Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19388 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20518-2009 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato FLAMINI UMBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORRELLO TITO, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 12

PAL C. INT. 13, presso lo studio dell’avvocato MORONI IGNAZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNINI BRUNA, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 379/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

18/03/09, depositata il 08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO MARINELLI.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 settembre 2009 R.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 3 giugno 2009, depositata in data 8 aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Firenze che, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, aveva rigettato la domanda di rilascio dell’immobile oggetto di contratto di comodato proposta nei confronti di R.D..

Quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale tardivo (notificato il 22 ottobre 2009).

1 due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I due motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In contrasto con il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4 il ricorrente non specifica quali siano le norme di diritto poste a fondamento della censura.

Con le argomentazioni a sostegno stigmatizza la sentenza impugnata sotto il profilo del travisamento di fatto, notoriamente vizio non denunciabile in sede di legittimità. Ma, soprattutto, il motivo in esame non si conclude nè contiene in alcuna sua parte un quesito di diritto formulato in armonia con i principi sopra enunciati, necessario per ottemperare al disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti e punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti.

Anche questa censura implica esame degli atti e apprezzamenti di fatto e manca del momento di sintesi avente i requisiti sopra indicati e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della Corte territoriale si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale tardivo inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2; Le spese vanno poste a carico del ricorrente principale;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; Dichiara il ricorso principale inammissibile, inefficace l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA