Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19388 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20484/2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA in persona del legale rappresentante

p.t. e Direttore Generale G.P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIA PIZZURRO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CATERINA INFORTUNA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 751/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAPECCI;

udito l’Avvocato MARIO PLUTINO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. L’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’Avvocato Antonino Infortuna avverso la sentenza del 6 maggio 2014, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’opposizione da essa ricorrente proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 974 del 2013, con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma dovuta per prestazioni giudiziali rese dall’Infortuna in un giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione di Catanzaro.

p.2. Il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto in quanto essa era stata proposta non già con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., siccome previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, bensì con citazione e quest’ultima era stata iscritta a ruolo oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, sicchè pur applicando il principio di conservazione degli atti processuali ed intendendo l’attività di deposito in funzione dell’iscrizione a ruolo come equivalente ad un deposito del prescritto ricorso, l’opposizione risultava tardiva.

p.2.1. Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione dopo avere: a) disatteso l’eccezione dell’opponente in ordine all’inapplicabilità del procedimento di cui all’art. 14 nella specie, sotto il profilo di una sua limitazione (come accadeva per le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28) alle sole prestazioni giudiziali rese in giudizi civili; b) e, quindi, considerato irrilevante che nel decreto non fosse stato indicata come forma dell’opposizione quella del ricorso.

p.3. Al ricorso, che, dopo una premessa giustificativa dell’accesso al ricorso straordinario, prospetta tre motivi, ha resistito con controricorso l’ I..

p.4. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. I motivi di ricorso non possono essere esaminati, in quanto il ricorso è inammissibile, giacchè è stato proposto contro una sentenza che avrebbe dovuto essere impugnata con il mezzo dell’appello, in quanto pronunciata al di fuori dei limiti nei quali, all’esito dello svolgimento del procedimento sommario di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è pronunciabile un’ordinanza non appellabile ai sensi dell’ultimo comma della stessa norma.

Queste le ragioni.

p.2. Il Tribunale, non rileva se a torto o a ragione, ha ritenuto di dover rendere la decisione con la forma propria del normale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dopo avere ritenuto che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con la forma del ricorso da depositarsi presso l’ufficio del giudice e non con la citazione, così come invece era stata introdotta, e dopo avere altresì affermato tale tesi sulla base di un’esegesi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nel senso che, quando esso allude all’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., lo fa con riferimento a tutti i crediti per prestazioni professionali di avvocato.

p.3. Il modus procedendi che il Tribunale, nel solco della ritenuta applicabilità della disciplina dell’art. 14 citato, avrebbe dovuto seguire sarebbe stato, in realtà, quello previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, e, dunque, esso avrebbe dovuto disporre con ordinanza il mutamento del rito ed il passaggio alla trattazione con il rito dell’art. 702 bis c.c. e ss., che lo stesso art. 14 dispone regoli, con le particolarità da esso stesso stabilite e con quelle emergenti dall’art. 3 del citato d.lgs.

Ove tale mutamento fosse stato disposto e la trattazione fosse avvenuta con il rito c.d. sommario di cui a dette norme, la decisione avrebbe dovuto rendersi con ordinanza e sarebbe divenuta rilevante la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 14, comma 4, che dispone che “l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.

Norma questa che, peraltro, seguendo una tesi dottrinale che reputa di interpretarla in senso conforme a come si interpretava il sistema della L. n. 794 del 1942, art. 2829, si dovrebbe considerare limitata al solo caso in cui la controversia riguardi soltanto la misura degli onorari e non l’an o il quantum delle prestazioni, dovendosi altrimenti ritenere che l’ordinanza segua il regime dell’art. 702 quater c.p.c., che non a caso non è derogato dall’art. 3 citato del D.Lgs..

Lo ha ritenuto di recente Cass. n. 19873 del 2015, statuendo che “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, dichiarando inappellabile l’ordinanza che definisce la procedura L. n. 794 del 1942, ex art. 28, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicchè l’ordinanza che statuisca sull'”an” del compenso e non solo sul “quantum” è impugnabile con l’appello e non col ricorso per cassazione.”).

p.4. Ove il cambiamento del rito fosse stato disposto, seguendo tale tesi ne sarebbe derivato che il regime di impugnazione sarebbe stato comunque quello dell’appello e non del ricorso straordinario.

p.5. Ora, in disparte questa questione, si deve rilevare che, non avendo il Tribunale disposto il cambiamento del rito ed avendo trattato e deciso la causa con il rito ordinario, tale rito avrebbe dovuto applicarsi anche ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione. Tanto alla stregua del principio per cui il rito in sede di impugnazioni è ultrattivo e, dunque, vincola chi deve esercitare il diritto di impugnazione ad esercitarlo nelle forme corrispondenti e previste per le decisioni rese all’esito della trattazione con il rito stesso.

Poichè, di fronte ad una decisione resa in primo grado con il rito ordinario dal tribunale, il rito dell’impugnazione è, salvo eccezioni espressamente previste, quello dell’appello, giusta il primo comma dell’art. 339 c.p.c., è palese che la ricorrente avrebbe dovuto esercitare il diritto di impugnazione non già con ricorso straordinario, bensì, data l’ultrattività del rito, con l’appello.

p.6. Del tutto irrilevante è nella specie la giurisprudenza invocata dalla ricorrente a proposito dell’esegesi della L. n. 794 del 1942, vecchio art. 29, come pure quella richiamata per replicare dal resistente (cioè Cass. sez. un. n. 390 del 2011), le quali suppongono la situazione in cui la forma della decisione sia stata l’ordinanza non impugnabile (di cui al citato art. 29, ed ora all’art. 14 citato, comma 4), cioè la forma prevista dalla legge ed occorra considerare se la sostanza della decisione non fosse ad essa adeguata e non, come nella specie, un caso di decisione adottata con il rito errato.

p.6. Il ricorso è dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, qualora il tribunale, investito di un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per somme dovute a titolo di prestazioni giudiziali di avvocato e proposta con citazione anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., previo rilievo dell’applicabilità del citato art. 14, e disattendendo la replica in senso contrario dell’opponente in ordine alla inapplicabilità di quella norma (nella specie motivata dal non essere le prestazioni relative a giudizi civili, bensì rese davanti al giudice amministrativo), dichiari tardiva l’opposizione in quanto iscritta a ruolo oltre il termine per la proposizione dell’opposizione riferito al deposito del ricorso, decidendo la causa con il rito ordinario di cognizione, come una normale opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza non è ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 3, ma con l’appello ai sensi dell’art. 339, primo comma, c.p.c., operando ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione il principio di c.d. ultrattività del rito.”.

p.7. Le spese del giudizio di cassazione, data la novità della questione esaminata, si possono compensare.

p.8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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