Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19387 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 30/09/2016), n.19387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15259/2013 proposto da:

F.A., nata a (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI, 29, presso lo studio dell’avvocato GIULIO POJAGHI

BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

REINHARD GEBHARD giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., C.L., CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL;

– intimati –

nonchè da:

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, in persona del procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

F.A. nata a (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARBERINI, 29, presso lo studio dell’avvocato GIULIO POJAGHI

BETTONI, rappresentata e difesa dall’avvocato REINHARD GEBHARD

giusta procura speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.A., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 724/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato REINHARD GEBHARD;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

I FATTI

F.A., nel 2000, iniziava un giudizio di risarcimento danni nei confronti di C.A. e L., per essere integralmente risarcita dei danni conseguenti alla morte del marito, E.A., travolto dall’autovettura di proprietà di C.A. e condotta da C.L. allorchè questi percorreva a piedi un tratto in salita della strada provinciale (OMISSIS) in direzione (OMISSIS), dopo esser sceso dalla sua bicicletta che conduceva a mano.

La domanda della F. veniva respinta in primo grado dal Tribunale di Verona con sentenza del 2009.

La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, riformava la sentenza di primo grado accertando la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro dell’ E. e dell’automobilista, e condannava i C. e la Cattolica Assicurazioni a rifondere il solo danno non patrimoniale alla vedova, F.A., nella misura complessiva di Euro 80.000,00.

F.A. propone tre motivi di ricorso nei confronti di C.A., C.L. e della Cattolica Ass.ni s.r.l., per la cassazione della sentenza n. 724/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Venezia in data 18.6.2012, non notificata.

Resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale la Cattolica.

A sua volta la F. ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale avversario.

Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo proposto dalla ricorrente è relativo alla dinamica del sinistro e all’accertamento del concorso di colpa della vittima operato dalla corte d’appello, nella misura del cinquanta per cento.

La F. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2054 c.c. e art. 190 C.d.S., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia laddove, pur avendo la corte d’appello accertato in concreto la responsabilità del conducente del veicolo nella provocazione del sinistro, ha ritenuto la colpa concorrente dell’ E. nel provocare l’incidente, ed in misura pari a quella dell’automobilista, senza considerare adeguatamente che la vittima al momento dell’incidente procedeva a piedi, in quanto era da poco sceso dalla sua bicicletta e la spingeva a mano in corrispondenza di un tratto di strada in salita.

Sostiene la ricorrente che, essendo il pedone in quanto tale un utente della strada particolarmente vulnerabile, ciò imponga una più rigida valutazione della prova liberatoria a carico del conducente di un autoveicolo in caso di investimento del pedone, e che essa non possa essere integrata dalla semplice violazione delle regole di normale prudenza da parte del pedone, essendo imposto al contrario all’automobilista di tenere in considerazione, proprio al fine di prevenirne le conseguenze, l’imprevedibilità del comportamento del pedone, adottando una particolare prudenza in presenza di pedoni stilla o a margine della sede stradale.

Lamenta che la corte d’appello non abbia approfondito il profilo dell’elemento causale riferibile al pedone, e quindi non abbia stabilito in concreto se e in che grado questi avrebbe contribuito con la sua condotta alla causazione dell’evento.

Afferma che se il conducente del veicolo avesse tenuto una condotta effettivamente improntata alla dovuta prudenza ed adeguata allo stato dei luoghi, avrebbe avuto modo di avvistare tempestivamente il pedone e di evitarlo quanto meno ponendo in essere efficacemente una manovra di emergenza (laddove non risulta neppure che sia stata tentata una frenata, e la vettura ha arrestato la marcia dopo l’urto a diverse decine di metri dal punto di impatto).

Aggiunge che l’ E. era appena sceso dalla sua bicicletta a causa della salita e che quindi non aveva comunque avuto il tempo di attraversare la strada (e di collocarsi così in direzione di marcia opposta a quella della vettura, ai margini della stessa semicarreggiata percorsa da questa) in condizioni di sicurezza, non esistendo sul punto strisce pedonali ed essendo la strada di percorrenza scarsamente illuminata.

Nel proprio controricorso la Cattolica Ass.ni s.p.a. propone due motivi di ricorso incidentale, anch’essi relativi alla dinamica dell’incidente e all’accertamento relativo al concorso di colpa dei due soggetti coinvolti, che meritano di essere illustrati ed esaminati successivamente al primo motivo del ricorso principale per esaurire le questioni relative all'”an debeatur”.

Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, dell’art. 1227 c.c., comma 1, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3 e l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, mentre con il secondo censura l’omessa motivazione sulla colpa del conducente del veicolo. Contesta la valutazione compiuta dalla corte d’appello laddove, pur avendo evidenziato il comportamento sicuramente colpevole del pedone, ha ritenuto che la colpa del pedone non fosse sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità dell’automobilista, sulla base di un assunto indimostrato, ovvero della circostanza, secondo la compagnia di assicurazioni non rispondente al vero, che il C. procedesse tenendo l’estrema destra. Sostiene la ricorrente che la collocazione dell’autovettura sul margine destro della strada sarebbe avvenuta a seguito del parcheggio della vettura dopo l’urto da parte del conducente e che la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d’appello sarebbe stata erronea, apparendo molto più logica la ricostruzione del giudice di primo grado nel senso che il conducente della vettura, a causa della scarsa illuminazione, dell’essere la bicicletta priva di dispositivi illuminanti e della impudenza del pedone, che camminava sul ciglio della strada nella stessa direzione di marcia della vettura tenendo la bicicletta alla propria destra, non abbia avuto modo di accorgersi non per sua colpa della presenza del pedone, tanto da non tentare neppure la frenata e proseguire la marcia dopo l’impatto per ben 75 metri.

La controricorrente ribalta sostanzialmente, in ordine alla dinamica del sinistro, il ragionamento della ricorrente indicando l’errore della corte d’appello laddove, in presenza di una accertata violazione da parte del pedone sospingente la bicicletta della regole del codice della strada nonchè di comune prudenza, non ha ritenuto che tale accertamento fosse idoneo ad escludere ogni colpa in concreto in capo al conducente dell’autoveicolo.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Del pari, sono infondati entrambi i motivi in cui si articola il ricorso incidentale.

Al di là delle considerazioni meramente fattuali, in ordine alle quali la corte non può nè deve prendere posizione, non sussiste la violazione di legge lamentata dalla ricorrente.

La corte veneziana ha in primo luogo affermato, con giudizio in fatto adeguatamente motivato, la responsabilità di proprietario e conducente del veicolo investitore, non avendo questi provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, addebitandogli anche di aver tenuto una condotta di marcia contraria alla prudenza in quanto eccessivamente vicina al margine destro della carreggiata.

Nell’esaminare la posizione dell’ E., rimasto vittima del sinistro stradale, qualificato correttamente come pedone giacchè nel momento in cui veniva investito questi pacificamente procedeva a piedi sospingendo la bicicletta (descritta dalla corte come in pessimo stato d’uso, priva sia di dispositivi di illuminazione che di catarifrangenti), la corte veneziana ha correttamente accertato che il comportamento tenuto dalla vittima avesse concorso nel dar causa al sinistro mortale, quantificandone poi nella significativa misura del 50% l’incidenza causale.

Va ricordato che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (in questo senso tra le altre già Cass. n. 24204 del 2014, Cass. n. 6168 del 2009).

Nel caso di specie, la corte d’appello è legittimamente pervenuta alla conclusione della sussistenza di un concorso di colpa del pedone avendo accertato, da parte del pedone stesso, non solo la violazione di una semplice regola di prudenza, come sembra allegare la ricorrente, ma la precisa violazione di un obbligo comportamentale imposto dal codice stradale: in base all’art. 190 C.d.S., comma 1, infatti, i pedoni qualora si trovino a camminare lungo la strada fuori dai centri abitati hanno l’obbligo non soltanto di procedere al margine della strada, ma anche di collocarsi e procedere nel senso opposto di marcia rispetto a quello delle vetture, per essere meglio avvistabili e per poter al contempo visualizzare in tempo le vetture sopraggiungenti al fine di evitare sinistri.

L’ E. invece, a dire della ricorrente appena sceso dalla bicicletta (ma questo non è dato saperlo), è incontestato che la sospingesse a mano nella stessa corsia di percorrenza ove in precedenza pedalava, e quindi procedeva nella stessa direzione di marcia del veicolo che lo ha investito da tergo sopraggiungendo senza probabilmente neppure accorgersi della sua presenza al margine della strada (atteso che non risultano tracce di frenata).

La violazione della regola di condotta da parte della vittima è stata considerata da parte della corte d’appello, all’esito di un giudizio in fatto coerentemente motivato, parimenti grave nel provocare il sinistro del comportamento certamente imprudente tenuto dall’ automobilista.

