Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19387 del 20/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19387 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO
ORDINANZA
sul ricorso 28148-2011 proposto da:
LA DELIA DANIELA MARIA, domiciliata in ROMA PIAllA
CAVOUR presso
CASSAZIONE,
la
cancelleria
della
CORTE
DI
rappresentata e difesa dall’Avvocato
SALVATORE MAROTTA (avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
1686
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2010 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 07/10/2010;
Data pubblicazione: 20/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
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DELLI PRISCOLI.
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FATTI DI CAUSA
Rilevato che la Daniela Maria La Delia proponeva appello avverso la
decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che aveva
ritenuto infondato il ricorso presentato a seguito del diniego di rimborso
dell’imposta di registro assolta in misura asseritamente maggiore rispetto
al dovuto, con riferimento alla registrazione del decreto di trasferimento
a Pietra Ligure;
che la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l’appello
inammissibile ex art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto
l’atto di appello non recava la sottoscrizione del difensore richiesta dal
precedente comma 3;
che la contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi e l’Agenzia
delle entrate ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, dal
momento che la copia carente di sottoscrizìone sarebbe solo quella
destinata alla CTR;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 22, del d.lgs. n. 546 del 1992, in
quanto l’inammissibilità del ricorso sarebbe prevista solo nel caso in cui il
immobiliare emesso dal Tribunale di Savona per un locale ad uso box sito
ricorrente non depositi, insieme alla copia dell’appello, la fotocopia della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del
servizio postale;
considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente denuncia
insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso
Ric. n. rg. 28148 del 2011 – Camera di consiglio del 16 maggio 2018
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e decisivo per il giudizio allorquando ha ritenuto inammissibile l’appello
sulla base del mero richiamo all’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992;
considerato che, secondo il più recente orientamento di questa Corte,
che si ritiene di condividere, la mancata sottoscrizione in originale, da
parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata
presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità
del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l’art. 22, terzo comma,
(quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale
notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma
nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di
tale requisito, a pena d’inammissibilità, non può desumersi neppure
dall’art. 18, terzo comma, del d.lgs. cit., che regola unicamente l’ipotesi di
ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale
su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti”, e non sulla copia
depositata a fini di costituzione in giudizio (Cass. 27 febbraio 2015, n.
4078; Cass. 15 giugno 2010, n. 14389);
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata
con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.
del d.lgs. n. 546 del 1992 richiede unicamente che la parte o il difensore