Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19389 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19389 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 17-05-2018

sul ricorso proposto da:
GIACO’ MICHELE, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico
Cesi n.72 presso lo studio dell’Avv.Bernardo De Stasio e
rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Scarpa, per procura a
margine del ricorso.
– ricorrente contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale

tempore,

pro

elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente- controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, n.99/29/10, depositata il 19 luglio
2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 maggio 2018 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.

Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di
Michele Giacò di avvisi di accertamento, emessi ai sensi dell’art.41

Data pubblicazione: 20/07/2018

d.P.R. n.600/1973 e relativi ad Irpef, Irap ed Iva delle annualità
2001 e 2002, il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi,
nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con
controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (d’ora in poi
C.T.R.), rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti, aveva
confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento

dei ricorsi;
in particolare la Commissione Tributaria Provinciale, con la
decisione integralmente condivisa dal Giudice di appello, aveva
ridotto i redditi accertati del 50% in ragioni delle condizioni di
salute del contribuente, le quali non garantivano un apporto
continuativo ed efficiente di lavoro;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
Considerato che:
con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, ex
art.360 n.4 cod.proc.civ., per violazione degli artt.112
cod.proc.civ. e 36, comma 2, punto 4, del d.lgs.n. 546/1992 e/o
vizio di motivazione della sentenza, ex art 360 n.5 c.p.c., per
l’omessa pronuncia su eccezioni sollevate dal contribuente;
le censure, trattate congiuntamente siccome connesse, non
meritano accoglimento alla luce del consolidato principio espresso
da questa Corte (v., tra le altre e di recente, Cass. n. 1539 del
22/01/2018) secondo cui <

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