Per quanto concerne i motivi di ricorso incidentale, premesso quanto si è già osservato in ordine all’esistenza di una plausibile motivazione sulla dinamica del fatto e sulla ripartizione delle relative responsabilità, entrambi i motivi di ricorso incidentale sono del tutto infondati perchè pur sotto la prospettazione di una possibile violazione di legge in realtà sono volti a contestare l’accertamento in fatto eseguito dalla corte d’appello, non rinnovabile in questa sede.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale riguardano invece la quantificazione del danno.

Con il secondo motivo di ricorso, la F. lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2057, 2058 e 2059 c.c., nonchè il vizio di motivazione sotto tutti i possibili alternativi profili nella liquidazione del danno patrimoniale.

La corte veneziana ha negato il risarcimento del danno patrimoniale alla moglie della vittima, assumendo che ella non abbia fornito la prova dei presupposti di esso, senza riportare alcuna altra motivazione.

La sentenza appare viziata sul punto, non specificando neppure, come osservato dalla ricorrente, se difettassero i presupposti giuridici o fattuali per il riconoscimento del danno patrimoniale e apparendo del tutto carente di motivazione.

L’ordinamento riconosce, sulla base dell’art. 2043 c.c., il diritto dei prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza di un fatto illecito addebitabile a un terzo, al risarcimento del danno anche patrimoniale, nelle sue due componenti del lucro cessante e del danno emergente, purchè venga positivamente accertato, quanto al lucro cessante, che i congiunti siano stati privati di utilità economiche delle quali avrebbero potuto beneficiare se il de cuius non fosse venuto meno.

Questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata, e che tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall’altro (Cass. n. 3966 del 2012).

Nel caso di specie la signora F. aveva allegato e documentato una serie di fatti, i cui riferimenti riproduce in questa sede ai fini della completezza e dell’autosufficienza del ricorso e principalmente l’apporto costante dato dal marito al tenore economico della famiglia e il fatto che il marito da li a pochi mesi avrebbe percepito la pensione, della quale specificava l’importo, per cui allegava che il verificarsi dell’incidente le aveva provocato un danno futuro ma certo commisurato quanto meno alla perdita della possibilità di godere della pensione di reversibilità del marito e della possibilità d. continuare a godere in tal modo del tenore di vita precedente a seguito della perdita dell’apporto economico costante del marito. Allegava anche un calcolo fondato sulla sua anzianità al momento del fatto e sulle sue future aspettative di vita, ai fini di capitalizzare la perdita economica subita.

Quanto al danno emergente, aveva allegato e documentato una serie di spese che le era stato necessario sostenere (spese funerarie etc.).

Nè della une nè delle altre allegazioni e documentazioni si è tenuto nè dato alcun conto, neppure al fine di affermare che la documentazione prodotta fosse carente o inidonea, specificandone i motivi.

Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto, in quanto la motivazione sul rigetto del risarcimento del danno patrimoniale è sostanzialmente mancante. Essa dovrà essere rinnovata da parte della corte d’appello in sede di giudizio di rinvio, sulla base degli elementi probatori prodotti dalla ricorrente, tenendo conto del criterio secondo il quale la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale (Cass. n. 10853 del 2012).

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dei medesimi articoli del codice nonchè degli artt. 2, 29, 30 e 32 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., nonchè la sussistenza del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del danno non patrimoniale, riconosciuto dalla corte d’appello e da essa quantificato nella misura di complessivi 80.000 Euro, ritenuta dalla ricorrente in assoluto troppo esigua e raggiunta senza effettuare nè dar conto della adeguata personalizzazione del danno.

La ricorrente sottolinea che in sentenza si fa riferimento alla applicazione delle tabelle di Milano, sulla cui base si giunge ad un importo di complessivi Euro 160.000 ai valori attuali e poi liquidato nella misura del 50% in ragione del concorso di colpa, senza però dare modo di verificare l’esattezza dei conteggi nè tanto meno l’avvenuta personalizzazione, in quanto non si precisa a quali, della varie tabelle succedutesi nel tempo, si fa riferimento, non si indicano i valori minimi e massimi, e non si dichiara di aver effettuato ad una personalizzazione adeguata, enunciando i criteri tenuti in conto dalla corte (tra i quali, la ricorrente segnala la perdita del marito dopo oltre quarant’anni di matrimonio e convivenza, la sopravvenuta solitudine, la lontananza dei figli ormai adulti e con un proprio nucleo familiare, uno dei quali abitante in una diversa città, un altro dei quali malato e bisognoso di assistenza) dipanando un percorso logico motivazionale verificabile.

