Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19387 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. I, 22/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16644/2010 proposto da:

M.G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato

DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 173/09 R.G. V.G. della CORTE D’APPELLO di

MILANO del 29/04/09, depositato il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G.F. ha proposto ricorso avverso il decreto della corte d’appello di Milano del 7 maggio 2009 che ha rigettato la domanda di equa riparazione del pregiudizio derivante dall’eccessiva durata di un giudizio iniziato davanti al t.a.r Campania il 1 dicembre 2000, definito con sentenza del 7 aprile 2008. La corte territoriale, ritenuto nella specie applicabile il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e determinata la durata del giudizio a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di prelievo avvenuta il 7 giugno 2002, ha ritenuto che l’infondatezza del pretesa, risultante dal provvedimento di rigetto emesso nel giudizio presupposto, escludesse il diritto all’equa riparazione per la lesione del diritto alla ragionevole durata del giudizio.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Il Ministero dell’economia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Premesso che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, in mancanza di norma transitoria non può trovare applicazione ai giudizi davanti al giudice amministrativo instaurati prima dell’entrata in vigore della norma e che pertanto la durata del giudizio deve essere determinata in sette anni e mezzo, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso al t.a.r. Campania, deve anche negarsi che il mero rigetto della pretesa, sia pure per manifesta infondatezza, sia sufficiente a giustificare l’affermazione relativa alla consapevolezza dell’infondatezza stessa e quindi ad escludere il diritto all’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001.

L’accoglimento dei ricorsi comporta la cassazione del provvedimento impugnato. Non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Rispetto a un giudizio davanti al giudice amministrativo durato sette anni e mezzo si ritiene equo liquidare per la durata irragionevole, pari a quattro anni e mezzo un indennizzo pari a Euro 750,00 per i primi tre anni ed Euro 1.000,00 per gli anni successivi quindi la somma complessiva di Euro 3.750,00 per ciascuno dei ricorrenti.

Le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 3.750,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda; condanna il Ministero al pagamento delle spese liquidandole in Euro 873,00 (Euro 445,00 per diritti ed Euro 378,00 per onorari) per il giudizio di merito e in Euro 965,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre a spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle liquidazioni.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA