Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19388 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19388 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA

C.C. 17-05-2018

sul ricorso proposto da:
ICCREA BANCA S.p.A.-ISTITUTO CENTRALE del CREDITO
COOPERATIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Crescienzo n.91 presso lo
studio dell’Avv.Claudio Lucisano che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso.
– ricorrente contro
AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale

tempore,

pro

elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale
dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lazio n.13/6/10, depositata il 17 febbraio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17 maggio 2018 dal relatore Cons.Roberta Crucitti.
Rilevato che:
ICCREA Banca s.p.a. presentò istanza di rimborso della
maggiore irpeg, corrisposta nell’anno 2002, a seguito del mancato
scomputo di un credito di imposta (ex art. 7 d.l. n.351/2001

Data pubblicazione: 20/07/2018

convertito, con modificazioni, dalla legge n.410/2001) sui proventi
distribuiti dal fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Securfondo”;
il ricorso proposto dalla Banca avverso il silenzio rifiuto
opposto dall’Amministrazione finanziaria veniva accolto dalla
C.T.P. adita ma la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate,
è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in
epigrafe, dalla C.T.R. del Lazio;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che la Società
avrebbe dovuto presentare dichiarazione integrativa e che la
scadenza del relativo termine precludeva la proposizione di
istanza di rimborso;
nel merito, rilevava che il credito di imposta non potesse
essere richiesto per i periodi precedenti alla sua introduzione (26
settembre 2001 data di entrata in vigore del d.l. n.351/2001);
che la Società non aveva fornito la prova di avere comunicato
l’opzione (di cui al regime transitorio) alle competenti autorità cosi
come non aveva provato di non avere usufruito nello stesso
periodo di altri crediti di imposta;
per la cassazione della sentenza ricorre, su tre motivi,
ICCREA Banca s.p.a.;
l’Agenzia delle entrate ricorre con controricorso;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi
dell’art.375, secondo comma, e dell’art.380 bis 1 cod.proc.civ.,
introdotti dall’art.1bis del d.l. 31 agosto 2016 n.168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016 n.197;
la ricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
con il primo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e
dell’art.2, comma 8 bis d.P.R. n.322/1998 nonché omessa
motivazione circa un punto decisivo per la controversia;
con il secondo motivo si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art.57, comma 2, d.lgs. n.546/1992 e

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dell’art.345, comma 2, c.p.c. -omessa motivazione circa un punto
decisivo della controversia;
in particolare, si lamenta che la C.T.R. non abbia dichiarato
inammissibili, siccome nuovi, i motivi di appello con i quali
l’Agenzia delle entrate aveva eccepito la mancata prova
dell’esercizio di opzione per il nuovo regime fiscale nonché la
mancata prova in ordine alla mancata fruizione del credito di
imposta di cui all’art.14 del TUIR, sugli utili maturati nel periodo

di imposta precedente;
in subordine, con il terzo motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art.5 comma 4, e dell’art.7 del D.L. n.351
del 2001-omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia laddove la C.T.R. aveva ritenuto che non fosse
possibile invocare la spettanza del credito di imposta dell’i%
anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori alla sua
introduzione e che non fosse stata fornita la prova dell’avvenuta
comunicazione dell’opzione e della mancata fruizione del credito;
rilevata, da subito, l’inammissibilità della censura relativa al
vizio di omessa motivazione siccome solo enunciato in rubrica ma
non reiterato né tanto meno illustrato nel corpo del primo motivo
di ricorso, la censura portata dal primo motivo e relativa alla
dedotta violazione di legge è, invece, fondata;
in materia sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite di
questa Corte le quali con la sentenza n. 13378 del 30/06/2016
hanno statuito che <

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