Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19389 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 28/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6727-2015 proposto da:

R.F., C.D., C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ORESTE MODENA, che li rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO RONDENA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 161/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso

chiedendo la parziale inammissibilità e comunque il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con decreto ingiuntivo del 28 settembre 2007 il Tribunale di Casale Monferrato ordinava a R.F., a C.P. e a C.D. di corrispondere in forza di un asserito mutuo a R.R. (fratello della prima e zio delle altre) la somma di Euro 309.874,14. Avendo le suddette proposto opposizione, cui resisteva il R., con sentenza del 21 ottobre 2010 il Tribunale la rigettava. R.F., C.P. e C.D. proponevano appello, cui la controparte resisteva; con sentenza del 28 gennaio 2014 la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame.

Hanno presentato ricorso sulla base di due motivi R.F., C.P. e C.D.; R.R. se ne difende con controricorso e memoria.

Considerato che:

1.1 Il primo motivo, ex art. 360, comma 1, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1813 c.c..

Osservano le ricorrenti che nei gradi di merito era stata contestata la legittimazione di controparte, dal momento che le somme asseritamente da loro dovute per mutuo “erano in realtà frutto della disponibilità bancaria” ottenuta da R.R. impossessandosi dell’intera eredità materna. Il contratto di mutuo fatto valere con una scrittura prodotta in sede monitoria da R.R. sarebbe stato comunque successivamente “annullato” con una scrittura privata ulteriore del 13 maggio 2006 prodotta “dallo stesso mutuante”. Quest’ultima, dopo avere indicato le tre attuali ricorrenti “quale debitrice verso il sig. R.R.” recava la dichiarazione: “Questa scrittura annulla le precedenti e aggiorna il debito”, non indicando poi alcuna somma come ancora dovuta. Ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, la scrittura manifesterebbe “la volontà delle parti di annullare” il contratto di mutuo, non essendovi più alcun obbligo restitutorio, e ciò in considerazione delle compensazioni tra gli eredi della madre dei fratelli R.. La corte territoriale sarebbe dunque in corsa nella violazione degli artt. 1362 e 1813 c.c., non riconoscendo tale volontà. La scrittura del 13 maggio 2006, invero, ad avviso delle ricorrenti da un lato aveva lo scopo di “documentare” il prestito, e dall’altro “serviva a “precisare” il debito da assoggettare poi alle necessarie procedure ereditarie ed avviare così tra gli eredi le già dette compensazioni e conguagli”; ma “il Giudice di Appello ha tratto una conclusione in diritto non corretta, nella misura in cui ha attribuito all’unica scrittura vigente tra le parti una pattuizione restitutoria che non era affatto prevista” poichè da essa non emerge il “minimo obbligo di restituzione a carico delle ricorrenti”.

1.2 La corte territoriale ha affrontato la questione del significato della scrittura del 13 maggio 2006 nel seguente modo: “Tale scrittura riporta in effetti l’annotazione relativa all’annullamento di precedenti scritture, e l’aggiornamento dei conteggi, conseguente al versamento di acconti con la sottoscrizione di volta in volta delle sole debitrici, odierne parti appellanti. All’evidenza trattasi di conteggi interni pertinenti all’imputazione dei singoli acconti all’una o all’altra delle attuali appellanti”(motivazione, pagina 6); e successivamente (pagina 7) la corte qualifica inconferente “il richiamo agli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la produzione del documento implica il riconoscimento implicito della provenienza dello stesso in capo a colui che effettua la produzione” (la scrittura era stata prodotta da R.R.) “posto che in siffatti casi la produzione equivale alla manifestazione anche implicita della volontà di tipo negoziale di avvalersi della regolamentazione racchiusa nel documento oggetto di produzione. Non è questo il caso. Il documento richiamato dalle odierni appellanti rappresenta, come già detto, una consacrazione documentale dei rapporti interni fra le debitrici, sicchè la produzione effettuata dal R.R. non riveste valenza alcuna”.

Quindi, la corte territoriale dà atto della presenza nella scrittura di quel che definisce “annotazione, relativa all’annullamento di precedenti scritture”, desumendone però un contenuto di “consacrazione documentale dei rapporti interni fra le debitrici”.

1.3 L’art. 1362 c.c. impone a chi interpreta di rinvenire “la comune intenzione delle parti”. E poichè le parti della “scrittura”, secondo quanto si evince da quel che rileva lo stesso giudice d’appello, non erano soltanto le attuali ricorrenti ma pure R.R. – il giudice d’appello segnala infatti che nel frontespizio della scrittura, vi è la seguente dicitura: “scrittura fra le parti debitrici R.F., C.C. (sic), C.D. verso il sig. R.R.”; e quindi quest’ultimo, producendola, aveva inevitabilmente confermato di essere parte del negozio racchiuso nella scrittura così come il suo testo appunto evidenzia non è dato comprendere perchè la corte territoriale percepisce nella scrittura esclusivamente una manifestazione di volontà delle debitrici, escludendo in essa ogni manifestazione della volontà della loro controparte (“fra le parti debitrici… verso il sig. R.”). E’ chiaro, allora, che, come lamentano le ricorrenti, il giudice d’appello ha violato la prima delle norme ermeneutiche, “amputando” il contenuto della scrittura nel senso appena esposto. D’altronde, il risultato è di palese illogicità: non si comprende come avrebbero potuto le debitrici da sole annullare il loro debito. Dalla scrittura, invece, emerge che si annullano le precedenti scritture e si aggiorna il debito non indicando alcuna somma. Pertanto, l’annullamento delle precedenti scritture appare condiviso da R.R., il che poi dovrebbe logicamente condurre alla eliminazione di ogni suo credito nei confronti delle parenti.

