Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19388 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17407/2010 proposto da:

M.N. ((OMISSIS)), O.A.

((OMISSIS)), S.A. ((OMISSIS)),

A.G. ((OMISSIS)), C.T.

((OMISSIS)) C.L. ((OMISSIS)), L.

R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA

Gabriele, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 95/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

22/05/09, depositato il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.G., C.T., C.L., L. R., M.N., O.A., S. A. hanno proposto ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Firenze del 25 giugno 200914 maggio 2009 che ha dichiarato improponibile le domande di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r del Lazio il 13 giugno 2000, non ancora definito nel 2009, data di presentazione del ricorso ex L. n. 89 del 2009, ritenendo nella specie applicabile il D.L. n. 112 del 2008, art. 54.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

E’ costante orientamento di questa Corte che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, in mancanza di norma transitoria, non può trovare applicazione ai giudizi davanti al giudice amministrativo instaurati prima dell’entrata in vigore della norma.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato circa nove anni si ritiene equo liquidare per la durata irragionevole, pari a sei anni un indennizzo pari a Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per gli anni successivi quindi la somma complessiva di Euro 5.250,00 per ciascuno dei ricorrenti.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 5.250,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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