Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19387 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.03/08/2017),  n. 19387

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23207-2014 proposto da:

C.S., C.A., C.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RIMINI 14 SCALA B, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA CARUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE CORVAJA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.A., VI.AN., V.G., V.L., V.C.,

V.N., VI.CA.;

– intimati –

Nonchè da:

V.A., V.N., VI.CA., V.C., V.L.,

V.A., considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ERNESTO DIMITRI SALONIA giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.S., C.A., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 608/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I sigg.ri C.S., C.V. e C.A., in proprio e nella qualità di eredi di P.G., a sua volta in proprio e quale titolare dell’omonima impresa edile, ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 24/07/2014 che, pur rigettando i primi due motivi di appello ed in particolare il primo con cui era stata dedotta la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado, motivo rigettato perchè, pur risultando la P. anagraficamente residente presso il Comune di Giardini Naxos, risultava da atti di acquisto dalla medesima prodotti in giudizio che lei stessa da tempo si dichiarava domiciliata in Messina, in via Boner n. 3, ha comunque parzialmente accolto l’appello. Ha dichiarato che V.A., Vi.An., V.G., V.L., V.C., V.N. e Vi.Ca., originari attori nel giudizio di risarcimento del danno arrecato ad un complesso di immobili, uno dei quali era addirittura crollato per le lesioni conseguite, a seguito degli scavi realizzati dall’impresa costruttrice, non avevano legittimazione attiva in relazione alle pretese ripristinatorie e risarcitorie riguardanti il fabbricato crollato, in difetto di qualunque prova del loro titolo di proprietà, sicchè la condanna al risarcimento del danno per quelli subiti dagli altri immobili, andava ridotta alla minor somma di Euro 44.428,79. Avverso la sentenza i sigg.ri C. (eredi P.) propongono ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

I sig.ri V. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale i C. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Censurano la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse stato ritualmente notificato alla P. ex art. 140 c.p.c. presso l’indirizzo di (OMISSIS), benchè la stessa fosse anagraficamente residente nel Comune di Giardini di Naxos e senza pregiudizialmente tentare la notifica presso la residenza effettiva.

Il motivo è inammissibile in quanto il Giudice, a seguito di un accertamento di fatto non sindacabile da questa Corte, s’è adeguato al consolidato principio giurisprudenziale in ragione del quale “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (tra le varie, cfr. Cass. 11550/13; 26985/09).

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, perchè in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

I sigg.ri V., con il ricorso incidentale, impugnano la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva in relazione alle pretese ripristinatorie e risarcitorie aventi ad oggetto il fabbricato crollato. A sostegno della propria tesi menzionano testimonianze da cui avrebbe dovuto desumersi la prova della proprietà dell’immobile. Denunciano la violazione degli artt. 2043 e 2967 c.c., art. 97 c.c. e norme integrative (regolamentari e comunali) relative alle distanze. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorso incidentale è inammissibile perchè propone a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del merito.

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione e raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico sia dei ricorrenti principali sia dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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