Sempre all’interno del terzo motivo di ricorso, dedicato al non adeguato risarcimento del danno non patrimoniale, la ricorrente lamenta poi l’inidoneità della quantificazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale in 80.000 Euro a coprire anche il danno biologico da essa riportato in conseguenza della morte del congiunto, del quale ha chiesto invano che si tenesse conto e lo si accertasse con c.t.u. medico legale sulla sua persona.

Il motivo va accolto.

E’ consolidato principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di legittimità, che il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che comprende in sè tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, e quindi sia quelle ricollegabili alla sofferenza e al dolore per la perdita del congiunto, sia quelle consistenti nel venir meno del rapporto parentale e familiare, e nella modifica degli altri aspetti relazionali della vita dei superstiti.

Il danno conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev’essere integralmente risarcito in favore del familiare superstite avente con il defunto un significativo rapporto, avuto riguardo all’unicità della vicenda sottoposta all’esame del giudice e all’onnicomprensività del risarcimento, in tutte le sue componenti sia statiche che dinamiche che siano allegate e provate (comprensive del dolore interiore e della significativa alterazione della vita quotidiana, avendo riguardo cioè sia alla perdita del rapporto parentale in sè considerato, sia all’afflizione della vittima, sia ad eventuali e documentate conseguenze fisio-psichiche di esso).

Il suo integrale risarcimento passa necessariamente attraverso il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, che devono tener conto dell’irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia (Cass. 10107 del 2011).

Si è indicata, in particolare in riferimento alla liquidazione del danno biologico, la necessità di ancorarsi a parametri in grado di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale indicando tra i vari, alternativi parametri astrattamente adottabili l’opportunità di far riferimento al criterio di liquidazione predisposto in apposite “tabelle” dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale. Ad esso la Corte ha riconosciuto la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 12408 del 2011).

E’ in assoluto legittima quindi la scelta della corte veneziane di far riferimento alle tabelle milanesi quale parametro di valutazione equitativa del danno non patrimoniale effettuato dalla corte veneziana.

E’ invece carente la valutazione laddove si limita apoditticamente ad esprimere l’importo finale da attribuirsi a titolo di risarcimento del danno, senza neppure enunciare di aver effettuato la necessaria personalizzazione del danno, e senza indicare, per riempire di contenuto e rendere verificabile ex post la correttezza della quantificazione, quali siano stati gli elementi della fattispecie tenuti in considerazione in quanto ritenuti nel caso di specie rilevanti per la personalizzazione del danno in relazione alla fattispecie concreta, elementi che vanno in ogni caso esplicitati, anche in caso si faccia ricorso a valori tabellari.

A ciò si aggiunga che, se è legittimo ed anche preferibile per le indicate ragioni di uniformità il ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la quantificazione del danno non patrimoniale, va anche esplicitato in sentenza a quali tabelle si è inteso far riferimento, individuandone l’arco temporale di riferimento. Poichè si tratta di tabelle soggette a periodico aggiornamento, perchè esse conservino il valore indicato dalla Corte di adeguato parametro di riferimento per la liquidazione del danno, è necessario infatti che il giudice indichi l’arco temporale di validità preso in considerazione dalle tabelle utilizzate ed inoltre che utilizzi le tabelle aggiornate al momento della decisione, affinchè il parametro di riferimento conservi la sua effettività (con ciò intendendosi le tabelle già in concreto adottate e diffuse con ufficialità da quel Tribunale in sostituzione delle precedenti e non tabelle ancora “in fieri” benchè informalmente già conosciute dagli utenti (in questo senso v. Cass. n. 12655 del 2015).

Come già affermato da questa Corte, infatti, se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (Cass. n. 7272 del 2012).

Agli enunciati principi si dovrà attenere il giudice di rinvio nel rinnovare il giudizio in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla F., il cui importo dovrà essere comunque decurtato nella misura del 50% in virtù dell’ormai definitivamente accertato concorso di colpa del danneggiato.

Conclusivamente, il ricorso principale va pertanto accolto in riferimento al secondo e al terzo motivo, rigettato il primo, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato.

La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e il terzo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA