Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19387 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. III, 10/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 10/09/2010), n.19387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23113-2009 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BURATTI MARZOCCHI MARIANO,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALPI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (di seguito “Alpi

Assicurazioni”), in persona del Commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. PAGANINI 1, presso lo

studio dell’avvocato CLARIZIA RENATO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ASSITALIA SPA, S.B.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4648/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/04/08, depositata il 12/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato Clarizia Renato difensore della controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

IL giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- B.S. propone ricorso per cassazione contro la sentenza n. 4648/2008, depositata il 12.11.2008, della Corte di appello di Roma, in relazione ad una causa di risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, promossa in primo grado da E.M. – proprietaria del ciclomotore coinvolto nello scontro, condotto dall’odierna ricorrente – contro B.S., proprietario e conducente dell’automobile che aveva urtato il ciclomotore, l’assicuratrice del B., s.p.a. Alpi Assicurazioni in l.c.a., e la s.p.a. Assitalia quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

La B. era volontariamente intervenuta nel processo, chiedendo il risarcimento dei danni.

Resiste al ricorso la s.p.a. Alpi Ass.ni in l.c.a., proponendo ricorso incidentale.

2. – Va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato – in data 30 ottobre 2009 – esclusivamente alla s.p.a. Alpi. Non alle altre parti.

Essendo queste ultime litisconsorti necessarie, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio.

3.- Propongo che a tanto si provveda, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

PQM

La Corte di cassazione dispone l’integrazione del contraddittorio, mediante notificazione del ricorso a B.S. ed alla s.p.a.

Assitalia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, notificazione da eseguire entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito in Cancelleria della presente ordinanza, con il rispetto della disposizione di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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