Il primo motivo, in conclusione, è fondato, non avendo la corte d’appello, alla luce di quanto appena osservato, adempiuto il suo obbligo di operare l’interpretazione del negozio racchiuso nella scrittura del 13 maggio 2006 ai sensi dell’art. 1362 c.c., ovvero senza omettere l’individuazione della volontà di tutte le parti del negozio.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo, cioè il mancato accertamento della natura di “somma derivante da eredità indivisa” dell’importo oggetto del decreto ingiuntivo.

3.2.1 Lamentano le ricorrenti che il giudice d’appello avrebbe affermato apoditticamente e immotivatamente, ancora quanto al “dedotto difetto di legittimazione” di R.R., che sarebbe “documentalmente provato” che egli aveva prelevato il denaro da un contocorrente cointestato allo stesso ed alla moglie, senza affrontare la questione, pur addotta dalle sue asserite debitrici, della provenienza ereditaria delle somme date da lui alla sorella “per estinguere il debito alla banca San Paolo-Imi”. Soltanto il giudice istruttore nel giudizio di primo grado aveva ammesso le prove testimoniali al riguardo, che erano state poi revocate da un giudice onorario che gli era succeduto nella trattazione della causa. Nell’atto d’appello le ricorrenti avrebbero addotto, sempre in ordine al difetto di legittimazione di controparte, che le somme che R.R. aveva dichiarato di aver dato loro in prestito provenivano da un contocorrente della madre B.G. di cui egli era cointestatario. La corte territoriale avrebbe quindi omesso di accertare “la provenienza o meno della somma per cui si controverte dall’eredità indivisa della madre”, fatto decisivo; e sul punto sia in primo grado sia nell’atto d’appello le attuali ricorrenti avrebbero insistito per la prova testimoniale ammessa dall’originario giudice istruttore. Invece il giudice d’appello si sarebbe limitato “a motivare come fosse documentalmente provato che il R. avesse prelevato le somme da un conto corrente cointestato con la moglie” benchè nella sua vita lavorativa avesse rivestito la qualifica di commesso bancario e non avesse avuto “mai un reddito tale da consentire la formazione e la disponibilità della somma data alla sorella e la fonte finanziaria in questione era, come è dimostrato dagli atti di causa, costituita dalle somme risultanti dagli estratti di conto corrente relativi al deposito di titoli azionari della madre del R. e della sorella R.F.”.

3.2.2 Deve in primo luogo osservarsi che il controricorrente ha non correttamente invocato l’art. 348 ter c.p.c., u.c., ovvero la norma che limita i motivi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, escludendo quello di cui al n. 5 nel caso della c.d. Doppia conforme. La norma, infatti, è stata introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, onde non è applicabile, ratione temporis, in questo giudizio, essendo stato l’atto d’appello notificato il 17 febbraio 2011. La motivazione della corte territoriale è comunque qualificabile come motivazione apparente.

Invero, dinanzi alla questione ereditaria addotta specificamente dalle attuali ricorrenti (cfr. le loro conclusioni come appellanti che includono anche l’istanza di ammissione dei capitoli di prova diretti a dimostrare che R.R. aveva tratto le somme mutuate alla sorella “esclusivamente dal conto corrente della madre B.G., n. (OMISSIS) aperto presso la filiale Cariplo (poi Banca Intesa) di (OMISSIS)”, di cui egli era cointestatario, operando “su di esso utilizzando esclusivamente il denaro della madre”, essendo d’altronde la sorella “creditrice nei confronti del sig. R.R.” in conseguenza “delle successioni di B.M. e B.G.”), la corte territoriale non risponde. Infatti (pagine 7-8) a proposito del “dedotto difetto di legittimazione” dell’asserito creditore in relazione “al rapporto sostanziale ed alla proprietà delle somme mutuate” la corte ritiene che “basti dire che è documentalmente provato che il R. ha prelevato le somme, in ordine alle quali si controverte, da un conto corrente cointestato con la moglie”. La Corte non considera peraltro la provenienza delle somme che si trovavano in quel conto corrente, essendo a suo avviso sufficiente constatare l’attualità della sussistenza su un conto corrente intestato al R. e a sua moglie, pur essendo notorio, prima ancora che giuridicamente ineludibile per la necessità della capacità giuridica, che i defunti non rimangono titolari di alcun conto corrente: quelli che erano a loro intestati o cointestati vengono chiusi con afflusso di quanto vi era collocato in altro contocorrente o altri controcorrenti, i quali devono essere intestati, appunto, a persone dotate di capacità giuridica.

E la questione, d’altronde, della provenienza o meno del denaro corrisposto dal fratello alla sorella dalla eredità materna è ictu oculi decisiva, dal momento che nel caso in esame si tratta di soggetti legittimari. Anche il secondo motivo, pertanto, risulta fondato.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, pure per le spese del grado, alla corte territoriale in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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