il ricorso incidentale.

4.1. Coi tre motivi del ricorso incidentale condizionato la SACE e S.S. lamentano l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui ha:

-) individuato le cause dell’incendio, che non erano dovute ai lavori di appalto;

-) escluso il concorso di colpa della LAS s.r.l., per non avere informato l’appaltatore della infiammabilità dei materiali contenuti nell’immobile;

-) omesso di pronunciarsi sulla quantificazione del danno.

4.2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, rigettando la domanda proposta dalla LAS s.r.I. nei confronti di S.S. e della SACE, non doveva adottare – e non ha adottato – alcuna ulteriore pronuncia nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali.

La sentenza impugnata, pertanto, ha statuito sull’an e sul quantum nei confronti di soggetti diversi da SACE e S.S..

Deve dunque trovare applicazione il principio secondo cui il ricorso incidentale, sia pure condizionato, va dichiarato inammissibile quando attraverso esso la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata. Tali questioni, infatti, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333).

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

5.2. Il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

E’ dunque obbligo di questa Corte dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della SACE e di S.S., il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Infatti, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, con l’evidente ratio di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.S. e SACE di S.S. e C. s.n.c., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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